Livelli di progettazione, arriva il decreto
Tre livelli di progettazione, controlli serrati e iter procedurale velocizzato per arrivare all’esecutività dell’opera. Il Ministero delle Infrastrutture ha reso pubblico il decreto che dà attuazione al Codice Appalti (Dlgs 50/2016) che rende obbligatorio il progetto esecutivo in gara per cercare di arginare lo scoglio delle varianti.
Le Stazioni Appaltanti e i progettisti che partecipano alle gare di ingegneria e architettura devono quindi confrontarsi con tre livelli di progettazione successivi:
- progetto di fattibilità tecnica ed economica
- progetto definitivo
- progetto esecutivo.
Ecco, in sintesi, le tappe principali del decreto.
Progetto di fattibilità tecnica ed economica
Definisce gli obiettivi e le caratteristiche dell’intervento da realizzare, attraverso l’individuazione e l’analisi di tutte le possibili soluzioni progettuali alternative, compresa la non realizzazione dell’intervento, definita “opzione zero”. A seconda delle necessità ed esigenze, può essere redatto in una o due fasi: nella prima il progettista individua ed analizza tutte le possibili soluzioni progettuali alternative, redige il documento di fattibilità delle alternative progettuali con la valutazione di ciascuna possibilità sotto il profilo qualitativo, ambientale, tecnico ed economico. Successivamente, viene individuato il progetto che propone il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività. L’amministrazione può sottoporre il documento di fattibilità delle alternative progettuali al dibattito pubblico.
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Il documento di fattibilità delle alternative progettuali deve essere sempre redatto considerando:
– interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione, adeguamento normativo, riqualificazione energetica, riqualificazione urbana, rigenerazione urbana su immobili esistenti;
– nuove opere con investimenti inferiori a 10 milioni di euro, prive di introiti tariffari;
– opere con investimenti superiori a 10 milioni di euro, prive di introiti tariffari;
– opere di qualsiasi dimensione per le quali è prevista una tariffazione del servizio.
Il progetto deve essere redatto sulla base degli esiti dei rilievi topografici, di indagini geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche e dopo la verifica della presenza di eventuali interferenze con il sedime di edifici o infrastrutture preesistenti. La progettazione degli interventi su opere esistenti deve basarsi sull’acquisizione della conoscenza dello stato dell’opera, che si articola in: conoscenza visiva, documentale, storico-critica, geometrica, materica, funzionale, strutturale, estesa anche alle fondazioni, nonché impiantistica.
Progetto definitivo
E’ predisposto sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica e individua analiticamente i lavori da realizzare nel rispetto di tutti i vincoli esistenti. In questo livello vengono sviluppati gli elaborati grafici, descrittivi ed i relativi calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.
Nei casi di affidamento dei lavori sulla base del progetto definitivo, è necessario allegare i seguenti elaborati: schema di contratto e capitolato speciale d’appalto, piano di manutenzione, piano di sicurezza e di coordinamento, dettagli costruttivi in scala opportuna in relazione al tipo di opera relativi agli elementi del progetto architettonico e, ove occorrente, di quello strutturale. In questo modo è possibile la chiara definizione formale e tecnico-costruttiva dell’intervento. Nelle opere assoggettate alla procedura di valutazione di impatto ambientale, si deve inoltre redigere lo studio di impatto ambientale.
Progetto esecutivo
E’ chiaramente redatto in conformità al progetto definitivo e indica con la massima precisione i lavori da realizzare, il relativo costo ed il cronoprogramma degli interventi da realizzare. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole. “Il progetto esecutivo – cita il decreto – costituisce l’ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico, l’intervento da realizzare”. Restano esclusi da questo livello soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Per le opere soggette a valutazione d’impatto ambientale nazionale o se espressamente richiesto, il progetto esecutivo comprende anche il progetto di monitoraggio ambientale (PMA) e il manuale di gestione ambientale dei cantieri.
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