Professione

Equo compenso, ci siamo: ok dalla Camera, ora tocca al Senato per l’approvazione definitiva

Il testo passa all’unanimità senza modifiche rispetto alla proposta del 13 ottobre 2022 degli onorevoli Meloni e Morrone
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Equo compenso, ci siamo: ok dalla Camera, ora tocca al Senato per l’approvazione definitiva
Questa volta ci siamo per davvero. L’assemblea della Camera dei Deputati ha approvato, all’unanimità, la proposta di legge n. 338 recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, che ora passa all’esame del Senato. Il testo riproduce il contenuto della proposta di legge approvata da Montecitorio nella scorsa legislatura e il cui iter si era interrotto proprio al Senato, a pochi passi dal traguardo. Il testo era stato approvato dalla Commissione Giustizia della Camera il 19 gennaio scorso senza modifiche rispetto alla proposta di legge presentata il 13 ottobre 2022 dagli onorevoli Meloni e Morrone. Passa il concetto, dunque, che per essere considerato equo il compenso deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale.

Equo compenso: le reazioni

Un iter procedurale spedito, dopo anni di tentennamenti e stop bruschi che coglie la soddisfazione dei professionisti. ProfessionItaliane plaude all’approvazione dell’equo compenso: “La nostra associazione negli ultimi anni si è battuta fortemente per ottenere questo risultato che, nel sancire il diritto del professionista ad avere un compenso rapportato alla prestazione garantita al committente, ne definisce anche gli ambiti di tutela, in relazione ai compensi ma anche alla prescrizione delle responsabilità. Affida, inoltre, agli Ordini la vigilanza sull’applicazione della norma”. Un testo che necessita di miglioramenti. Tra questi: “L’ampliamento della platea dei committenti tenuti all’applicazione della legge. Inoltre, vanno definiti i limiti dell’azione disciplinare per la violazione dell’applicazione dei parametri, evitando eccessi nell’applicazione” conclude ProfessionItaliane.

Confcommercio e avvocati

Posizione condivisa anche da Confcommercio Professioni, che però sottolinea un elemento di criticità: “L’intero impianto della proposta è basato sul modello di regolamentazione delle professioni ordinistiche e si limita ai soli rapporti di natura convenzionale”. Ecco perché dopo l’approvazione definitiva “occorrerà un’ampia interlocuzione con la rappresentanza delle professioni non organizzate in Ordini o Collegi. Per definire le modalità di attuazione delle nuove tutele introdotte”. L’obiettivo è “poterle applicare a tutte le professioni”. Il Consiglio nazionale forense esprime soddisfazione: “Si tratta – afferma la presidente Maria Masi – di una legge di civiltà che mette un freno ai comportamenti elusivi e prevaricatori dei clienti forti nei confronti dei professionisti. A fronte della qualità e quantità delle prestazioni richieste”.

La normativa

Le disposizioni dell’equo compenso si applicano agli iscritti agli Ordini e collegi professionali. Nonché alle professioni non riconosciute (comma 2 dell’art. 1, legge n. 4/2013). Per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale. Il campo di applicazione del provvedimento riguarda le prestazioni professionali (art. 2230 c.c.). Anche svolte in forma associata o societaria, svolte in favore di:
  • imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie;
  • imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro;
  • pubblica amministrazione e delle società partecipate (D.Lgs. n. 175/2016).
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