Professione

Dichiarazione dei redditi 2019: comunicazione online fino al 2 novembre

Posticipato il termine per l'invio della dichiarazione dei redditi. Inarcassa ricorda ad Ingegneri e Architetti di non attendere l'ultimo giorno
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Dichiarazione dei redditi 2019: comunicazione online fino al 2 novembre
Inarcassa ricorda ad Ingegneri ed Architetti iscritti la deadline per l’invio della dichiarazione dei redditi 2019. La scadenza per l’invio della dichiarazione è posticipata a lunedì 2 novembre in quanto il 31 ottobre è un sabato. La comunicazione dei redditi e dei volumi d’affari deve essere presentata obbligatoriamente mediante invio telematico entro il termine del 2 novembre 2020. Per gli eredi dei professionisti deceduti il termine per l’invio della comunicazione e per il pagamento degli eventuali contributi è prorogato di dodici mesi dalla data dell’avvenuto decesso. Ricapitoliamo quali sono gli obblighi per Ingegneri e Architetti.

Chi deve inviare la dichiarazione dei redditi

  • Gli Ingegneri e gli Architetti iscritti agli albi professionali e titolari di partita IVA, a prescindere dal codice di attività;
  • Le Società di professionisti;
  • Gli eredi dei professionisti deceduti nel corso del 2019
  • Le Società tra professionisti;
  • Le Società di Ingegneria;
La comunicazione deve essere inviata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative. Sono esonerati dall’invio della comunicazione gli ingegneri ed architetti non iscritti a Inarcassa che:
  • per l’anno 2019 siano privi di partita IVA;
  • siano iscritti anche in altri Albi professionali e che, a seguito di espressa previsione legislativa, abbiano esercitato il diritto di opzione per l’iscrizione ad altra Cassa Previdenziale con decorrenza anteriore al 2019.
La dichiarazione del reddito professionale e/o del volume d’affari riferita all’anno 2019 deve essere presentata accedendo all’apposita sezione su Inarcassa On Line avendo a disposizione le credenziali di accesso. Solo gli eredi dei professionisti deceduti sono esclusi dall’obbligo dell’invio telematico. E possono trasmettere il facsimile del modello cartaceo,  disponibile nella sezione “documenti utili” del sito di Inarcassa, con raccomandata semplice.

Come inviare la dichiarazione

Ci sono differenze tra i regimi fiscali: ecco perché è importante guardare bene i quadri di riferimento sulla dichiarazione dei redditi. I professionisti e le Società possono utilizzare il Modello F24 quale strumento di pagamento del conguaglio o del contributo integrativo. La compensazione è possibile esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate (cfr. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 110/E del 31/12/2019). In particolare, ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 124/2019, i crediti superiori a 5.000 Euro relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’IRAP sono compensabili (i) a seguito della preventiva presentazione della dichiarazione e (ii) a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione. Invece i professionisti che si sono avvalsi, per l’anno 2019, del regime fiscale agevolato per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – ai sensi dell’art. 27, commi 1 e 2 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 ed i professionisti che hanno adottato il regime forfetario introdotto dall’art. 1 commi 54-89 della L. n. 190/2014, tenuti a compilare lo stesso quadro LM della dichiarazione Redditi 2020, devono compilare la dichiarazione riportando il reddito professionale ed il volume di affari derivante dall’esercizio della professione, secondo le indicazioni riportate negli help on line disponibili in procedura. La colonna 4 del quadro fiscale LM righi dal 22 al 27 prevede l’inserimento dei compensi percepiti a seguito di cessione dei diritti d’autore o utilizzo di opere dell’ingegno correlate allo svolgimento dell’attività professionale che concorrono quindi alla formazione del Volume d’affari imponibile del contributo integrativo e del Reddito professionale imponibile del contributo soggettivo. Detti compensi, da indicare in colonna 4, concorreranno al reddito da assoggettare ad imposta sostitutiva previamente abbattuti in misura del 25%, ovvero abbattuti in misura del 40%, nel caso in cui il dichiarante abbia età inferiore ai 35 anni. Segnaliamo inoltre che:
  • Per le società (SDI, SDP e STP) è prevista una nuova sezione per comunicare gli accertamenti definitivi notificati alla società da parte degli uffici fiscali nell’anno 2019.
  • E’ stata introdotta una sezione “Richiesta altri dati” finalizzata all’aggiornamento ed all’integrazione dei dati societari delle Società di Ingegneria.
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