La Corte Costituzionale sancisce la legittimità delle società di ingegneria in ambito privato
I contratti stipulati dalle società di ingegneria in ambito privato a partire dal 1997 sono da ritenersi validi, e la loro legittimità è garantita: è quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 184 del 21 novembre 2024, che ha stabilito che la norma del 2017 che ha riconosciuto la validità dei contratti conclusi, dopo l’entrata in vigore della legge n. 266 del 1997, fra società di ingegneria e soggetti privati ha inteso risolvere incertezze interpretative.
Si tratta quindi di una legge costituzionalmente legittima. Una sentenza che ha dichiarato non fondate le questioni proprio di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d’appello di L’Aquila in merito all’art. 1, commi 148 e 149, della legge n. 124 del 2017. Per Giorgio Lupoi, Presidente di OICE, “Si chiude una vicenda durata trent’anni: le nostre società sono legittimate a tutto tondo, anche se per noi non c’erano mai stati dubbi”.
La sentenza della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale fa riferimento alla legge n. 266 del 1997, che aveva abrogato il divieto di esercitare in forma societaria l’attività professionale. Allo stesso tempo aveva creato una situazione di incertezza circa tale abrogazione. Aveva, infatti, affidato a un regolamento, mai stato adottato, la disciplina dell’esercizio dell’attività professionale in forma societaria.
L’intervento legislativo del 2017 ha voluto chiarire che la mancata adozione del richiamato regolamento non poteva inibire l’esercizio dell’attività professionale da parte delle società di ingegneria di capitali e cooperative. Società che, all’epoca, potevano già contare su una regolamentazione dell’attività professionale. Un regolamento necessario per consentire loro di concludere contratti di prestazione professionale con la pubblica amministrazione (legge n. 109 del 1994 e, di seguito, codici dei contratti pubblici).
La legge del 2017
“La legge del 2017 – motiva la Corte Costituzionale – ha considerato validi, a partire dall’entrata in vigore della legge del 1997, i contratti conclusi con privati da società di ingegneria, di capitali e cooperative, che da tempo già potevano concludere contratti con la pubblica amministrazione”.
La soddisfazione dell’OICE, a tal proposito, è evidente. Per una sentenza che “chiude il cerchio di un percorso avviato ormai trent’anni fa per legittimare le nostre società che, prima del 1994, erano sostanzialmente carbonare in quanto vietate da una legge del 1939”, spiega Lupoi. E ancora: “Qualcuno obiettava che il riconoscimento operasse soltanto per il privato, ma subito dopo ci pensò l’allora Ministro dello sviluppo economico Pierluigi Bersani a chiudere la questione. Ma non bastò, ci volle un’altra legge per chiarire la validità dei contratti stipulati con i privati”.
La legittimità costituzionale delle società di ingegneria in ambito privato
La Consulta in particolare ha respinto i contenuti dell’ordinanza di remissione presentata dalla Corte d’appello de L’Aquila, dichiarando infondate e inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 148 e 149, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza).
Fra le altre cose i giudici della Consulta affermano che “la norma interpretativa, nel riferirsi alle società di ingegneria, la cui attività professionale era già regolamentata (dall’art. 17 della legge n. 109 del 1994 e poi dalle disposizioni che hanno riprodotto la stessa disciplina nei codici dei contratti pubblici, susseguitisi nel tempo), è conforme all’istanza di un corretto esercizio delle professioni intellettuali”. Nello specifico “nei confronti dei clienti, dei terzi, della collettività in generale, garanzia che si ritiene fornita essenzialmente dalla qualificazione professionale e soprattutto dalla responsabilità personale del professionista”.


