Professione

Approvato il regolamento delle società di ingegneri e architetti, sarà in vigore dal 1° gennaio 2026

Il Regolamento disciplina l’esercizio in forma societaria della professione di ingegnere e architetto definendo requisiti ed obblighi
Condividi
Approvato il regolamento delle società di ingegneri e architetti, sarà in vigore dal 1° gennaio 2026

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato l’approvazione del regolamento generale società (Rgs) e delle modifiche al regolamento generale previdenza adottate dal comitato nazionale dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza (Inarcassa) per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti.

Il Regolamento, che disciplina in un unico testo l’esercizio in forma societaria della professione di ingegnere e architetto definendo requisiti ed obblighi, entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Applicazioni del Regolamento delle società di ingegneri e architetti

Le disposizioni del Rgs si applicano a tutti gli operatori economici legittimati a svolgere servizi di architettura e ingegneria in ambito pubblico e privato costituiti nelle forme delle Società di Ingegneria – comprese quelle che operano in qualità di General Contractor -, delle Società di Professionisti e delle Società tra Professionisti.

Il Regolamento distingue le regole per le persone giuridiche (società che effettuano servizi di ingegneria e/o architettura) da quelle per le persone fisiche (professionisti ingegneri e architetti singoli, associati, soci di società di professionisti o soci di società tra professionisti) i cui obblighi rimangono disciplinati dal Regolamento Generale Previdenza (Rgp).

Le regole riguardano quattro categorie di società

Di seguito le quattro categorie di società a cui si applicano le regole definite dal Regolamento:

Società di Ingegneria

Sono quelle che presentano contemporaneamente i seguenti requisiti:
Requisito soggettivo: società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata) o società cooperative che non abbiano i requisiti delle società di professionisti.
Requisito oggettivo: che prevedano nell’oggetto sociale una o più delle seguenti attività: studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi.


Società di Professionisti

Sono quelle che presentano contemporaneamente i seguenti requisiti:
Requisito soggettivo: società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone (società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice) o nella forma di società cooperativa.
Requisito oggettivo: che prevedano nell’oggetto sociale servizi di ingegneria e architettura per committenti pubblici e privati quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale ovvero ulteriori attività professionali attinenti ai servizi dell’ingegneria e/o dell’architettura definite dai relativi Ordinamenti Professionali.

Società tra Professionisti

Sono le società che presentano contemporaneamente i seguenti requisiti:
Requisito soggettivo: società costituite secondo i modelli delle società di persone e società di capitali e società cooperative e che, nella denominazione sociale, contengano l’indicazione di Società tra Professionisti.
Requisito oggettivo: che contemplino nell’oggetto sociale l’esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l’iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico.

Compagini societarie

Sono costituite da soci non professionisti e/o da soci professionisti anche diversi da ingegneri e architetti, iscritti o non iscritti a Inarcassa. Rientrano tra le Società di Ingegneria anche le società che stipulano contratti aventi ad oggetto la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un’opera completa per un valore della produzione media nell’ultimo triennio, relativa ad opere di ingegneria e architettura chiavi in mano, pari almeno al 30% del totale.

Il regolamento stabilisce un’obbligazione dichiarativa

Entro il 31 ottobre di ogni anno le Società di Ingegneria, le Società di Professionisti e le Società tra Professionisti devono comunicare tramite Inarcassa online, direttamente o mediante intermediari abilitati, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o di altro strumento di comunicazione elettronica equivalente ed eventuali variazioni dello stesso, il volume di affari complessivo ai fini dell’IVA relativo all’anno precedente, nonché la quota parte dello stesso derivante dall’esercizio delle attività professionali di ingegneria e/o architettura assoggettabile a contributo integrativo a favore di Inarcassa.

La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative ovvero nel caso in cui il volume di affari complessivo o il volume d’affari professionale per attività di ingegneria e/o architettura siano nulli.

Nella comunicazione annuale devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell’anno precedente, degli imponibili IRPEF e/o dei volumi d’affari IVA, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati. Il Consiglio di Amministrazione di Inarcassa approva annualmente i contenuti dei modelli di comunicazione annuale delle Società.

Cosa accede in caso di ritardata o omessa comunicazione?

L’omessa o ritardata comunicazione annuale o l’omessa comunicazione o aggiornamento dell’indirizzo di posta elettronica certificata o di altro strumento di comunicazione elettronica equivalente oltre il termine previsto comporta per la Società di Ingegneria, per la Società di Professionisti e per la Società tra Professionisti una sanzione pari a 1652 euro.

Tale sanzione non si applica:

a) nel caso in cui la Società di Ingegneria provveda al pagamento dei contributi entro i termini previsti e non ritardi l’invio della comunicazione oltre il 31 dicembre dell’anno nel quale tale comunicazione deve essere prodotta;

b) nel caso di errori formali di compilazione e/o rettifica della dichiarazione da parte della Società di Ingegneria, della Società di Professionisti o della Società tra Professionisti che non comportino l’addebito di una ulteriore contribuzione.

Regolamento delle società di ingegneri e architetti: obbligazione contributiva

Le Società di Ingegneria, le Società di Professionisti e le Società tra Professionisti devono applicare una maggiorazione percentuale a titolo di contributo integrativo, indicata nella tabella A allegata al Regolamento, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d’affari professionale ai fini dell’IVA, da versare ad Inarcassa.

Il ritardo nei pagamenti dei contributi dovuti comporta una maggiorazione a titolo di sanzioni, da applicarsi sui contributi non corrisposti nei termini, pari a:
a) 1 per cento mensile per i primi dodici mesi di ritardo;
b) 2 per cento mensile dal venticinquesimo mese di ritardo.
La maggiorazione è fissa al 12 per cento dei contributi non corrisposti nei termini per i ritardi ricompresi tra il tredicesimo ed il ventiquattresimo mese.

La sanzione complessiva non può superare il 30 per cento dei contributi non corrisposti nei termini. Sono inoltre dovuti gli interessi decorrenti dalle rispettive date di scadenza.

Condividi

Potrebbero interessarti

Decreto Salva Casa

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2024 il Decreto Legge 29 maggio 2024, n. 69 recante “Disposizioni urgenti in materia di...

Nuovo Codice appalti

Un vero e proprio cambio di paradigma, mirato a ristabilire un equilibrio tra la necessità di velocizzare le procedure di appalto e...