Stop ai geometri sul SUE di Milano, il Tar conferma: “restrizioni legittime”
                                Legittima la decisione del Comune di Milano di restringere l’accesso al SUE: bocciato il ricorso del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano. Secondo il TAR Lombardia, sede di Milano, non è possibile impugnare una disposizione di servizio a carattere organizzativo in quanto la lesione dell’interesse protetto diviene attuale solo con il provvedimento applicativo delle previsioni ivi contemplate.
Accesso “informale”: lo stop agli incontri dei geometri sul SUE di Milano
Il Comune di Milano adottava una Disposizione di servizio n. 9/2024 del 12.11.2024 a firma del Direttore della Direzione Rigenerazione Urbana del Comune di Milano nella quale si imponeva, tra le altre cose, la cessazione del servizio di prenotazione appuntamenti al fine di “…eliminare ogni canale di contatti informali attraverso i quali si possano fornire informazioni sull’istruttoria delle pratiche in corso o dare eventuali chiarimenti tecnici o procedurali prodromici alla formalizzazione di titoli edilizi…”.
Tutti i contatti con tecnici e privati cittadini, dunque, dovranno avvenire all’interno della cornice procedimentale, senza alcuna possibilità di adottare modelli relazionali informali (chiamate, incontri a chiarimenti e similari). Nessun esterno potrà, dunque, accedere agli uffici comunali.
La decisione del Comune di Milano si deve alla necessità di proteggere i dipendenti, coinvolti in un clima di forte pressione a seguito delle indagini su presunti abusi edilizi e lottizzazioni contestate dalla Procura di Milano che interesserebbero circa 150 cantieri sparsi nel Comune.
Il provvedimento viene così impugnato innanzi al TAR Lombardia, sede di Milano, dal Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano. Il provvedimento comporta, come visto, il divieto di accedere agli uffici comunali del SUE e di acquisire tutte le informazioni in merito ad una pratica edilizia presentata o che sta per essere presentata.
L’esito del giudizio, però, non era di segno favorevole al ricorrente: il TAR Lombardia, sede di Milano, Sez. II, con sentenza del 20 febbraio 2025, n. 549. ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, ritenendo il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano privo di interesse ad agire.
L’interesse (contestato) ad agire del Collegio Geometri e Geometri Laureati
Il caso, sicuramente spinoso e dagli importanti risvolti politici, è stato deciso con una pronuncia in rito, ovvero con una decisione che non ha riguardato il merito della controversia (la legittimità della chiusura degli uffici comunali del SUE) ma la sola possibilità, per il ricorrente, di proporre ricorso.
L’interesse ad agire, unitamente alla legittimazione ad agire, costituisce una condizione dell’azione: senza di essa, non vi può essere alcuna pronuncia in merito. L’interesse ad agire riguarda la sussistenza di un pregiudizio, attuale e concreto, in capo al ricorrente tale da determinare l’effettiva lesione di una posizione giuridica.
Lesione che il TAR ha ritenuto insussistente, pur ammettendo che l’ordine di servizio del Comune di Milano sia suscettibile di modificare prassi consolidate nei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini, operatori e professionisti. Per fondare l’interesse ad agire, ammette espressamente il TAR, occorrerà attendere i singoli atti amministrativi con cui si darà applicazione alla disposizione di servizio che, in difetto di concreta attuazione, non risulta idonea ad incidere in via immediata e diretta nella sfera giuridica dei singoli cittadini che avanzino istanze partecipative nei confronti del SUE. Solo la reiezione dell’istanza partecipativa potrà essere scrutinata in sede giurisdizionale.
                                    

