Tutela del territorio

Sì al declassamento di un SIC se il sito non contribuisce più alla conservazione degli habitat e delle specie

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È stata pubblicata sulla GUUE la sentenza del 3 aprile 2014 (causa C-301/12) con cui è stata dichiarata conforme al diritto UE la normativa nazionale che attribuisca la competenza a proporre l’adattamento dell’elenco dei SIC soltanto agli enti locali territoriali (e non allo Stato), a condizione che sia garantita l’applicazione corretta della direttiva "Habitat".

Il Consiglio di Stato aveva chiesto alla Corte di Giustizia se la direttiva “Habitat” 92/43/CEE autorizzasse lo Stato membro interessato a rivedere l’elenco dei SIC (siti di importanza comunitaria) in via sostitutiva rispetto alle Regioni e se tale potere di revisione potesse esercitarsi non solo su iniziativa dell’autorità amministrativa, ma anche su istanza di privati il cui terreno fosse compreso in un SIC.

Oggetto di interpretazione del caso in questione è la direttiva 92/43/CEE “Habitat”, alla quale si deve la creazione di “Natura 2000”, la più grande rete ecologica del mondo, formata da zone speciali di conservazione (“ZSC”), individuate sulla base dei siti di importanza comunitaria (“SIC”) stabiliti dalla Commissione d’accordo con gli Stati membri.

Gli eurogiudici, dopo aver rammentato qual è la procedura prevista dalla direttiva Habitat per iscrivere un sito nell’elenco dei SIC, ha osservato che, sebbene nessuna disposizione preveda esplicitamente il declassamento di un SIC, la direttiva consente il declassamento di una ZSC qualora ciò sia giustificato dall’evoluzione naturale dell’area.

Nel caso in cui uno Stato membro si accorga che i criteri fissati dalla direttiva non possono più essere rispettati e che un SIC non è definitivamente più in grado di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della direttiva Habitat, non vi sono più ragioni che giustifichino che tale SIC resti soggetto alle prescrizioni della direttiva. La conseguenza è che tale Stato dovrà proporre il declassamento di questo SIC alla Commissione.

È quindi compatibile col diritto della UE la normativa dello Stato membro che (come quella italiana) attribuisca la competenza a proporre l’adattamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria soltanto agli enti locali territoriali, e non anche — quanto meno in via sostitutiva in caso di inerzia di tali enti — allo Stato, purché detta attribuzione delle competenze garantisca l’applicazione corretta delle prescrizioni della citata direttiva.

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