Professione

Ingegneri dipendenti pubblici e iscrizione all’albo, il parere del CNI

La conferma dell’ente di categoria: non vi è alcuna incompatibilità tra iscrizione all’albo degli ingegneri e rapporto di lavoro pubblico
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Ingegneri dipendenti pubblici e iscrizione all’albo, il parere del CNI
Gli ingegneri dipendenti pubblici non hanno alcuna incompatibilità con l’iscrizione all’albo di categoria. La conferma arriva dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, che fornisce un parere (22/01/2021, n. 524) in merito all’istanza di una propria iscritta, che chiede – al proprio Ordine territoriale – chiarimenti in merito alla posizione dell’ente locale presso il quale è dipendente con la qualifica di istruttore tecnico dell’area Ambiente. La professionista sostiene che nel suo ente, i dipendenti non possono essere iscritti agli Ordini professionali, salvo deroghe previste dall’art. 1 comma 57 della legge n.662/1996 e dall’art. 23 del d.lgs. 165/2001 e simili, in quanto in contrasto con l’art. 53 comma 1 del medesimo decreto legislativo. Analizziamo, in tal senso, le argomentazioni del CNI, con i riferimenti normativi specifici.

CNI e ingegneri dipendenti

Il CNI sgombera subito il campo da ogni possibile equivoco. E sentenzia:
  • nell’ordinamento, non vi è alcun divieto di iscrizione all’albo per i dipendenti pubblici ingegneri. A prescindere dall’incarico rivestito dall’interessato all’interno dell’Amministrazione Pubblica;
  • è pienamente legittima l’iscrizione all’albo di categoria del funzionario pubblico ingegnere, non essendovi alcuna incompatibilità di legge tra iscrizione all’albo degli ingegneri e rapporto di lavoro pubblico.
La differente posizione dell’ente locale in questione “è dovuta ad un equivoco”, secondo il CNI. Un misunderstanding basato sulle soluzioni valevoli per altre professioni. Ma non per quella ingegneristica. Spesso, inoltre, si fa troppa confusione, con l’indebita commistione che talora “alcuni continuano a fare tra iscrizione all’albo ed esercizio della libera professione (che costituiscono due concetti collegati ma non coincidenti, trattandosi di situazioni differenti)”. Leggi anche: Ingegneri, calano gli abilitati e gli iscritti all’Albo

Le specifiche del CNI

In merito al caso specifico, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri tiene a fare una serie di precisazioni. “L’iscritta fa riferimento al comma 57 dell’art.1 della legge 23/12/1996 n.662, a proposito delle eccezioni alla regola della incompatibilità, mentre in realtà il citato comma 57 riguarda il rapporto di lavoro a tempo parziale”. Inoltre, l’art.23-bis del d.lgs. n. 165/2001 concerne le “Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato”. L’Ordine provinciale invece, nel rispondere all’iscritta, afferma che il tema dell’incompatibilità tra iscrizione all’albo e lavoro pubblico è stato trattato dal CNI “con Circolare n. 822 dell’8/02/2017”. Ebbene, la rappresentanza di categoria ricorda che il “parere” citato non riguarda direttamente la questione in discussione. Ma la differente tematica dell’individuazione del soggetto tenuto al versamento della quota annuale di iscrizione all’albo, nel caso dei tecnici dipendenti pubblici.

La Corte di Cassazione

Un conto è l’iscrizione all’albo, un altro è l’esercizio della libera professione. La prima è “presupposto necessario per il secondo”. Ma il CNI chiarisce che ad ogni iscrizione all’albo non corrisponde necessariamente un esercizio di attività professionale. Come tipicamente avviene nel caso degli ingegneri dipendenti. A confermare tale tesi, ecco la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, 1/12/1987 n. 8897. La Corte spiega che l’iscrizione all’albo professionale costituisce, per il soggetto in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge, un diritto soggettivo perfetto e che il professionista, ove sia pubblico dipendente, non può esercitare la libera professione”.

Cause di incompatibilità

Per numerosi Ordini professionali è specificamente sancita l’incompatibilità tra la condizione di pubblico dipendente e l’iscrizione all’albo professionale. Tra le varie, la Corte di Cassazione ricorda le seguenti categorie: ragionieri; dottori commercialisti; professioni sanitarie; avvocati; periti industriali; geometri. Ebbene, “tale incompatibilità non è prevista da alcune norme per gli ingegneri e gli architetti”. E ancora: “Il tentativo di considerare l’iscrizione all’albo circostanza equivalente all’esercizio professionale implica concetti diversi”. Se la prima costituisce il presupposto del secondo, “l’impossibilità dell’esercizio predetto non comporta l’incompatibilità con la sanzionata iscrizione”. L’iscrizione all’albo, quindi, conserva la sua validità anche nella situazione di incompatibilità, per il professionista pubblico dipendente rispetto alla libera professione”, specifica la Corte di Cassazione.

Riferimenti normativi

Un altro riferimento utile è l’art. 4 della legge 24 giugno 1923 n. 1395. Al primo comma dispone: “Le perizie e gli altri incarichi relativi all’oggetto della professione di ingegnere e di architetto sono dall’autorità giudiziaria conferiti agli iscritti all’albo”. Si tratta di una norma tuttora in vigore, che permette ai dipendenti pubblici di svolgere incarichi giudiziari. L’unica condizione: l’iscrizione al rispettivo albo. Una situazione “non identificabile con l’esercizio della libera professione e ben può sussistere anche per quei soggetti ai quali detto esercizio sia inibito, per essere incompatibile con la loro condizione di pubblici dipendenti”. In conclusione, la Cassazione ribadisce che “l’ordinamento delle professioni di ingegnere e d’architetto, consente ai predetti professionisti che siano impiegati dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, di iscriversi all’albo del loro Ordine. Benché sia ad essi inibito l’esercizio della libera professione”.
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