Tutela del territorio

Più importante la tutela del paesaggio o l’energia rinnovabile?

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Il Consiglio di Stato sez. VI 23 marzo 2016, n. 1201, si è pronunciato in tema di autorizzazione paesaggistica di opere funzionali agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, affermando che per negare l’autorizzazione paesaggistica occorrono motivi particolarmente stringenti.

Il caso

In primo grado era stato accolto il ricorso del titolare di una azienda vitivinicola avverso il parziale diniego di autorizzazione paesaggistica nell’ambito del procedimento di sanatoria edilizia per un piccolo impianto fotovoltaico sul tetto dei fabbricati agricoli aziendali.

Il Collegio rigetta l’appello evidenziando che la comparazione tra i diversi interessi coinvolti nel rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione di un impianto di energia elettrica da fonte rinnovabile non può ridursi alla ordinaria contrapposizione interesse pubblico/interesse privato, come per il tema della compatibilità paesaggistica degli interventi edilizi ordinari, perché la produzione di energia da fonte solare contribuisce di per sé, sia pure indirettamente, alla salvaguardia del paesaggio(rispetto ad altre fonti di approvvigionamento di energia). Sempre in tema di comparazione fra gli interessi coinvolti in queste fattispecie si veda pure TAR Toscana, Firenze, sezione III, 13 gennaio 2016 n. 36, in Ambiente& Sviluppo, 2016, n. 4.

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La pronuncia del Consiglio di Stato

Ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 (di attuazione della Direttiva 2001/77/Ce relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) le opere funzionali agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sono espressamente qualificate dalla legge come opere di pubblica utilità, in quanto la produzione di energia pulita è incentivata dalla legge in vista del perseguimento di preminenti finalità pubblicistiche correlate alla difesa dell’ambiente e dell’eco-sistema. Anche in vista del più proficuo raggiungimento di tale finalità, l’art. 12 del citato D.Lgs. ha introdotto un procedimento unico semplificato per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla implementazione delle infrastrutture strumentali alla produzione dell’energia pulita da fonti rinnovabili.

Tale premessa, secondo i Giudici, induce a ritenere che le motivazioni dell’eventuale diniego di autorizzazione paesaggisticaalla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile “devono essere particolarmente stringenti, non potendo a tal fine ritenersi sufficiente che l’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico rilevi una generica minor fruibilità del paesaggio sotto il profilo del decremento della sua dimensione estetica”. Ogni nuova opera, d’altronde, ha una qualche incidenza sul paesaggio (“costituito, secondo una delle definizioni più appropriate, dalla interazione tra le opere dell’uomo e la natura”), ciò comportando che il giudizio di compatibilità paesaggistica “non può limitarsi a rilevare l’oggettività del novum sul paesaggio preesistente”, posto che in tal modo ogni nuova opera, in quanto corpo estraneo rispetto al preesistente quadro paesaggistico, sarebbe di per sé non autorizzabile, né ad un esame “della ordinaria contrapposizione interesse pubblico/interesse privato, che connota generalmente il tema della compatibilità paesaggistica negli ordinari interventi edilizi”.

È invece necessaria “una valutazione più analitica che si faccia carico di esaminare la complessità degli interessi coinvolti”: al punto da ritenere – scrivono ancora i Giudici – che “la produzione di energia elettrica da fonte solare è essa stessa attività che contribuisce, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici (in particolare, consentendo l’esercizio di un’agricoltura sostenibile e la conservazione dell’ecosistema, entrambe precondizioni alla conservazione del paesaggio rurale)”.

Inoltre, conclude il Consiglio di Stato, se si tiene anche conto delle piccole dimensioni dell’impianto fotovoltaico, fra l’altro integrato sul tetto, e del fatto che è posto a servizio di un’azienda agricola, la cui attività costituisce essa stessa presidio per la salvaguardia dei valori ambientali e della diversità territoriale, “il diniego opposto dalla autorità soprintendentizia appare di dubbia legittimità”.

Le motivazioni dell’eventuale diniego (seppur parziale) di autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile devono essere particolarmente stringenti, non potendo a tal fine ritenersi sufficiente che l’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico rilevi una generica minor fruibilità del paesaggio sotto il profilo del decremento della sua dimensione estetica. Ogni nuova opera d’altronde ha una qualche incidenza sul paesaggio (che è costituito, secondo una delle definizioni più appropriate, dalla interazione tra le opere dell’uomo e la natura), di tal che il giudizio di compatibilità paesaggistica non può limitarsi a rilevare l’oggettività del novum sul paesaggio preesistente, posto che in tal modo ogni nuova opera, in quanto corpo estraneo rispetto al preesistente quadro paesaggistico, sarebbe di per sé non autorizzabile.

Consiglio di Stato sez. VI 23 marzo 2016, n. 1201

La sentenza è stata annotata da Maria Giulia Cosentino nella Rassegna Consiglio di Stato e TAR, in Ambiente & Sviluppo n. 6 del 2016, cui si rinvia per approfondimenti.

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