Un nuovo inizio per l’equo compenso. Come stabilito, è in vigore dal 20 maggio 2023 la legge n.49 del 2023. Dopo anni di richieste trasversali da parte degli ordini e delle associazioni di rappresentanza del mondo delle professioni, la Camera dei Deputati aveva approvato con 213 voti a favore, nessun contrario, e 59 astenuti (i deputati del Partito Democratico ndr), nella seduta del 12 aprile 2023 il testo definitivo della proposta di legge con 13 articoli. Il cammino del provvedimento si era interrotto in concomitanza della
caduta del Governo Draghi. Ora la Legge 21 aprile 2023, n. 49 che prevede “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali” è stata pubblicata in GU Serie Generale n.104 del 05-05-2023.
Equo compenso, l’ultimo miglio
La legge interviene sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di
rafforzare la tutela del professionista. Tribolato da sempre, non sono mancati i colpi di scena anche su questo via libera definitivo all’equo compenso. Dopo una prima lettura a Montecitorio, durante l’esame al Senato è stata introdotta una modifica tecnica al testo, necessaria per la concomitanza dell’entrata in vigore della
riforma Cartabia. Una correzione di un richiamo al codice di procedura civile contenuto all’articolo 7 del testo sull’equo compenso. Per questo motivo c’è stato un nuovo passaggio alla Camera dei Deputati.
Al ministero della Giustizia
sarà istituito l’Osservatorio nazionale sull’equo compenso: servirà anche a vigilare sul rispetto della legge, esprimere pareri o formulare proposte sugli atti normativi che intervengono sui criteri di determinazione dell’equo compenso o disciplinano le convenzioni. La premier Giorgia Meloni ha voluto sottolineare la volontà di riproporre il tema dell’equo compenso. “Una legge attesa da anni che ho voluto riproporre a inizio legislatura e di cui sono orgogliosamente prima firmataria insieme al collega Morrone – ha ricordato la Presidente del Consiglio -. Ringrazio tutti i deputati e i senatori per questo importante traguardo raggiunto volto a restituire dignità e giustizia a tanti professionisti a cui per troppo tempo sono state imposte condizioni economicamente inique”.
La definizione e l’applicazione
Si definisce come equo il compenso che rispetta specifici parametri ministeriali e interviene sull’ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo sia per quanto riguarda i professionisti interessati, tra i quali sono inclusi gli esercenti professioni non ordinistiche, sia per quanto riguarda la committenza che viene estesa anche a tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro. P
er essere considerato equo il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto.
La norma si applica al compenso dei professionisti in relazione alle attività professionali che hanno ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale; trovano fondamento in convenzioni; sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatarie), nonché di imprese che nell’anno precedente al
conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. Inoltre, si applica ad ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole siano utilizzate dalle imprese; gli accordi si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese, salvo prova contraria.
La norma sull’equo compenso si applica alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione e delle società partecipate dalla pubblica amministrazione.
Gli ordini e i collegi professionali devono adottare disposizioni deontologiche necessaria a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull’equo compenso. Il giudice può condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista, pari a una somma fino al doppio della differenza tra il compenso e quello originariamente pattuito.
Equo compenso, le criticità da risolvere
La nuova legge sull’equo compenso toccherà da vicino circa 51mila aziende e 27mila PA. Ma ci sono una serie di problemi da risolvere, come i vecchi
parametri ministeriali che, al momento, sono quelli utilizzati nei tribunali in caso di contenzioso sulle parcelle. Per le professioni non ordinistiche, invece i parametri non esistono ancora. Altro tema che differenzia l’applicazione dell’equo compenso tra iscritti e non iscritti all’ordine è relativo alle sanzioni. Gli Ordini hanno il potere di sanzionare i propri iscritti che accettano compensi non equi: ma chi sanziona i professionisti non iscritti ad un Ordine? C’è poi un’altra contraddizione da risolvere, quella che prevede nel nuovo codice degli appalti gli
incarichi gratuiti. Una contraddizione in termini, evidenziata da tempo.
Articolo pubblicato il 14 aprile e aggiornato l’8 maggio 2023 – Ultimo aggiornamento 22 maggio 2023