Responsabilità del direttore lavori: va applicata la prescrizione decennale

La responsabilità dei professionisti per gli errori di progettazione e nella direzione lavori è di natura intellettuale e soggetta alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. Nei casi di gravi difetti strutturali resta applicabile l’art. 1669 c.c. Questo, in sintesi, è quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 23813 del 25 agosto 2025, riguardante il ricorso intentato da un professionista condannato in quanto progettista e direttore lavori in un intervento di ristrutturazione su un immobile.
Responsabilità direzione lavori: il ricorso
Dopo l’esecuzione delle opere, i committenti avevano denunciato difetti strutturali e vizi edilizi e convenivano l’impresa edile e il progettista e direttore dei lavori domandandone ex artt. 1669, 2236 c.c. la condanna solidale al risarcimento dei danni derivanti dai vizi dell’opera.
Il ricorso in Cassazione del direttore dei lavori si basava sulla contestazione della qualificazione dell’azione ai sensi dell’art. 1669 c.c. anziché dell’art. 2226 c.c., relativo ai vizi d’opera, asserendo che i vizi denunciati fossero noti o conoscibili da tempo, come comprovato dal pagamento delle fatture da parte dei committenti e dall’assenza di denunce scritte anteriori alla domanda di risarcimento. Tale condotta equivaleva ad accettazione dell’opera.
La Cassazione è di diverso avviso: “L’azione risarcitoria nei confronti del direttore lavori trova fondamento nel contratto d’opera professionale. Le disposizioni dell’art. 2226 c.c. non si applicano alla prestazione d’opera intellettuale, ma solo alle opere manuali, poiché solo di queste ultime, non anche della prima, i vizi eventualmente presenti possono essere oggetto di percezione. […] Nel caso di inadempimento professionale di ingegneri o architetti (ad esempio, errori in progettazione o direzione lavori), l’obbligazione risarcitoria non è soggetta alla disciplina dell’art. 2226 c.c. (vizi dell’opera) e dei suoi termini di decadenza e prescrizione. Invece, si applica la prescrizione ordinaria decennale dell’art. 2946 c.c.“.
Denuncia dei vizi e prova dalla loro esistenza
Sulla mancata denuncia per iscritto dei vizi e il pagamento delle fatture da parte dei committenti, che dovrebbero dimostrare l’accettazione dell’opera e l’assenza di contestazioni tempestive, considerando inoltre la mancanza di prova dell’esistenza dei vizi lamentati e della loro imputabilità al progettista-direttore dei lavori, per il fatto che successivamente l’impresa ha autonomamente eseguito ulteriori interventi, la sentenza si limita a ricordare che la parte ricorrente in Cassazione, per evitare che il motivo sia dichiarato inammissibile, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse, onere non assolto nel caso in esame, dove era stata emessa una doppia pronuncia conforme in primo e secondo grado.
In pratica, se i due giudici di merito dicono la stessa identica cosa, la Cassazione non può sindacare il contenuto delle loro sentenze sotto il profilo tecnico, ma solo verificare eventuali contraddizioni, omissioni o incongruenze che potrebbero incrinare la validità delle rispettive motivazioni. Tali eventuali difetti formali non sono stati indicati dal direttore lavori, pertanto il suo ricorso è stato respinto.