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DL Semplificazioni, cosa cambia per l’Università e la Ricerca

Il decreto legge n.76/2020 apporta importanti modifiche all’ordinamento universitario, con una spinta verso l’autonomia e le assunzioni
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DL Semplificazioni, cosa cambia per l’Università e la Ricerca
Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 17 luglio 2020, è entrato in vigore l’atteso DL Semplificazioni (D.L. 76/2020) che interviene significativamente in materia di appalti pubblici in edilizia. E non solo. Il Decreto interviene anche sull’ordinamento universitario, seppur con investimenti decisamente inferiori. I testi normativi interessati dalla riforma “semplificante” del governo Conte sono:
  • la legge 240/2010 (Legge Gelmini), il D.Lgs. 19/2012 (sulla “valorizzazione” dell’efficienza delle Università), il d.P.R. 254/2001 (sulle fondazioni universitarie)
  • gli articoli della legge di bilanciò 2020 che hanno istituito e disciplinato la ANR (Agenzia Nazionale della Ricerca).
Scopriamo i principali punti del decreto semplificazioni, definito da Conte come “la madre di tutte le riforme”, per quanto riguarda il sistema universitario italiano.

Modifiche e integrazioni alla legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Gelmini)

La prima modifica, contenuta nell’art.1, comma 2, lettera a), rappresenta un ulteriore passo verso l’autonomia differenziata degli Atenei. L’autonomia delle università possiede un fondamento giuridico che deriva dall’art. 33 Cost. comma 1 «L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento» e, comma 6 «Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato». Questa modifica cancella la limitazione sulla stabilità e sostenibilità del bilancio, nonché’ risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca permettendo a tutte le Università di dotarsi di proprie modalità funzionali e organizzative, previo accordo di programma con il Ministero, in deroga alla norme generali, comprese modalità di composizione e costituzione degli organi di governo e forme sostenibili di organizzazione della didattica e della ricerca su base policentrica. Se da una parte si salvaguarda l’autonomia dall’altra il rischio è di aumentare il divario, già importante, tra i grossi poli e realtà più piccole, che già fiaccate da anni di autonomia competitiva, rischiano il tracollo definitivo. Per rendere operativo tale procedimento, dunque, mancherebbe solo un regolamento attuativo, finora mai approvato ma esplicitamente previsto dall’ex capo dipartimento del MIUR Giuseppe Valditara.

Scambio di docenti tra le università

In un altro intervento, che troviamo allo stesso comma lettera c), fino al 31 dicembre 2020 si liberalizza lo scambio di docenti, anche di fasce diverse (possibile lo scambio fra ordinario e associato), tra le università. Anche questa iniziativa viene criticata da diverse componenti e associazione del settore (CUN e CNSU) poiché ritenuta contro la logica redistributiva con relativo aumento delle disuguaglianze interne al sistema.

Assegni di ricerca flessibili

Nella modifica all’articolo 22 della legge n. 240, si va ad aumentare la flessibilità degli assegni di ricerca, riducendo il contratto minimo a sei mesi e non più ad un anno, “esclusivamente” nel caso di progetti di ricerca con scadenza inferiore all’anno. E questo, sebbene s’intendano le ragioni logiche che lo precedono, comporta l’ennesimo affronto alla precarietà del mondo della ricerca.

Novità per gli RTDb

Infine, il D.L. 76/2020 (art. 19, co. 1, lett. f) ha previsto la possibilità di anticipare già a dopo il primo anno di contratto il passaggio nel ruolo dei professori associati per i ricercatori a tempo determinato di tipo B (RTDb), qualora l’università abbia le necessarie risorse nella propria programmazione. Fermo restando il previo esito positivo della valutazione che, in tal caso, comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell’ambito del settore scientifico-disciplinare di appartenenza del titolare del contratto. A tal fine, ha inserito nell’art. 24 della L. 240/2010 il co. 5-bis. Per approfondire leggi anche la documentazione specifica prodotta dalla camera sugl’interventi per i professori e i ricercatori universitari.

Integrazioni al D.Lgs. 19/2012

Il D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 19 “Valorizzazione dell’efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante“, viene integrato all’articolo 8 con l’aggiunta del comma 10bis. Si prevede l’attribuzione del potere di esprimere i criteri di accreditamento dei nuovi corsi di studio ad ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca), CRUI (Conferenza dei rettori delle università italiane) e CUN (Consiglio Universitario Nazionale). Questi saranno recepiti con decreto del Ministro dell’università e della ricerca e relativo regolamento governativo. Inoltre, segnaliamo l’equipollenza dei diplomi rilasciati dalle Scuole superiori di eccellenza (Normale, IMT, Sant’Anna, ecc.) con i master universitari di I o II livello.

Modifiche al D.P.R. 254/2001 (fondazioni universitarie)

Abrogato l’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254. L’articolo 19, comma 4, detta una nuova disciplina per il collegio dei revisori legali dei conti delle fondazioni universitarie di diritto privato, modificando in particolare le modalità di nomina del presidente e dei componenti del collegio. “Il presidente è nominato dalla fondazione e individuato tra i soggetti che sono iscritti nel registro dei revisori legali e che hanno svolto, per almeno cinque anni, funzioni di revisore legale presso istituzioni universitarie. Il collegio è costituito dai componenti titolari, nel numero minimo di tre e massimo di cinque, e dai componenti supplenti, nel numero sufficiente a garantire l’ordinario funzionamento del collegio. Almeno due componenti titolari del collegio sono nominati dalla fondazione, su designazione del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero dell’università e della ricerca, e sono individuati, prioritariamente, tra i dipendenti delle predette amministrazioni, e, in ogni caso, tra coloro che sono in possesso del requisito di iscrizione nel registro dei revisori legali.”

Modifiche alla legge di bilancio n. 160/2019 (ex legge di stabilità)

Con una sostituzione dell’art. 1 comma 240 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il DL Semplificazioni rafforza il ruolo della CRUI. Infatti, il comitato direttivo dell’Agenzia Nazionale per la Ricerca (ancora non nata), sarà composto da 8 membri, selezionati tra studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all’estero e con pluriennale esperienza. La variazione riguarda il membro che dovrebbe essere designato dal CEPR, Comitato di esperti per la politica della ricerca, che viene sostituito con un delegato del Presidente della CRUI. Tra gli altri provvedimenti importanti del decreto si segnalano anche altre novità:
  • è stata precisata la cadenza temporale della quantificazione figurativa delle attività di ricerca, studio e insegnamento di professori e ricercatori al fine della rendicontazione delle attività di ricerca, stabilendo che essa avviene su base mensile.
  • viene stata rimossa, purtroppo, anche l’estensione della maternità per gli RTD, prevista nella bozza del 6 luglio.
  • sono ridefiniti anche i criteri per l’ingresso alle scuole di specializzazione in medicina per quelli che hanno già specializzazione o sono dipendenti SSN
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