Professione

Esami di Stato architetti e ingegneri 2022: confermate nuove modalità per prova scritta e orale

Prova unica orale anche per il 2022 per gli esami di stato: domanda di ammissione da presentare non oltre il 23 giugno 2022 per la prima sessione di luglio
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Esami di Stato architetti e ingegneri 2022: confermate nuove modalità per prova scritta e orale

Sono indette nei mesi di luglio e novembre 2022 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di ingegnere e ingegnere iunior, architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore e architetto iunior e pianificatore iunior.

Il 5 maggio, con un’apposita ordinanza Miur, sono state fornite tutte le linee guida per lo svolgimento delle prove, a partire dalle nuove modalità – confermate anche quest’anno – per la prova scritta e orale.

Esami di Stato architetti e ingegneri: confermate nuove modalità per la prova scritta e orale

Introdotte durante la fase più acuta dell’emergenza sanitaria, anche quest’anno sono state confermate dal Miur le nuove modalità di svolgimento degli Esami di Stato per architetti e ingegneri.

Nello specifico, a differenza dei periodi pre Covid, nel 2022 l’abilitazione alla professione prevede lo svolgimento di un’unica prova orale. Alle sessioni possono presentarsi i candidati che hanno conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito per ciascuna sessione dai bandi emanati dalle singole università in relazione alle date fissate per le sedute di laurea.

Quindi, in deroga alle disposizioni normative vigenti, la prima e la seconda sessione dell’anno 2022 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni sono costituite da un’unica prova orale svolta con modalità a distanza.

A tal fine gli atenei garantiscono che la suddetta prova orale verta su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e che sia in grado di accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale.

Esami di abilitazione per l’esercizio della professione: linee guida per architetti e ingegneri

I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione non oltre il 23 giugno 2022 per la prima sessione e non oltre il 19 ottobre 2022 per la seconda sessione. La richiesta va inoltrata alla segreteria dell’università o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami.

Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che sono stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data del 19 ottobre 2022, facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza.

Inoltre, i candidati che conseguono il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e comunque entro quello fissato dai singoli Atenei nei loro bandi per il conseguimento del titolo stesso sono tenuti a produrre l’istanza nei termini prescritti con l’osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati, allegando una dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000) dalla quale risulti che hanno presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea, precisando altresì la data.

I documenti necessari

I documenti da corredare alla domanda, inviata in carta semplice, con l’indicazione della data di nascita e di residenza, sono i seguenti:

  • laurea, laurea specialistica o laurea magistrale o diploma di laurea oppure altro titolo di studio conseguito (anche all’estero), purché riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente;
  • ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di 49,58 euro e ricevuta del contributo, versato all’economato, stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi della normativa vigente;
  • eventuali certificazioni attestanti la necessità di usufruire di particolari ausili o tempi più prolungati per lo svolgimento delle prove.

I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio, ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami, devono dichiarare nell’istanza medesima che produrranno l’attestato di compimento della pratica professionale prima dell’inizio dello svolgimento degli esami.

Il tirocinio

E a proposito di tirocinio e di novità introdotte durante l’emergenza sanitarie (e confermate nel 2022), il Miur ha stabilito che: “le attività strutturate di tirocinio professionale che devono essere svolte, laddove previste per l’abilitazione all’esercizio della singola professione, all’interno del percorso di studio o successivamente ad esso”, possono essere espletate anche in “modalità a distanza”.

Il tirocinio professionale dovrà in ogni caso perseguire gli obiettivi e le finalità previsti negli accordi eventualmente stipulati tra gli atenei, le istituzioni, gli enti accreditati e gli ordini professionali per le professioni che ne prevedono l’esistenza e comunque nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 1135 dell’11 dicembre 2019, recante le “linee guida sull’organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali”.

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