Il caso delle polizze catastrofali per le società tra professionisti
                                Nonostante l’apparente chiarezza normativa, già prima dell’entrata in vigore dell’obbligo della stipula della polizza di assicurazione anticatastrofale (introdotto dal D.L. 39/2025 e convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56/2025), si è aperta una frattura interpretativa in merito al concetto di “impresa” in riferimento alle attività professionali e in particolare alle Società tra Professionisti (STP).
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha chiarito nelle sue FAQ che “l’obbligo di stipulare la polizza anti-catastrofe discende dall’obbligo di iscrizione al registro delle imprese”. Ma proprio questo riferimento genera il dubbio: le STP, iscritte in una sezione speciale del registro, devono o no considerarsi soggette all’obbligo? Chi deve davvero stipulare la nuova polizza contro terremoti, frane e alluvioni?
Obbligo assicurazione anticatastrofale: la posizione dei Consulenti del Lavoro
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha adottato una linea interpretativa netta: “le Società tra Professionisti (STP) rientrano nell’obbligo di assicurazione introdotto dalla legge di Bilancio 2024, come modificata dal DL 39/2025”.
Nella nota pubblicata il 10 marzo 2025, la Fondazione chiarisce come “l’obbligo di assicurazione si estende senza dubbio anche alle società tra professionisti, introdotte nel nostro Ordinamento con l’articolo 10, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183”, sottolineando che tali società sono costituite secondo modelli societari disciplinati dal Codice civile e soggette, dunque, all’iscrizione nel Registro delle imprese. Questo, secondo i consulenti, costituisce il presupposto normativo per far scattare l’obbligo.
La Fondazione rafforza la propria posizione con un’analisi dettagliata degli articoli 2195 e 2200 del Codice Civile, che impongono l’iscrizione nel registro anche a soggetti non commerciali se costituiti in forma societaria.
Seguendo tale logica “l’obbligo è legato alla forma giuridica e non alla natura professionale dell’attività”. Una lettura che estende la platea degli obbligati, introducendo di fatto un vincolo anche per quei soggetti che, pur operando in ambito intellettuale o consulenziale, rientrano nel perimetro civilistico delle imprese. La conclusione è inequivocabile: “Le STP sono imprese a tutti gli effetti ai fini dell’obbligo di polizza catastrofale”.
La posizione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Anche il CNI ritiene che le STP debbano sottoscrivere la polizza assicurativa contro eventi catastrofali, in virtù della loro iscrizione – seppur in sezione speciale – nel Registro delle imprese, come previsto dal DM n. 34/2013.
Tuttavia, l’approccio del Consiglio appare meno perentorio rispetto a quello dei Consulenti del Lavoro. Nella circolare n. 275 del 2025 si evidenzia come l’intero impianto normativo sia stato concepito per il sistema produttivo, rivolgendosi primariamente alle imprese industriali e commerciali, “mal adattandosi a realtà quali le Pubbliche Amministrazioni e gli Ordini professionali in particolare”.
Pur richiamando la normativa vigente, la circolare invita a una prudenza istituzionale, chiedendo al Governo e al Parlamento un “intervento chiarificatore” per evitare disparità interpretative e applicative. Un atteggiamento di cautela che riflette il ruolo ordinistico dell’ente, attento a tutelare le categorie professionali anche rispetto a oneri economici che, in assenza di una definizione inequivocabile del perimetro soggettivo, rischiano di colpire indistintamente tutti i soggetti iscritti.
In attesa di istruzioni applicative definitive, il CNI si allinea dunque all’interpretazione “estensiva” dell’obbligo, ma con l’esplicita richiesta che sia il legislatore a mettere la parola fine all’incertezza normativa.
                                    

