Edilizia

Quale competenza per i giudizi PNRR? Il parere del TAR Palermo

Il TAR Palermo ha stabilito che le controversie in materia di PNRR, nonostante il richiamo all'applicabilità del rito abbreviato, non sono oggetto di deroga agli ordinari criteri di competenza territoriale
Condividi
Quale competenza per i giudizi PNRR? Il parere del TAR Palermo
Competenza per i giudizi PNRR. Il TAR Palermo, con l’ordinanza n. 2532 del 12 settembre 2022, ha stabilito che le controversie in materia di PNRR, nonostante il richiamo all’applicabilità del rito abbreviato, non sono oggetto di deroga agli ordinari criteri di competenza territoriale.

Il caso analizzato

Il ricorso, nel quale era stata richiesta l’adozione di una misura cautelare, aveva ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di esclusione della domanda di finanziamento della proposta di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del PNNR. Nel decidere sulla domanda cautelare proposta dal ricorrente, il TAR Palermo, dovendo prioritariamente valutare la propria competenza, ha ritenuto di indicare il TAR Lazio, sede di Roma, quale giudice competente. In particolare, infatti, secondo il TAR Palermo non è possibile applicare la normativa sulla competenza funzionale inderogabile, prevista dall’art. 14, comma 3, c.p.a., e, quindi, si è fatta applicazione degli ordinari criteri di riparto della competenza territoriale dettati dall’art. 13, c.p.a. secondo cui il ricorso, per oggetto e materia, rientra nella competenza del TAR Lazio, sede di Roma.

L’accelerazione per i giudizi “PNRR”

Ai sensi dell’art. 12bis d.l. n. 68/2022 ai giudizi amministrativi aventi ad oggetto “qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR” si applicano le disposizioni speciali ivi contenute. Come già osservato dalla dottrina, si tratta di misure di accelerazione volte a garantire il rispetto dei termini indicati per l’attuazione dei traguardi e degli obiettivi del PNRR, assicurando la tempestiva adozione dei necessari provvedimenti amministrativi. La disciplina applicabile a tali giudizi, dunque, in parte è quella del rito speciale per gli appalti pubblici previsto dall’art. 119 c.p.a., richiamato dall’art. 12bis d.l. n. 68/2022 con riferimento al comma 2 (sul dimezzamento dei termini processuali) e comma 9 (sul deposito della sentenza), e, in parte, dalle disposizioni specifiche indicate dalla stessa norma (contraddittorio esteso anche alle amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR) avente carattere acceleratorio (udienza di merito entro trenta giorni dall’ordinanza cautelare di accoglimento; caducazione effetti dell’ordinanza cautelare dopo trenta giorni se non c’è stata discussione nel merito del ricorso). L’attenzione, pur nel contesto generale dei provvedimenti amministrativi in attuazione delle riforme, è rivolto principalmente alle procedure ad evidenza pubblica avviate dalle stazioni appaltanti pubbliche.

La questione della competenza nei giudizi PNRR

Nonostante il rinvio, parziale, alle disposizioni di cui all’art. 119-120 c.p.a., non si ritiene applicabile l’art. 14, comma 3, c.p.a., che, per i giudizi oggetto delle disposizioni richiamate, vale a radicare la competenza funzionale, per le questioni relative alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, in capo al TAR territorialmente competente per il luogo in cui debbono prodursi gli effetti diretti del provvedimento di aggiudicazione che conclude la procedura, coincidente con quello in cui deve essere eseguita la prestazione contrattuale cui il concorrente è tenuto a seguito dell’aggiudicazione e della conseguente stipula del contratto, ciò indipendentemente dalla sede della stazione appaltante e dal luogo di svolgimento delle operazioni di gara. Con motivazione condivisibile, si dovranno applicare gli ordinari criteri di riparto della competenza e, nel caso di specie, l’art. 13, co. 4 bis, c.p.a., secondo cui “[l]a competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza”. L’oggetto della controversia, infatti, era anche la legittimità degli atti del Ministero della Cultura, tra cui, in particolare, l’avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del PNNR. Avendo impugnato atti adottati dall’autorità centrale, aventi effetti estesi all’intero territorio nazionale, il ricorso resta in ogni caso attratto nella competenza del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, senza che possa rilevare, come auspicato dal ricorrente, il carattere sussidiario dell’impugnazione dell’atto dell’autorità centrale nell’economia generale del ricorso.
Condividi

Potrebbero interessarti

Condominio

Dalla costituzione del condominio alla gestione delle tabelle millesimali, dalle delibere assembleari ai lavori edilizi e ai titoli abilitativi:...

Decreto Salva Casa

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2024 il Decreto Legge 29 maggio 2024, n. 69 recante “Disposizioni urgenti in materia di...

Bed & Breakfast: norme e regole

I 35mila Bed & Breakfast d’Italia sono classificati come strutture alberghiere e paralberghiere, extralberghiere o a carattere saltuario