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Ricostruzione post sisma, Rtp scrive a Farabollini

Bisogna fare chiarezza in merito all’Ordinanza commissariale che disciplina scadenze e proroghe per gli interventi di ricostruzione post sisma
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Ricostruzione post sisma, Rtp scrive a Farabollini

C’è una scadenza importante sul fronte della ricostruzione post sisma, si tratta degli interventi d’immediata esecuzione, previsti dall’Ordinanza commissariale n. 81/2019, del 27 luglio 2019.

Su questo tema la Rete Professioni Tecniche ha inviato una nota chiarificatrice a Piero Farabollini. Il commissario del governo per la ricostruzione, è, secondo RPT, “da sempre attento alle problematiche poste dai professionisti per accelerare le procedure per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma“. La missiva è stata inoltrata anche ai responsabili della ricostruzione delle regioni del cratere:

  • ing. Wanda D’Ercole (Direttrice ad interim USR Lazio),
  • ing. Cesare Spuri (Direttore USR Marche sede di Ancona),
  • arch. Alfiero Moretti (Coordinatore USR Umbria),
  • dott. Vincenzo Rivera (Direttore USR Abruzzo sede di Teramo).

Ricostruzione post sisma, quando scadono i termini?

L’Articolo 1 dell’ordinanza disciplina la “proroga interventi di immediata esecuzione” di cui all’Articolo 8 del decreto legge. E fissa, in assenza di diversa interpretazione del testo, la data del 30 settembre 2019 come termine ultimo entro il quale trasmettere, tramite PEC, al Commissario straordinario ed ai vice Commissari, il conferimento dell’incarico al professionista per la presentazione della pratica.

Dal complessivo tenore delle disposizioni normative applicabili si evince secondo RTP una cosa semplice. Il termine di presentazione delle domande non è scaduto il 30 settembre ma deve scadere il 31 dicembre 2019. Da ciò deriva che lo spirare del termine del 30 settembre di per sé non possa recare una sanzione di inammissibilità o di perdita del contributo eventualmente già ricevuto.

L’interpretazione di RPT

Solo e soltanto il superamento della data del 31 dicembre 2019 comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’ultimo capoverso del comma 4 dell’articolo 8 del decreto legge n. 189/2016. E anche l’impossibilità da parte dei committenti di avvalersi di procedure agevolate per la ricostruzione dei propri immobili. Nonché l’obbligo, al fine di attuare gli interventi di ripristino, di avvalersi delle procedure “ordinarie” previste dall’Articolo 12 – Procedura per la concessione e l’erogazione dei contributi e relative Ordinanze di attuazione.

Ferme restando le scadenze previste ad oggi dalle Normative Nazionali per i cd. danni lievi fissate al 31 dicembre 2019. Per le altre tipologie di danni e in considerazione dello stato attuale di attuazione delle procedure per la ricostruzione, RPT auspica con forza una adeguata proroga da parte del Governo. E un provvedimento che tenga conto dell’effettiva quantità di pratiche necessarie per garantire la ricostruzione. Ma anche delle relative tempistiche per la presentazione ed approvazione delle stesse.

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