Professione

Riconoscimenti titoli professionali conseguiti all’estero: la guida per gli ingegneri

Lavorare in Italia con una laurea in ingegneria conseguita in un altro paese europeo o extra comunitario? Ecco come fare
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Riconoscimenti titoli professionali conseguiti all’estero: la guida per gli ingegneri

Il riconoscimento dei titoli professionali e delle qualifiche professionali conseguite all’estero è un tema disciplinato dal D.Lgs. del 9 novembre 2007 n. 206 di recepimento della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005. Il decreto disciplina il riconoscimento, per l’accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, con esclusione di quelle il cui svolgimento sia riservato dalla legge a professionisti in quanto partecipi sia pure occasionalmente dell’esercizio di pubblici poteri ed in particolare le attività riservate alla professione notarile, delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell’Unione europea, che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente.

Leggi anche: Esami di Stato architetti e ingegneri: confermate nuove modalità per prova scritta e orale

Il ruolo del Ministero della Giustizia per il riconoscimento titoli professionali

Al Ministero della Giustizia compete il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all’estero per alcune professioni su cui esercita anche la vigilanza. Il ministero ha varato nel 2014 il Regolamento recante misure compensative per l’esercizio della professione di ingegnere, compensativo dell’articolo 9 del decreto del 2007. I titoli possono essere stati conseguiti in ambito comunitario ed extra-comunitario da cittadini sia italiani, sia stranieri. Il decreto di riconoscimento del titolo consente di svolgere la relativa professione in Italia, ed è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato, nella parte generale, in modo che tutti possano averne conoscenza.
Tra le professioni di competenza del ministero della Giustizia ci sono anche quelle tecniche: agrotecnici, periti agrari, geometri, geologi e ingegneri civili, industriali e dell’informazione. Il Ministero della giustizia esercita anche l’alta vigilanza sugli esami e sulla Commissione prevista all’articolo 3 in conformità alle disposizioni contenute nel regio decreto 23 ottobre 1925 n. 2537 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per qualifica professionale deve intendersi quella certificata da un titolo di formazione ottenuto a conclusione di un percorso di studi, da un attestato di competenza o da un’esperienza professionale acquisita mediante un periodo continuativo di esercizio dell’attività in questione.
Possono richiedere il riconoscimento tutti i cittadini italiani, appartenenti all’U.E. o extra comunitari, che intendano esercitare sul territorio italiano la professione per la quale hanno conseguito un titolo professionale estero o vantano un’esperienza nella professione maturata all’estero da un congruo numero di anni. Il riconoscimento delle qualifiche professionali permette di esercitare in Italia la professione per la quale i soggetti hanno conseguito la qualifica nel Paese di provenienza, alle condizioni previste all’ordinamento italiano.

Iter per il riconoscimento titoli

Il richiedente presenta al Consiglio nazionale domanda di ammissione all’esame. Almeno sessanta giorni prima della prova riceverà del calendario degli esami. La prova scritta dura sette ore e può durare uno o più giorni. L’eventuale prova pratica consiste nello svolgimento di una prestazione o operazione tipiche della attività professionale, secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento. Naturalmente bisogna utilizzare la lingua italiana.
La prova orale verte oltre alle materie previste per la prova scritta, sulla conoscenza dell’ordinamento e della deontologia professionale e, se necessario, su alcuni aspetti degli elaborati scritti del candidato.

Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della Commissione istituita dal CNI, che ha validità triennale e che è composta da dieci membri effettivi e dieci supplenti, dispone di dieci punti. Alla prova orale sono ammessi coloro che abbiano riportato in ogni prova scritta una votazione minima complessiva pari a trenta punti in caso di cinque componenti presenti o maggiorato di sei punti per ogni esaminatore aggiuntivo.
Si considera superato l’esame da parte dei candidati che abbiano conseguito, anche in ciascuna materia della prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a trenta punti in caso di cinque componenti presenti o maggiorato di sei punti per ogni esaminatore aggiuntivo.

