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Istanze di parere ex art. 211: modalità di presentazione

Aggiornata la lista delle Faq pubblicate dall'ANAC, in relazione all'ordine di trattazione delle istanze di parere per la soluzione di controverse in fase di gara
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Istanze di parere ex art. 211: modalità di presentazione

Una storia tutta da spiegare quella delle istanze di parere. Il nuovo indirizzo politico è orientato verso un progressivo svuotamento dei poteri di intervento dell’ANAC, sia per quanto concerne l’attività di verifica in fase di scelta del contraente, sia per quanto riguarda la fase esecutiva.
In realtà, anche dal contenuto delle previsioni normative, l’attività dell’ANAC è sempre stata più marcata nella fase antecedente la stipula del contratto. Anche se le istanze di parere di precontenzioso ex art. 211 del Codice hanno stentato a costituire un valido strumento alternativo alla proposizione del ricorso giurisdizionale dinanzi al Tar competente.

I nuovi provvedimenti in materia di contratti pubblici vedono invece una sempre minore presenza dell’ANAC quale Autorità capace di conciliare il bisogno di trasparenza delle procedure con la necessità di addivenire alla conclusione sempre più rapida ed efficiente dell’aggiudicazione.

Il contenuto dell’articolo 211 del Codice dei contratti

Ai sensi dell’articolo 211 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Codice dei contratti pubblici), l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ha la facoltà di emettere pareri di precontenzioso e raccomandazioni. Qualora il parere sia condiviso da tutti, può effettivamente essere uno strumento alternativo e deflattivo del contenzioso. La raccomandazione, invece, è uno strumento di vigilanza diretto all’annullamento di atti illegittimi che incide così sulla situazione di vantaggio eventualmente acquisita da uno dei concorrenti.

L’attività precontenziosa dell’ANAC, deve essere comunque letta anche alla luce degli emanati regolamenti in materia di rilascio dei pareri di precontenzioso e di esercizio dell’attività di vigilanza.
Come noto, in merito al rilascio dei pareri di precontenzioso, il Consiglio dell’Autorità dell’ANAC, a seguito dei pareri del Consiglio di Stato n. 1632 del 26 giugno 2018 e n. 2781 del 28 novembre 2018, nell’adunanza del 9 gennaio 2019, ha emanato il nuovo Regolamento che disciplina il procedimento per il rilascio dei pareri di precontenzioso ai sensi dell’art. 211, comma 1, del Codice.

La FAQ sulle istanze di parere

Le Faq pubblicate sul sito ANAC in merito alle istanze di parere per la soluzione di questioni controverse insorte in fase di gara ai sensi dell’articolo 211 del Codice, prevedono alcune specifiche in merito alla loro corretta e regolare trattazione.
In particolare, è specificato che:

  • Il soggetto legittimato a presentare l’istanza per la stazione appaltante coincide con l’organo di vertice, mentre per i soggetti privati con il legale rappresentante;
  • Il richiedente è tenuto a dare comunicazione della proposizione dell’istanza a tutti i soggetti interessati alla soluzione controversa, tramite posta elettronica certificata, raccomandata a/r e fax;
  • L’istanza, sottoscritta digitalmente e in originale, non scansionata, deve contenere la comprova dell’avvenuta comunicazione inoltrata a tutti i soggetti interessati;
  • I soggetti interessati possono manifestare la volontà di vincolarsi al parere inoltrando apposita comunicazione all’indirizzo pec dell’ANAC,

Come previsto dall’articolo 6 del citato Regolamento, esiste infine il seguente ordine di trattazione delle istanze pervenute, salva diversa indicazione del Consiglio:

  1. alle istanze con manifestazione di volontà di due o più parti di attenersi a quanto stabilito nel parere;
  2. alle istanze presentate dalla Stazione appaltante;
  3. alle istanze che sottopongono questioni originali o di particolare impatto per il settore dei contratti pubblici;
  4. alle istanze concernenti appalti di importo superiore alla soglia comunitaria;
  5. alle istanze concernenti appalti di importo superiore a 40.000 euro.
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