Gestori ambientali e iscrizione nella categoria 10: bonifiche, i requisiti del responsabile tecnico
Con circolare prot. n. 3413 del 1 giugno 2004 il Comitato nazionale ha specificato che, ai fini della qualificazione del responsabile tecnico per l’iscrizione nella categoria 10, l’esperienza nelle funzioni di cui all’art. 4, lettere b) e c), della delibera 16 luglio 1999, n. 003, può essere dimostrata, tra l’altro, mediante presentazione di copia autentica dei piani di lavoro inviati alle Aziende Sanitarie Locali ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277. In tali piani di lavoro deve risultare che il soggetto designato ad assumere la funzione di RT sia in possesso di abilitazione rilasciata ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994.
Al riguardo è stato segnalato che sovente i piani di lavoro non riportano i nominativi del personale utilizzato e, pertanto, in tali casi non risulta possibile dimostrare il requisito dell’esperienza maturata con le suddette modalità.
Il Comitato nazionale ha precisato che in tali circostanze il piano di lavoro può essere integrato con copia, corredata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, della relazione annuale dei lavori eseguiti inviata alla aziende sanitaria locale e alla regione ai sensi dell’articolo 9 della legge 27 marzo 1992, n. 257. Tale relazione, come previsto da detta disposizione legislativa, deve contenere, tra l’altro,
– le attività svolte
– i dati anagrafici degli addetti
– il carattere e la durata della loro attività.