Elenco materie riconoscimento professionale ingegneri (elenco A e B)

Settore civile – ambientale
1. Fisica tecnica (prova orale)
2. Architettura tecnica e composizione architettonica (prova
scritta e/o orale)
3. Urbanistica e pianificazione territoriale (prova scritta e/o
orale)
4. Topografia (prova scritta e/o orale)
5. Scienza delle costruzioni (prova scritta e/o orale)
6. Tecnica delle costruzioni – Ingegneria sismica e norme
tecniche sulle costruzioni (prova scritta e/o orale)
7. Geotecnica e tecnica delle fondazioni (prova orale)
8. Costruzioni di ponti (prova scritta e/o orale)
9. Costruzione di strade, ferrovie, aeroporti (prova scritta e/o
orale)
10. Idrologia e Costruzioni idrauliche (prova scritta e/o orale)
11. Impianti tecnici nell’edilizia e territorio (prova scritta e/o orale)

Settore industriale
1. Fisica tecnica (prova orale)
2. Tecnologia dei materiali (prova orale)
3. Tecnologia meccanica (prova scritta e/o orale)
4. Costruzioni di macchine (prova scritta e/o orale)
5. Impianti energetici (prova scritta e/o orale)
6. Impianti chimici (prova scritta e/o orale)
7. Elettrotecnica e Impianti elettrici (prova scritta e/o orale)
8. Impianti termoidraulici (prova scritta e/o orale)
9. Impianti industriali (prova scritta e/o orale)
10. Gestione dei progetti (prova orale)
Settore dell’informazione
1. Ingegneria del software (prova scritta e/o orale)
2. Elettronica applicata (prova scritta e/o orale)
3. Sistemi e impianti per telecomunicazioni (prova scritta e/o
orale)
4. Ingegneria delle radiofrequenze (prova solo orale)
5. Economia e organizzazione aziendale (prova orale)
6. Tecnologia per il controllo e l’automazione (prova orale)
7. Tecnologia elettronica (prova orale)

I numeri del riconoscimento titoli per la professione

Il riconoscimento professionale degli ingegneri che dal resto d’Europa e del Mondo vogliono esercitare la professione in Italia, ha dei numeri che sono infinitamente inferiori rispetto, ad esempio, a quelli dei professionisti che sono costretti a lasciare il Belpaese per lavorare. Nel 2014 un’indagine del CNI ha registrato 48 ingegneri, 57,2% donne, che hanno ottenuto il riconoscimento professionale. In larga parte sono italiani che hanno studiato all’estero, e che hanno l’opportunità di tornare. Nella sessione primaverile 2017 dell’esame di riconoscimento professionale, il decreto di riconoscimento è stato riconosciuto dal Ministero della Giustizia a dodici ingegneri.

Tirocinio di adattamento, l’alternativa alle prove attitudinali per il riconoscimento professionale

Oltre all’esame coordinato dal CNI, il decreto all’articolo 23 prevede, per coloro che chiedono il riconoscimento professionale del titolo di ingegnere, un’altra via da percorrere, il tirocinio di adattamento, che ha una durata massima di tre anni.
Il tirocinio deve essere svolto presso un libero professionista, con anzianità di iscrizione all’albo non inferiore ad otto anni sia alla sezione A (ingegneri con laurea specialistica) o B dell’Albo (ingegneri con laurea triennale). La lista è disponibile presso il CNI ed è aggiornata periodicamente dagli ordini provinciali. Naturalmente il tirocinio è incompatibile con attività da lavoro subordinato con il professionista scelto.
Ogni sei mesi il professionista presso cui si svolge il tirocinio compila una sezione dell’apposito libretto di tirocinio, fornitogli dal Consiglio nazionale degli Ingegneri, nel quale dichiara le attività svolte dal tirocinante.
La sezione relativa ad ogni semestre viene controfirmata dal tirocinante e presentata al presidente del Consiglio dell’Ordine provinciale che vi appone il visto.
Al compimento del tirocinio, entro il termine massimo di quindici giorni, il professionista trasmette al Consiglio nazionale, e per conoscenza al Consiglio dell’Ordine provinciale, il libretto di tirocinio ed apposita relazione sullo svolgimento del tirocinio da cui risulti espressamente la propria valutazione favorevole o sfavorevole.

Articolo pubblicato il 2.11.2017 – aggiornato il 22.01.2023

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