Professione

Rimborso della polizza professionale per il dipendente pubblico

Il CNO degli ingegneri risponde al quesito sul rimborso della polizza di responsabilità professionale e della quota di di iscrizione all’albo da parte della PA
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Rimborso della polizza professionale per il dipendente pubblico

Il Consiglio Nazionale degli ingegneri interviene su un quesito proveniente da un iscritto, circa due aspetti che attengono il rapporto di lavoro intercorrente tra ingegnere appartenente alla categoria degli istruttori pubblici e pubblica amministrazione.

In primis il Consiglio Nazionale, si sofferma su un aspetto particolarmente delicato, vale a dire se spetti all’Amministrazione di appartenenza la stipula ed i relativi oneri della polizza di Responsabilità civile professionale.

Chi provvede alla polizza professionale

Per quanto concerne tale quesito, appare lapalissiano come nell’ipotesi di Uffici tecnici delle stazioni appaltanti, la polizza assicurativa professionale del dipendente debba necessariamente essere sostenuta dal datore di lavoro. Già l’art. 270 del D.P.R. n. 207 del 2010, vale a dire il regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici” prevedeva apertis verbis che qualora la progettazione fosse affidata ad un proprio dipendente, la stazione appaltante dovesse provvedere, a fare data dal contratto, a contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali, sostenendo l’onere del premio con i fondi appositamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo intervento ovvero ricorrendo a stanziamenti di spesa all’uopo previsti dalla singole stazioni appaltanti.
Tale norma è stata quasi perfettamente ricalcata dal Codice degli appalti pubblici D.Lgs. n. 50/2016, che all’art. 24 comma 4 prevede espressamente che sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Tale copertura assicurativa non si estende, ovviamente, all’eventuale danno erariale cagionato dal dipendente nei confronti della propria amministrazione di appartenenza.

Il ruolo del datore di lavoro pubblico

Partendo le mosse da tale norma, il CNO degli ingeneri applicando un principio ermeneutico di natura estensiva e sistematica ritiene che la polizza assicurativa sia a carico del datore di lavoro pubblico anche nell’ipotesi di attività di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza. Infatti il termine “progettazione” indicato nell’art. 24 comma 4 del Codice degli appalti pubblici, andrebbe letto in combinato disposto con il comma 1 del medesimo articolo, che ricomprende una eterogeneità di prestazioni (prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione, alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo) che possono essere espletate non solo dalle stazioni appaltanti, ma anche dagli uffici consortili di progettazione , dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge, nonché dai soggetti di cui all’articolo 46 del medesimo Codice degli appalti.

Il secondo quesito posto al Consiglio nazionale, riguarda una eventuale obbligo da parte della Amministrazione di appartenenza di rimborsare al dipendente ingegnere la quota annuale di iscrizione. Già in passato il Consiglio nazionale aveva risposto a tale quesito con circolare 21 ottobre 2015, n. 615 muovendo le mosse da una importante sentenza della Cassazione civile, sezione lavoro, del 16 aprile 2015, n. 7776, che aveva affermato – sulla scia di un precedente parere del Consiglio di Stato reso il 15 marzo 2011 affare n. 678/2010 – in una vertenza tra l’INPS ed un Avvocato dipendente pubblico, che l’Ente di appartenenza dovesse rimborsare al proprio dipendente la tassa annuale di iscrizione all’Albo di Categoria. Tuttavia la sentenza de qua fondava la sua argomentazione sul fatto che i rapporto tra Amministrazione ed Avvocato fosse basta sull’esecuzione del contratto di mandato.

I dipendenti pubblici Ingegneri

Per quanto concerne, invece, gli Ingegneri dipendenti pubblici e appartenenti agli Uffici tecnici delle stazioni appaltanti, questi ultimi possono espletare attività di progettazione per conto della Pubblica Amministrazione con il solo requisito della abilitazione, senza necessità di iscrizione all’albo. In questo caso, dunque, a differenza degli Avvocati, non si può affermare che l’iscrizione all’albo è presupposto indispensabile per svolgere l’attività a favore dell’Ente di appartenenza; ne deriva che viene meno la condizione per esigere il rimborso della quota di iscrizione eventualmente pagata dall’interessato. Nel caso, invece, in cui l’iscrizione sia avvenuta nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione o qualora in un determinato settore la normativa preveda l’obbligatorietà dell’iscrizione all’albo per il dipendente Ingegnere, il pagamento della relativa tassa annuale di iscrizione, applicando i principi fissati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione, dovrebbe risultare a carico dell’Ente datore di lavoro e, se il versamento è stato anticipato dal dipendente, dovrebbe essergli rimborsato.

A cura di Paolo Rotella

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