Edilizia

Opere abusive: il reato edilizio sussiste anche in caso di demolizione?

La demolizione delle opere abusive può escludere la punibilità del reato edilizio?
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Opere abusive: il reato edilizio sussiste anche in caso di demolizione?
 La demolizione delle opere abusive può escludere la punibilità del reato edilizio? Nel seguente articolo il Prof. Paolo Tanda, autore del volume “I reati urbanistico-edilizi”, edito da CEDAM Wolters Kluwer, affronta il tema legato agli abusi edilizi, dopo aver indagato le casistiche relative alla lottizzazione abusiva. Per maggiori informazioni sul volume “I reati urbanistico-edilizi” consulta il box qui di seguito. L’art. 131-bis c.p. al primo comma sancisce che «nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale». Tale norma presenta importanti possibili profili applicativi in materia di reati urbanistico-edilizi. Infatti, il T.U. n. 380/2001 prevede pene detentive massime (per i reati in materia edilizia) largamente inferiori a 5 anni. L’applicabilità del citato art. 131-bis deve essere verificata in concreto attraverso l’accertamento, caso per caso, dei relativi parametri normativi, nell’ambito dei quali un ruolo primario è ricoperto dalla natura permanente dei reati previsti dal primo comma dell’art. 44 T.U. cit.: in tale ambito il protrarsi dell’offesa al bene giuridico tutelato dipende dalla volontà dell’autore e il reato cessa quando il soggetto agente pone fine alla condotta volontaria di mantenimento dello stato antigiuridico. In altri termini, la consumazione dell’abuso edilizio permane fino alla cessazione della condotta abusiva, cioè fino alla sospensione dei lavori (volontaria o imposta dall’autorità amministrativa) o alla loro ultimazione ovvero ancora alla sentenza di primo grado, nel caso in cui i lavori siano proseguiti fino alla pronuncia del giudice.

La demolizione dell’opera abusiva

Tuttavia, la natura permanente del reato urbanistico-edilizio non costituisce, in assoluto, un ostacolo all’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., a condizione che il reo abbia provveduto alla demolizione dell’opera abusiva o alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi. Si dovrà, poi, valutare in queste due ipotesi la possibilità di applicare la causa di non punibilità per la particolare tenuità dell’offesa sulla base alle concrete modalità della fattispecie di reato. La Cassazione ha sottolineato che in relazione alle violazioni urbanistiche e paesaggistiche deve ritenersi che la consistenza dell’intervento abusivo (tipologia di intervento, dimensioni e caratteristiche costruttive) rappresenta solo uno dei parametri di valutazione. Infatti, assumono rilievo anche altri elementi, quali, ad esempio, la destinazione dell’immobile, l’incidenza sul carico urbanistico, la natura dell’eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici, l’impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli (idrogeologici, paesaggistici, ambientali), l’eventuale collegamento dell’opera abusiva con interventi preesistenti, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall’amministrazione competente (ad esempio, l’ordinanza di demolizione), la totale assenza di titolo abilitativo, il grado di difformità dallo stesso e le modalità di esecuzione dell’intervento.

Quando si esclude la punibilità del reato?

Inoltre, indice sintomatico della non particolare tenuità del fatto è la contestuale violazione di più disposizioni quale conseguenza dell’intervento abusivo, come nel caso in cui siano violate, mediante la realizzazione dell’opera, anche altre disposizioni finalizzate alla tutela di interessi diversi (ad esempio, le norme in materia di costruzioni in zone sismiche, di opere in cemento armato, di tutela del paesaggio e dell’ambiente). È opportuno sottolineare che, nel caso in cui il giudice ritenga di applicare l’art. 131 bis c.p., il fatto non punibile non diviene lecito, ma resta reato, pur se non punibile. Pertanto, viene esclusa la punibilità del reato, ma non l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative. Conseguentemente, se per effetto dell’accertata particolare tenuità del fatto al giudice penale è inibito l’ordine di demolizione, lo stesso non vale per il competente ufficio comunale, grazie alla tecnica sanzionatoria adottata dal T.U. edilizia ed incentrata sul sistema del doppio binario amministrativo e penale.
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