Edilizia
Opere temporanee: la normativa di riferimento
Le opere temporanee come i palchi per concerti o gli schermi outdoor per il cinema sono disciplinate a livello normativo da due importanti decreti. Facciamo il punto
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L’articolo 1 del DI 22 luglio 2014 (di seguito anche denominato semplicemente “DI”) individua quale campo di applicazione le attività di montaggio e smontaggio delle Opere Temporanee (di seguito anche denominate semplicemente “OT”), realizzate per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali. Sono comprese, nelle suddette attività anche quelle di allestimento e disallestimento con impianti luci, audio, video e in generale scenotecnici e le lavorazioni accessorie correlate, quali ad esempio: carico, scarico e movimentazione delle attrezzature. Non sono pertanto comprese dall’applicazione delle previsioni del DI le attività che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio delle OT.
Pertanto, nel campo di applicazione del DI, con cantiere di cui all’art. 89, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 si intende quel luogo ove si svolgono le attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali.
Per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali si intendono gli eventi di intrattenimento in genere che si avvalgono di OT.
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Le OT considerate sono prevalentemente:
• temporanee
• modulari
• montabili/smontabili
• trasportabili
• reimpiegabili
Il proprietario/gestore del luogo o sito dovrà predisporre la documentazione riportante le suddette caratteristiche del sito (elencate tra l’altro nell’Allegato I del DI) e metterla a disposizione del committente.
Resta inteso che, in tale contesto, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al Capo II del Titolo IV D.Lgs. n. 81/2008 riferite in particolare ai lavori in quota.
Nella tabella seguente sono sintetizzate l’applicabilità delle disposizioni di cui al Capo I del DI e del Capo I del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Si osserva che la normativa per la sicurezza sul lavoro prevede una serie di norme per la costruzione di opere fisse, temporanee e in metallo, contenute nel Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008. I palchi non sono però ponteggi fissi, di conseguenza non sono soggetti alla richiesta dell’autorizzazione ministeriale, alla redazione del PIMUS, all’abilitazione degli addetti al montaggio e smontaggio e a tutte le altre regole stabilite dal testo Unico. I palchi possono definirsi come opere provvisionali e come tali devono essere allestiti con buon materiale ed a regola d’arte, proporzionati ed idonei allo scopo, nonché ed essere conservati in efficienza per la intera durata del lavoro. Inoltre il loro montaggio e smontaggio devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.
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| Applicabilità delle disposizioni di cui al capo I del D.I. 22 luglio 2014 e del capo I del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. | Non applicabilità delle disposizioni di cui al capo I del D.I. 22 luglio 2014 e del capo I del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. |
| Attività che si svolgono nell’ambito delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee. Attività che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere permanenti | Attività che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee |
| Montaggio e smontaggio di pedane di altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o non supportanti altre strutture | Montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino a 2 metri rispetto ad un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture |
| montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci a stativi o torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio non avviene al suolo o sul piano del palco. Montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o torri con sollevamento manuale o motorizzato la cui altezza finale rispetto ad un piano stabile, misurata all’estradosso, è superiore a 6 metri nel caso di stativi e a 8 metri nel caso di torri | Montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o torri con sollevamento manuale o motorizzato il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto ad un piano stabile, misurata all’estradosso, non superi 6 metri nel caso di stativi e 8 metri nel caso di torri |
| montaggio e smontaggio di opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi non prodotti da un unico fabbricante. Montaggio e smontaggio di opere temporanee prefabbricate non montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dal fabbricante. Montaggio e smontaggio di opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi previsti dallo stesso fabbricante, la cui altezza complessiva rispetto ad un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, superi 7 metri | montaggio e smontaggio di opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto ad un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi i 7 metri |

