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Nuovo Codice dei Contratti: le proposte di modifica di RPT

I Professionisti tecnici individuano aspetti negativi e positivi nello schema predisposto: articolo per articolo, ecco come migliorare il testo
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Nuovo Codice dei Contratti: le proposte di modifica di RPT
In merito allo schema preliminare di Codice dei Contratti pubblici, trasmesso recentemente al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ed al Ministero delle infrastrutture, la Rete Professioni Tecniche ha predisposto un documento con una serie di emendamenti alla bozza predisposta. I contenuti dello schema introducono alcune novità sostanziali sia per quanto riguarda i principi informatori del nuovo Codice, sia per la struttura giuridica innovativa. Previsto, infatti, il rinvio ad Allegati regolamentari che consentono una più agile interpretazione ed allo stesso tempo la possibilità di attuare modifiche in maniera più agile e veloce. Secondo RPT, lo schema presenta sia aspetti positivi che negativi. Eccoli, nello specifico, con le motivazioni addotte dai Professionisti coinvolti.

Codice dei Contratti: aspetti positivi e negativi

Tra gli aspetti positivi vi sono:
  • I principi cardine: risultato, fiducia, accesso al mercato;
  • La riduzione livelli di progettazione da 3 a 2;
  • La limitazione alle opere complesse dell’affidamento contemporaneo della progettazione e dell’esecuzione lavori;
  • La digitalizzazione;
  • La valorizzazione del concorso di progettazione;
  • La verifica contestuale allo sviluppo della progettazione;
  • La semplificazione delle procedure sottosoglia;
  • La ridefinizione del ruolo dell’ANAC.
Tra gli aspetti negativi:
  • La non esplicita affermazione del divieto di prestazione d’opera intellettuale a titolo gratuito;
  • Il rimando di molti aspetti agli allegati, con la difficoltà di esprimere un giudizio complessivo sul codice;
  • La mancata definizione del riparto di competenze fra gli Uffici tecnici delle Stazioni Appaltanti ed il ruolo dei professionisti tecnici esterni relativo alla progettazione;
  • In merito ai concorsi, la previsione del concorso in unica fase.

Le principali modifiche

Ecco le modifiche individuate: Art. 8 La modifica sancisce: nessuna prestazione professionale può essere resa gratuitamente. Art. 14 Per i SAI devono essere sempre utilizzati i parametri a base del calcolo. Andranno riaggiornati in relazione alle modifiche che saranno apportate al Codice dei Contratti, in particolare la riduzione dei livelli di progettazione da 3 a 2, i nuovi contenuti del PFTE, etc. Art. 19 Le modalità automatiche di valutazione delle offerte non possono essere applicate a fattori qualitativi ma a quelli quantitativi. Art. 21 Bisogna chiarire il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici. Art. 37 La modifica rende più chiara la successione delle fasi di programmazione a cura e carico della Stazioni appaltanti. Art. 41 Le modifiche puntualizzano il rapporto tra i nuovi livelli di progettazione a cura dei professionisti e le programmazioni a cura della P.A. Art. 42 La modifica inserisce una precisazione tesa ad una migliore comprensione del testo.

Dall’art. 44 al 68

Art. 44 L’obiettivo è meglio definire i casi in cui è possibile il ricorso all’appalto integrato. Introducendo una soglia di importo opere come minima per il ricorso a tale strumento. Si specifica che il corrispettivo per la progettazione esecutiva sarà corrisposto dalla stazione appaltante al progettista. Art. 45 La modifica è tesa a specificare il ruolo degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti. Art. 46 Si innova l’impianto dei concorsi. Individua le specifiche condizioni per l’utilizzo del concorso in una fase, limitandolo sensibilmente e proponendolo come alternativa di qualità agli affidamenti diretti sotto soglia. Art. 50 Esclusa la possibilità di utilizzo della modalità di appalto con il prezzo più basso per i servizi di architettura e ingegneri. Art. 51 Esclusi i servizi di architettura e ingegneria dal sistema di garanzia provvisoria. Art. 68 La modifica è tesa a meglio definire i soggetti che possono presentare offerta.

Art. 100 a 116

Art. 100 La prima modifica è intesa a sottolineare che per i servizi di architettura e ingegneria è obbligatoria l’iscrizione all’ordine professionale. La seconda specifica i requisiti per gli appalti di servizi di architettura e ingegneria, prevedendo la possibilità di ricorrere a copertura assicurativa e di considerare il periodo nel quale aver espletato servizi analoghi pari ad anni 15. Art. 106 La modifica estende a tutti i SIA l’esclusione dell’applicazione della cauzione. Art. 108 I concorsi di progettazione ed idee, vanno valutati solo con elementi di tipo qualitativo. Art. 114 Nel caso di affidamento congiunto della DL e CSE, il corrispettivo per quest’ultimo è sempre dovuto. Art. 116 La modifica specifica la determinazione del corrispettivo nel caso di affidamento del collaudo a dipendenti della SA o di altre amministrazioni.

Dal 119 agli Allegati

Art. 119 L’obiettivo è escludere dal subappalto le relazioni geologiche e geoidrologiche. Art. 167 La modifica è tesa a garantire la possibilità alle stazioni appaltanti di nominare alternativamente alla commissione giudicatrice una giuria di concorso. Art. 220 Inserire gli ordini e i collegi territoriali e i consigli nazionali fra i soggetti titolati a inoltrare domande di pre-contenzioso presso ANAC. Art. 222 Si mira a rendere obbligatoria la consultazione dei Consigli nazionali da parte di ANAC per una definizione condivisa dei contenuti. Allegato 1 – art. 3 Si precisa che i concorsi di progettazioni prevedono sempre premi da distribuire Il documento completo degli emendamenti al Codice degli Appalti proposto da RPT è disponibile qui di seguito in free download.
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