Professione

Progettisti interni: il chiarimento ANAC su iscrizione all’albo e polizza professionale

A differenza della vecchia normativa del D.lgs. 50/2016, le nuove previsioni del D.lgs. 36/2023 non specificano le posizioni che i progettisti interni debbano assumere
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Progettisti interni: il chiarimento ANAC su iscrizione all’albo e polizza professionale

Ecco il parere dell’Autorità anticorruzione n. 64 del 10 gennaio 2024, in risposta ad un quesito sulla necessità dell’iscrizione all’Albo dei progettisti interni alla pubblica amministrazione e sull’obbligatorietà della polizza professionale.

A differenza della vecchia normativa del D.lgs. 50/2016, le nuove previsioni del D.lgs. 36/2023 non specificano se il progettista interno all’amministrazione debba possedere anche l’iscrizione all’Albo, né richiedono in modo esplicito un obbligo di copertura assicurativa.

È stato presentato quindi un quesito all’ANAC, l’Autorità nazionale anticorruzione, per avere chiarimenti su come interpretare correttamente questa differenza normativa.

Il vecchio codice appalti e la nuova normativa

Gli art. 24 commi 3 e 5 del vecchio codice appalti, stabilivano che i progetti dovevano essere firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all’esercizio della professione, mentre i progettisti esterni dovevano essere iscritti anche negli appositi albi. Nel d.lgs. 36/2023 ferma la possibilità di affidare internamente la progettazione delle opere, i requisiti professionali necessari per le procedure di affidamento sono elencati solo in relazione ai tecnici esterni all’ente (art. 34), per i quali è richiesta la laurea in ingegneria o architettura, l’abilitazione all’esercizio della professione e l’iscrizione al momento della partecipazione alla gara, al relativo ordine professionale.

In assenza di diverse indicazioni del Codice, scrive ANAC, può ritenersi confermata l’insussistenza di un obbligo di iscrizione all’Albo per i progettisti interni all’amministrazione, fermo restando il possesso di idonea competenza in materia, in base alle caratteristiche dell’oggetto della progettazione, a garanzia della qualità, e ferma restando l’abilitazione all’esercizio della professione, funzionale alla sottoscrizione del progetto e alla correlata assunzione di responsabilità.

Progettisti interni: la conferma di ANAC

Richiamando il proprio orientamento espresso sulla previgente normativa, ANAC ribadisce che il sindacato esercitato dagli ordini professionali “non si estende genericamente alla professionalità di una determinata attività”, ma riguarda soltanto “coloro che esercitano la libera professione, esplicando l’attività professionale mediante contratti d’opera direttamente con il pubblico dei clienti, ovvero per talune professioni, alle dipendenze di privati imprenditori”.

Secondo l’Autorità, esulerebbe dalla competenza degli Ordini “il controllo dei pubblici funzionari che prestino alle dipendenze di pubbliche amministrazioni attività di contenuto corrispondente a quello di una libera professione”. Inoltre, nel caso della progettazione interna, la prestazione dei dipendenti, svolta in ragione dell’ufficio si considera “modalità di svolgimento del rapporto di pubblico impiego”.

Come funziona la copertura assicurativa

Con riguardo alla copertura assicurativa ANAC conferma invece che le norme depongono per l’obbligatorietà della stipula delle stesse anche per i progettisti interni, con spese a carico delle risorse previste per le singole procedure di affidamento negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti (art. 45 D.lgs. 36/2023).

A conferma dell’obbligatorietà delle polizzeANAC richiama la pronuncia della Corte dei Conti sulla nuova normativa (SezReg. Controllo Piemonte n. 89/2023/SRCPIE/PAR), secondo la quale “in tema di polizze assicurative, sono stati reintrodotti dal legislatore alcuni riferimenti normativi a favore dell’obbligatorietà della stipula”: il primo di carattere generale previsto dall’art. 2 comma 4 , altri di carattere più puntuale, agli artt. 42 e 45 del Codice.

Anche secondo la Corte dei conti quindi sono obbligatorie le polizze professionali per i progettisti interni, e i costi sono a carico del quadro economico dell’intervento (nello stesso senso anche il MIT con parere n. 2163/2023).

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