Le disposizioni sull’equo compenso introdotte dal correttivo appalti non si applicano alle gare già bandite
                                Le nuove disposizioni sull’equo compenso, come stabilito dal decreto legislativo 209/2024, secondo il principio del tempus regit actum, trovano applicazione esclusivamente alle gare d’appalto indette successivamente alla data del 31 dicembre 2024 (data di entrata in vigore del decreto correttivo al sistema degli appalti). È quanto affermato dall’ANAC con il parere consultivo n. 16/2025 del 16 aprile 2025.
Equo compenso post correttivo appalti: il parere consultivo
All’ANAC veniva chiesto un parere consultivo nell’ambito di una procedura per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura bandita prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 209/2024, il noto correttivo al codice appalti. La questione sollevata riguardava l’applicazione delle norme introdotte a modifica della disciplina sull’equo compenso, resesi necessarie per chiarire le incertezze interpretative sorte con l’introduzione della L. 49/2023.
La procedura di gara, proprio in ragione delle citate incertezze interpretative, vede quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base della sola qualità. L’elemento relativo al costo assumeva così la forma di un prezzo fisso e gli operatori economici competevano solamente sull’offerta tecnica.
Nelle more della procedura di gara, tuttavia, interveniva il quadro normativo del correttivo, di carattere più favorevole per la stazione appaltante in quanto ammetteva la competizione anche sulla componente del prezzo. La stazione appaltante si interrogava così su quale fosse il quadro normativo da applicare.
La risposta dell’ANAC
L’ANAC, con il proprio parere, fornisce un utile indirizzo generale sulla questione relativa all’impatto delle disposizioni sull’equo compenso introdotte dal correttivo sulle procedura di gara già bandite.
La risposta è stata di segno negativo in ragione del principio tempus regit actum: si applica il quadro normativo vigente al momento della pubblicazione del bando di gara e, dunque, quello antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. 209/2024 (con il quale è stata esclusa l’applicabilità della legge sull’equo compenso ai contratti pubblici). Con il bando di gara, infatti, vengono fissati i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture oggetto di affidamento. Una loro modifica successiva (peraltro peggiorativa per il contraente) non rende possibile procedere ad una modifica sostanziale delle condizioni fissate, così modificando il quadro normativo di riferimento, quantomeno in assenza di specifiche disposizioni transitorie di senso contrario.
Analogamente, anche nelle ipotesi di accordo quadro, la disciplina di riferimento è sempre quella vigente al momento della pubblicazione della documentazione di gara e non al momento della stipula dei singoli contratti attuativi dell’accordo quadro. Neppure in questo caso, dunque, è consentito, in sede di stipula del contratto attuativo, procedere alla rinegoziazione delle condizioni di aggiudicazione fissate nel bando dell’accordo quadro
Quali soluzioni per la stazione appaltante?
È rimessa alla valutazione discrezionale della stazione appaltante la possibilità di revocare in autotutela la procedura di gara al fine di bandirne una nuova onde ottenere un risparmio economico beneficiando del ribasso delle tariffe professionali, nella misura massima del 35%. Al risparmio economico, però, si oppongono esigenze di celerità nella definizione delle necessità ad oggetto della procedura.
                                    

