Edilizia

Rischio sismico, nuova disciplina delle risorse non utilizzate dalle Regioni

Una nuova Ordinanza della Protezione Civile disciplina le risorse del Fondo per gli interventi di prevenzione del rischio sismico non utilizzate o revocate e introduce una nuova classificazione dei comuni
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Rischio sismico, nuova disciplina delle risorse non utilizzate dalle Regioni

Il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato l’Ordinanza n. 675 del 18 maggio 2020, che disciplina le risorse del Fondo per gli interventi di prevenzione del rischio sismico non utilizzate o oggetto di revoca.

Risorse già allocate con le ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, in attuazione all’articolo 11 del decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009. Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009.

Si considerano non utilizzate le risorse in capo alle regioni, per le quali:

  • non siano stati affidati i relativi incarichi di studio e analisi, e i residui resi disponibili a conclusione degli interventi ammessi a finanziamento;
  •  non sia stata affidata la progettazione definitiva degli interventi, e i residui resi disponibili a conclusione degli interventi ammessi a finanziamento;
  • le regioni non abbiano pubblicato la graduatoria delle richieste, nonché i residui resi disponibili a conclusione degli interventi ammessi a finanziamento e a chiusura o esaurimento della graduatoria.

Le risorse non utilizzate possono essere impegnate per finanziare le azioni indicate dalle precedenti ordinanze o per avviare l’attività di aggiornamento degli studi già effettuati. A patto però che le regioni abbiano concluso la programmazione relativa agli studi di microzonazione sismica di livello 1. E alla condizione limite per l’emergenza in tutti i comuni di propria competenza territoriale.

Nel caso in cui le regioni abbiano concluso la programmazione e non vi siano ulteriori comuni su cui effettuare gli studi o non vi sia necessità di aggiornamento degli studi già effettuati, le risorse non utilizzate possono essere impegnate per gli interventi di adeguamento antisismico. Con priorità rispetto agli interventi su edifici di proprietà comunale.

Comuni esclusi

I contributi non possono essere destinati ad edifici o ad opere situati in comuni nei quali l’accelerazione massima al suolo “ag” sia inferiore a 0,125g (in pratica, alcuni dei comuni in zona sismica 3 e tutti i comuni in zona sismica 4). Nell’allegato 1 dell’Ordinanza sono riportati i valori “ag” e i periodi di non classificazione sismica dei comuni con “ag” non inferiore a 0,125g.

Possono essere finanziati anche edifici e opere di interesse strategico in comuni che non ricadono in tale categoria. Questo a condizione che l’amplificazione sismica nel sito dell’opera determini un valore massimo di accelerazione a terra di progetto S·ag non inferiore a 0,125g. L’amplificazione deve essere dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni emanate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018 e relativa circolare.

Le regioni possono destinare le risorse non utilizzate (oneri di realizzazione) per il finanziamento delle verifiche tecniche di edifici ed opere pubbliche, per il finanziamento di ulteriori interventi di adeguamento antisismico. Con priorità rispetto agli interventi su edifici di proprietà comunale.

Per incentivare ulteriormente la copertura del territorio con gli studi di microzonazione sismica di livello 2 e/o 3, le regioni potranno assegnare i finanziamenti fino agli importi di cui alla tabella 1, in misura doppia, senza l’obbligo dei cofinanziamenti.

Monitoraggio, rendicontazione e revoca delle risorse

Il supporto e il monitoraggio, a livello nazionale, degli studi è effettuato dalla Commissione tecnica di supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica e dal tavolo tecnico. Le regioni, ai fini del monitoraggio delle risorse, devono quindi trasmettere formalmente al Dipartimento della protezione civile entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno i rendiconti semestrali relativi all’avvenuto impegno e all’utilizzazione delle risorse. Per farlo è possibile anche con gli strumenti informatici appositamente predisposti dal Dipartimento della protezione civile. Il Dipartimento della protezione civile si riserva di effettuare controlli a campione, sia di tipo tecnico che procedurale, sugli interventi finanziati.

Le risorse in capo alle regioni non utilizzate entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Ordinanza saranno revocate con decreto del Capo Dipartimento della protezione civile.

Rischio sismico: classificazione dei comuni (allegato 3)

Ad ogni comune viene attribuita una classe in funzione del livello conoscitivo, valutativo e del livello attuativo di alcune attività di mitigazione del rischio sismico, quali:

  • la microzonazione sismica (Ms);
  • l’analisi della condizione limite per l’emergenza (Cle);
  • la valutazione e la programmazione degli interventi.

Le classi sono 5 (da A ad E). Dove E è la classe più bassa e indica “assenza degli studi di microzonazione sismica”. La classe D indica la presenza di studi di Ms (articolata in D.1 – livello 1 – e D.2 – livelli 2 e 3 – per differenziare il livello di approfondimento degli studi). La classe C indica la presenza di analisi della Cle. Le
singole classi includono i livelli conoscitivi inferiori.
La classe B include il livello valutativo. Infine la classe A indica se sono in corso programmi e interventi finalizzati al miglioramento dell’operatività. Come per esempio interventi finalizzati alla messa in sicurezza di edifici strategici.

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