Professione

Smart working e gestione dei rischi, le linee guida degli Ingegneri

Aspetti normativi, sociali e comportamentali di una modalità di lavoro che con la pandemia è diventata “la normalità”
Condividi
Smart working e gestione dei rischi, le linee guida degli Ingegneri
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha pubblicato il documento “Linee di indirizzo per la gestione dei rischi in modalità smart working”. Il vademecum, curato da Gaetano Fede, consigliere CNI e coordinatore del gruppo di lavoro sulla Sicurezza, insieme a Stefano Bergagnin, approfondisce una serie di aspetti di una modalità lavorativa che ha preso il sopravvento in un momento epocale. Derivante da una pandemia che ha comportato, per necessità precauzionali ufficializzate da norme in continua evoluzione, un aumento notevole e imprevisto di lavoratori che operano in modalità a distanza. Spesso, in condizioni di solitudine. Ecco gli aspetti principali – normativi, comportamentali e sociali – del documento, diretto espressamente a tutti gli ingegneri che operano nel campo della sicurezza del lavoro.

Termini e definizioni

Nella prima parte, il testo fornisce una serie di termini e definizioni in merito allo smart working e correlati. Lo smart working è definito così (legge 22 maggio 2017 n. 81, art. 18): “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa”. La prestazione lavorativa viene eseguita, “in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”.

Smart working e telelavoro

Dopo aver analizzato altre forme di lavoro a distanza come il coworking e il lavoro in solitudine, il testo si sofferma sulle differenze tra smart working e telelavoro. Mentre infatti la modalità lavoro agile prevede la determinazione e la condivisione di obiettivi precisi, nel telelavoro non è così. I lavoratori in smart working, una volta stabilita la durata e la scadenza di un obiettivo di risultato nella propria attività, possono gestire in autonomia la propria mansione. Variando in completa libertà le fasce orarie di impegno lavorativo ma anche diminuendo le ore lavorate. In definitiva è evidente che in questo caso ci si focalizza sul raggiungimento di obiettivi e risultati. Nel telelavoro, invece, oltre allo svolgimento dell’attività non presso la sede di lavoro abituale, l’orario rimane lo stesso che il lavoratore avrebbe all’interno degli spazi aziendali.

Campi di applicazione

La Legge n. 81/2017 sottolinea che lo smart working è rivolto a tutti i lavoratori dipendenti o subordinati, a tempo determinato e/o indeterminato. E’ applicabile sia nel settore privato che nel settore pubblico ma, a differenza del telelavoro, prevede di operare per obiettivi e progetti. Sono ormai molti i settori nei quali risultano presenti progetti strutturati di smart working tra i quali si segnalano i seguenti:
  • Attività di comunicazione ed informazione: call center, marketing in cloud, customer care;
  • Ricerche di mercato e osservatori di ricerca digital innovation;
  • Sviluppatori software e app;
  • Gestione piattaforme e-commerce;
  • ICT;
  • Progettazione della formazione;
  • Formazione in videoconferenza (non e-learning);
  • Servizi assicurativi;
  • Attività di service;
  • Progettazione;
  • Attività di consulenza in genere;
  • Agenzie di viaggio e turismo;
  • Giornalismo.

Salute e sicurezza

La valutazione del rischio per l’organizzazione del lavoro in modalità agile deve partire dal D.lgs 81/08. Il datore di lavoro, oltre a fornire ai lavoratori le attrezzature e i dispositivi necessari, dovrà considerare anche tutti gli aspetti legati alla sicurezza e alla salute degli smart workers. Inoltre, dovrà, in collaborazione con il RSPP aziendale, procedere alla valutazione dei rischi, individuando idonee misure per la loro gestione e prevenzione. Le modalità di svolgimento dello smart working dovranno essere concordate direttamente con il lavoratore. Tra i compiti di quest’ultimo, preservare la riservatezza dei dati aziendali: in tal senso, le linee guida suggeriscono, in alcuni casi, di “non svolgere la propria attività in luoghi affollati”. Il lavoratore dovrà inoltre rendersi “reperibile durante alcune fasce orarie dell’orario lavorativo, evitando in questo senso luoghi che non garantiscono una connessione internet stabile”.

I rischi specifici

Tra i rischi specifici per la salute, connessi alle attività svolte in modalità smart working, rientrano:
  • ergonomia della postazione di lavoro;
  • rischio elettrico;
  • rischio rumore;
  • sostanze presenti;
  • rischio incendio ed esplosione;
  • sindrome da visione al computer;
  • rischio da campi elettromagnetici;
  • rischi psicosociali;
  • stress lavoro correlato;
  • microclima.
Tra le raccomandazioni generali, il legislatore ricorda di “effettuare pause di lavoro ravvicinate”. Più frequenti rispetto a quanto al momento previsto per i videoterminalisti dalla normativa vigente (titolo VII del D.Lgs. 81/2008). Alcune normative europee, come ad esempio quella britannica, prevedono, in caso di utilizzo di laptop, phablet o smartphone pause più brevi ma molto più ravvicinate e frequenti. Sono vivamente consigliate pause di 30-60 secondi ogni 15 minuti. In alternativa, uno stop più lungo (5-10 minuti) dopo non di più di 1 ora di lavoro.

Controllo a distanza e privacy

L’art. 21 comma 1 della Legge 81/2017, individua nell’accordo individuale le modalità di lavoro agile.  La legge definisce anche la disciplina e l’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali aziendali. Tutto ciò, nel rispetto dell’articolo 4 dello Statuto dei diritti dei lavoratori. Nello specifico, l’art. 4 della Legge n. 300/70 prevede la possibilità di installare impianti audiovisivi e altri strumenti per il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. Previo accordo con le rappresentanze sindacali. In merito alla tutela della privacy, il datore di lavoro ha l’obbligo di prevedere misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire la sicurezza informatica. E’ essenziale anche l’apporto del lavoratore: la formazione dello smart worker è fondamentale per prevenire rischi connessi alle vulnerabilità informatiche e a tutelare la privacy dei terzi e degli stessi lavoratori. “Linee di indirizzo per la gestione dei rischi in modalità smart working
Condividi

Potrebbero interessarti

Condominio

Dalla costituzione del condominio alla gestione delle tabelle millesimali, dalle delibere assembleari ai lavori edilizi e ai titoli abilitativi:...

Decreto Salva Casa

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2024 il Decreto Legge 29 maggio 2024, n. 69 recante “Disposizioni urgenti in materia di...