Professione
Acustica ambientale: nuovi criteri per i corsi rivolti al personale addetto alle macchine all’aperto
Il decreto del 25 gennaio 2018 stabilisce nuovi criteri per i corsi di formazione in acustica ambientale per il personale incaricato ai controlli sull’emissione acustica delle macchine destinate a funzionare all’aperto
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Entrano in vigore i nuovi criteri per i corsi di formazione in acustica ambientale destinati al personale incaricato ai controlli sull’emissione acustica delle macchine destinate a funzionare all’aperto. Con il Decreto del 25/01/2018 recante “Definizione delle caratteristiche del corso di formazione in materia di acustica ambientale, di cui all’allegato IX, parte A, punto 4, lettera B) del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262” (GU Serie Generale n.32 del 08-02-2018) vengono stabilite le caratteristiche dei corsi rivolti alla formazione del personale incaricato dei controlli di cui al D.lgs n. 262 del 4/09/2002 (ndr. emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto) modificato dal DLgs 41/2017, cioè le disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, o all’aggiornamento del personale che risulta già inserito nell’elenco degli ispettori degli organismi di certificazione autorizzati in tale ambito.
Ricordiamo che il Dlgs 41/2017 ha modificato i requisiti del personale incaricato ai controlli prevedendo il possesso di almeno uno dei due requisiti:
- qualifica di tecnico competente in acustica ambientale
- aver frequentato con profitto un corso di formazione in materia di acustica ambientale, compresa l’applicazione della direttiva 2000/14/CE, che attribuisce almeno tre crediti formativi.
I nuovi requisiti stabiliti dal decreto 25/01/2018
Alla luce di quanto sopra il Decreto del 25/01/2018 specifica i nuovi criteri:- i corsi di formazione devono essere tenuti dagli organismi di certificazione di cui all’art. 12 del D.Lgs 262/2002;
- i corsi di formazione devono avere una durata minima di 24 ore (3 moduli da 8 ore), delle quali almeno 8 dovranno essere riservate ad esercitazioni pratiche;
- la frequenza deve essere obbligatoria per la totalità della durata prevista;
- l’attribuzione dei crediti formativi deve avvenire previo superamento di una prova finale di verifica dell’apprendimento, con il rilascio di apposita documentazione riportante i contenuti del corso e gli esiti della stessa prova finale di verifica;
- la prova finale di verifica deve essere costituita da almeno 30 quiz a risposta multipla, 10 per ognuno dei moduli e si intende superata con almeno il 70% delle risposte corrette per ciascun modulo;
- per lo svolgimento della prova finale di verifica deve essere costituita una commissione esaminatrice composta dai docenti del corso e da un membro esterno designato dal Ministero dell’ambiente, con funzione di presidente di commissione.


