Professione

Le lauree abilitanti diventano realtà. La prima novità del PNRR

Vai libera dalla Camera al ddl sulle lauree abilitanti. Cancellato quindi l’esame di Stato obbligatorio per svolgere la professione. Ma non vale per tutti
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Le lauree abilitanti diventano realtà. La prima novità del PNRR
Nel 2017 nasce il concetto di lauree abilitanti. Dopo due anni di sperimentazione ecco che nell’autunno passato, a.a. 2020/2021, vengono avviati, con Decreto Ministeriale n. 446 del 12-08-2020 le nuove classi di Laurea ad orientamento professionale in:
  • edilizia e territorio (LP-01)
  • agrarie, alimentari e forestali (LP-02)
  • industriali e dell’informazione (LP-03)
Tali percorsi, in genere triennali, pensati per l’inserimento più diretto nel mondo del lavoro, non sono concepiti per proseguire naturalmente con una laurea magistrale, bensì per concludersi con un tirocinio. E dunque con l’inserimento nel mondo del lavoro. Infine, arriva l’ultimo “tassello” normativo a concludere il percorso con il disegno di legge n. 2751 – “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti” (cd. DDL Manfredi) che rende tali lauree abilitanti alla professione. Più in generale infatti, l’obiettivo è che, per alcune classi di laurea, l’esame finale di laurea e di laurea magistrale divenga anche la sede nella quale accertare la competenza tecnico-professionale che abilita all’esercizio di quella determinata professione. Questo però si poneva in contrasto con l’art 33, comma 5 della Costituzione che prevede “un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale”. Ma, risolto il problema di compatibilità con l’articolo della Costituzione, il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) dedica uno specifico intervento di riforma alle lauree abilitanti. Questo riguarda determinate professioni, prevedendo una semplificazione delle procedure per l’abilitazione rendendo l’esame di laurea coincidente con l’esame di stato. E con ciò semplificando e velocizzando l’accesso al mondo del lavoro da parte dei giovani.

Lauree professionalizzanti che abilitano alla professione di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale

Come anticipato il disegno di legge sui titoli universitari abilitati è di fatto il primo provvedimento del PNRR approvato, con qualche modifica, dalla Camera con ok definitivo datato 24 giugno 2021. Ora si passa al Senato per la conversione in legge definitiva, alla quale seguirà la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Tra le principali modifiche vi è il passaggio da 5 a 8 articoli ed è l’art.2 quello che riguarda le professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale che di fatto trasforma l’esame finale per il conseguimento della laurea triennale professionalizzante abilitante all’esercizio delle professioni. A seguito della conclusione del percorso, dunque, i laureati professionali potranno iscriversi all’ordine di appartenenza. E praticare la professione rispettivamente di geometra laureato, agrotecnico laureato, perito agrario laureato e perito industriale laureato. Per coloro che hanno conseguito il diploma di laurea prima della riforma, spetterà ad uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, sentite le rappresentanze nazionali dell’ordine professionale, stabilire modalità semplificate di espletamento dell’esame di Stato. Nulla cambia, invece, per i diplomati di scuola secondaria di secondo grado.

Lauree e Lauree Magistrali, quali diventeranno abilitanti e quali no

L’art. 3 prevede che gli esami finali di laurea e laurea magistrale di cui alle di cui agli art. 1 (lauree magistrali a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria, farmacia e farmacia industriale, medicina veterinaria e la laurea magistrale in psicologia) e 2 (lauree triennali professionalizzanti), comprendono lo svolgimento di una prova pratica valutativa tesa ad accertare le competenze tecnico-professionali acquisite con il tirocinio svolto nell’ambito del corso di studi. Viene previsto che la commissione giudicatrice sia integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali. Ma attenzione, restano escluse dal testo del progetto di legge le professioni che richiedono un tirocinio post laurea come architetto, ingegnere, dottore commercialista, esperto contabile e revisore legale. Ma non è detta l’ultima parola. Infatti, in base al comma 1, art.4, ulteriori titoli universitari possono essere resi abilitanti, con regolamenti di delegificazione (art. 17, co. 2, L. 400/1988), da emanare su proposta del MIUR, di concerto con il Ministro vigilante sull’ordine o sul collegio professionale competente su:
  • richiesta delle rappresentanze nazionali degli ordini o dei collegi professionali di riferimento;
  • iniziativa del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull’ordine o sul collegio professionale competente, sentito il medesimo ordine o collegio professionale.
Le lauree, dunque, per diventare abilitanti dovranno per forza un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi; Per coloro che hanno conseguito il titolo di studio sulla base dei previgenti ordinamenti didattici non abilitanti la soluzione la introduce l’art.5. Disponendo che, per l’acquisizione dell’abilitazione all’esercizio delle rispettive professioni sarà necessario superare un tirocinio pratico-valutativo.

Come si muoveranno le categorie escluse?

Le novità introdotte dalla norma hanno alcuni vantaggi come quello di eliminare il lasso di tempo tra la laurea e l’esame di stato, soprattutto se di mezzo vi è anche l’obbligo del tirocinio. Un altro passo importante compente ai consigli nazionali delle categorie alle quali è lasciata la valutazione per fare la richiesta di laurea abilitante tramite delegificazione (art 4. comma 1 del disegno di legge). Ma come si muoveranno le categorie escluse ? (architetti, notai, avvocati commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, ingegneri). In alcuni casi è obbligatorio il tirocinio post laurea (quindi non integrato nel corso). Ma vi sono casi, come gli architetti che prevedono invece la possibilità di abilitazione senza relativo tirocinio pratico. Come decideranno di agire a tal proposito i consigli nazionali? Decreto Ministeriale n. 446 del 12-08-2020
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