Professione
Equo compenso, sentenza del Cds: lavorare gratis è legittimo
Consiglio di Stato: i bandi con incarichi professionali gratis sono legittimi e l'equo compenso è valido solo se è prevista la retribuzione. Scatta la polemica
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Nuovo colpo di scena in merito all’equo compenso dei professionisti. A suscitare la discussione questa volta è la sentenza del Consiglio di Stato del 9 novembre 2021, n. 7442, che riaccende le polemiche sul disegno di legge in materia (PDL 3179) che dovrà essere discusso in Senato. In sostanza, i bandi per l’affidamento di incarichi professionali a titolo gratuito sono legittimi. L’equo compenso? Valido solo se è prevista una retribuzione. I giudici si sono pronunciati a seguito di un ricorso presentato da alcuni Ordini forensi, nei confronti di un Ministero. L’oggetto del contendere: un avviso pubblico di manifestazione di interesse per il conferimento di incarichi di consulenza a titolo gratuito. La consulenza richiesta ha come oggetto “la trattazione di tematiche complesse attinenti al diritto societario, bancario e/o dei mercati e intermediari finanziari”. Tra le richieste: “la padronanza della lingua inglese fluente”.
Equo compenso e Tar
Gli Ordini professionali forensi avevano ritenuto l’avviso illegittimamente lesivo dei loro interessi e di quelli degli iscritti. Impugnandolo davanti al Tar del Lazio (ricorso rubricato al n.r.g. 3632/2019). Il Tribunale amministrativo aveva respinto l’istanza, con le seguenti motivazioni:- la gratuità dell’attività da prestare è compatibile con le norme e i principi del diritto interno ed europeo;
- non si individuano specifici divieti in tal senso nell’ordinamento, neppure sulla base delle previsioni settoriali del Codice deontologico;
- la disciplina dell’equo compenso invocata dagli Ordini ricorrenti a sostegno della propria tesi non si attaglia alla fattispecie concreta. In ogni caso, non è di ostacolo a che i professionisti prestino attività di carattere gratuito.
Contratti pubblici e ANAC
Ma c’è di più. Secondo il Tar i professionisti otterrebbero “vantaggi di natura diversa dall’espletamento dell’attività a titolo gratuito, in termini di maturazione di esperienze personali, di arricchimento professionale, curriculare”. Inoltre, la gratuità “non contrasta con i principi in tema di buon andamento ed efficienza dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.)”. Non è dimostrato, infatti, alcun nesso di cattiva influenza tra l’assunzione di un incarico gratuito da parte del professionista e il suo svolgimento in maniera competente, professionale, decorosa e dignitosa. Secondo gli Ordini forensi, invece, l’avviso pubblico impugnato sarebbe elusivo:- della normativa in materia di contratti pubblici, e in particolare del d.lgs. n. 50/2016;
- delle linee guida ANAC n. 12 sull’Affidamento dei servizi legali approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018;
- della disciplina legislativa in materia di equo compenso.