Il contraddittorio nella relazione peritale come momento risolutivo della CTU

Uno delle fasi essenziali della CTU è il momento del contraddittorio, in cui è possibile produrre osservazioni, prima che la relazione peritale venga depositata.
Ma come si sviluppa e cosa è un contraddittorio?
In generale, all’interno di una scansione procedimentale, il soggetto che subisce gli effetti di un provvedimento ha la possibilità di manifestare il suo punto sull”analisi di tutti i dati raccolti.
Quindi, con il contraddittorio, in buona sostanza, c’è la possibilità di opporre proprie argomentazioni e prove, prima che la decisione venga presa.
Con il contraddittorio si assolvono a due funzioni: da un lato, le parti sono in grado di presidiare i loro interessi, potendo esprimere anche le loro ragioni.
Dall’altro lato, il giudice, in questa fase, può acquisire ulteriori elementi di conoscenza per il provvedimento.
Dunque, il contraddittorio ha questa duplice valenza di attuare il diritto di difesa dell’interessato e di rappresentare il principio di imparzialità, perché solo a seguito di una adeguata istruttoria il provvedimento può dirsi emanato coerentemente con la corretta valutazione degli elementi in gioco.
Il diritto al contraddittorio realizza l’inalienabile diritto di difesa del cittadino, grazie anche alla regola della effettività, in base alla quale la parte destinataria del provvedimento ha “congruo” spazio, tale da avere la concreta possibilità di far conoscere le tesi a sua difesa.
Il giudizio di congruità dipende dalle caratteristiche del caso concreto; la valutazione va effettuata caso per caso e sicuramente il controllo più rilevante è quello effettuato a posteriori, sulla base della motivazione dell’atto, per verificare una potenziale omissione degli elementi offerti dalla parte in sede di contraddittorio.
Nell’ambito della CTU, la Legge n. 69/2009 ha avuto il merito di eliminare il precedente iter farraginoso che concentra tutta l’attività, compresa la fase del contraddittorio, nelle parti preliminari all’udienza, semplificando anche il carico del giudice, che all’unica udienza troverà già pronte la relazione, le osservazioni dei consulenti di parte e la risposta del consulente alle parti stesse.
Il deposito della relazione peritale deve passare attraverso tre termini preliminari: un primo termine, entro cui il consulente deve inviare alle parti la relazione; un secondo termine, entro cui le parti devono trasmettere al consulente le proprie memorie critiche circa il contenuto della relazione; ed infine, un terzo termine, anteriore rispetto all’udienza, entro cui il consulente deve depositare in cancelleria la relazione finale unitamente alle osservazioni delle parti e alla risposta del consulente alle stesse.
Nel dettaglio, nell’ambito della fase dell’istruzione probatoria il legislatore ha infatti inteso assicurare il pieno rispetto del principio del contraddittorio mediante:
1) la possibilità data alle parti di partecipare alle operazioni e di nominare propri consulenti;
2) l’obbligo del consulente tecnico d’ufficio di dare avviso dell’inizio delle operazioni peritali;
3) la facoltà riconosciuta alle parte e ai loro consulenti tecnici di presenziare alle operazioni, fare richieste, domande e osservazioni al consulente tecnico d’ufficio, delle quali questi dovrà tener conto;
4) la possibilità, per i consulenti tecnici di parte, di redigere consulenze di parte e allegarle agli atti quali scritti difensivi;
5) la necessità che il giudicante, nell’assumere e motivare la decisione, prenda in considerazione le contestazioni ed osservazioni mosse dai tecnici di parte al consulente tecnico d’ufficio;
6) la possibilità che i consulenti tecnici di parte siano presenti qualora il giudice, anche collegiale, ritenga di sentire a chiarimenti il consulente tecnico d’ufficio in camera di consiglio.
L’effettiva realizzazione della possibilità di esercizio del diritto al contraddittorio viene assicurata da un lato, con il diritto delle parti di presenziare, anche di persona, oltre che a mezzo dei difensori e tecnici di fiducia, alle operazioni del consulente tecnico, e dall’altro lato con l’obbligo, posto a capo del CTU di avvisare le parti dell’inizio delle operazioni peritali, con comunicazione del giorno, ora e luogo dell’inizio delle operazioni, con dichiarazione inserita nel verbale d’udienza o con biglietto a mezzo del cancelliere.
Nella prassi, laddove l’inizio delle operazioni peritali non venga già stabilito nel corso dell’udienza di comparizione del CTU, è lo stesso consulente a comunicare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o Pec alle parti ed ai consulenti di parte gli avvisi imposti dalla normativa vigente.
La mancata comunicazione alle parti delle date di inizio o di proseguimento delle indagini comporta la nullità (relativa) della consulenza e la sua inutilizzabilità sia nel giudizio nel quale è stata esperita, sia in un giudizio diverso (avente ad oggetto un analogo accertamento), restando priva di qualsiasi effetto.