Professione
L’Anac sul compenso del professionista in caso di omissione di un livello di progettazione
Per il calcolo del compenso del progettista la stazione appaltante deve tenere conto di tutte le prestazioni indispensabili per l’espletamento dell’incarico, anche se riconducibili al livello di progettazione omesso
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L’ANAC si pronuncia sul calcolo del compenso del professionista in caso di omissione del progetto definitivo
L’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha espresso un Parere di Precontenzioso su una controversia relativa al compenso del progettista in una gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione esecutiva, e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (con opzione affidamento incarico di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) per un intervento di adeguamento sismico, risanamento e consolidamento strutturale ed opere connesse, di un edificio scolastico, suddiviso in tre categorie progettuali (S.03 Strutture; E.09 Edilizia; IA.03 Impianto elettrico).
Un operatore economico aveva lamentato l’incapienza della base d’asta, ritenuta insufficiente a remunerare alcune prestazioni, riconducibili al livello di progettazione definitivo, necessarie all’esecuzione del servizio. La stazione appaltante aveva posto a base di gara il progetto di fattibilità tecnico-economica e la relazione di verifica della vulnerabilità sismica, omettendo il livello di progettazione definitivo.
A parere di Anac, per le prestazioni riconducibili al livello di progettazione, in caso di omissione del livello di progettazione definitivo, ai fini del calcolo del compenso del progettista, e dunque della base d’asta, la stazione appaltante deve tenere conto di tutte le prestazioni indispensabili per l’espletamento dell’incarico oggetto dell’affidamento, anche se riconducibili al livello di progettazione omesso.
La progettazione è un unico processo
L’attività di progettazione costituisce un unico processo tecnico logico-descrittivo che, sviluppandosi senza soluzione di continuità, parte dalla individuazione delle esigenze e dei bisogni della stazione appaltante e si conclude con la redazione dei documenti analitici e grafici necessari a definire ogni dettaglio dei lavori; il legislatore non prescrive la redazione di tre distinti progetti, bensì di un solo progetto che necessariamente passa attraverso gradi successivi di approfondimento. I tre livelli di progettazione sono tappe di un unico processo identificativo e creativo, in corrispondenza delle quali vengono definiti compiutamente specifici aspetti:- individuazione, tra più soluzioni, di quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire (progetto di fattibilità tecnico ed economica);
- compiuta individuazione dei lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante (progetto definitivo);
- dettaglio dei lavori da realizzare e relativo costo, in modo da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo (progetto esecutivo).