Professione
Ingegneri dipendenti pubblici e iscrizione all’albo, il parere del CNI
La conferma dell’ente di categoria: non vi è alcuna incompatibilità tra iscrizione all’albo degli ingegneri e rapporto di lavoro pubblico
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Gli ingegneri dipendenti pubblici non hanno alcuna incompatibilità con l’iscrizione all’albo di categoria. La conferma arriva dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, che fornisce un parere (22/01/2021, n. 524) in merito all’istanza di una propria iscritta, che chiede – al proprio Ordine territoriale – chiarimenti in merito alla posizione dell’ente locale presso il quale è dipendente con la qualifica di istruttore tecnico dell’area Ambiente.
La professionista sostiene che nel suo ente, i dipendenti non possono essere iscritti agli Ordini professionali, salvo deroghe previste dall’art. 1 comma 57 della legge n.662/1996 e dall’art. 23 del d.lgs. 165/2001 e simili, in quanto in contrasto con l’art. 53 comma 1 del medesimo decreto legislativo. Analizziamo, in tal senso, le argomentazioni del CNI, con i riferimenti normativi specifici.
CNI e ingegneri dipendenti
Il CNI sgombera subito il campo da ogni possibile equivoco. E sentenzia:- nell’ordinamento, non vi è alcun divieto di iscrizione all’albo per i dipendenti pubblici ingegneri. A prescindere dall’incarico rivestito dall’interessato all’interno dell’Amministrazione Pubblica;
- è pienamente legittima l’iscrizione all’albo di categoria del funzionario pubblico ingegnere, non essendovi alcuna incompatibilità di legge tra iscrizione all’albo degli ingegneri e rapporto di lavoro pubblico.