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Dl Semplificazioni, quali disposizioni per l’ambiente?

Dalle valutazioni ambientali alle semplificazioni in materia di impianti a energia rinnovabile. Ecco le principali novità del Decreto
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Dl Semplificazioni, quali disposizioni per l’ambiente?
Il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, non è soltanto il tema caldo del momento, e nelle pagine di Teknoring abbiamo già parlato delle sue molteplici sfumature; è anche il tema caldo per le stagioni a venire, perché senza una ripresa resiliente sarà difficile ipotizzare un futuro all’insegna delle sostenibilità, prima fra tutte – ma non unica – quella ambientale. Il “Dl Semplificazioni” – emanato ad un mese esatto dall’invio del PNRR a Bruxelles, e che dello stesso costituisce una prima applicazione pratica – tocca, fra le altre, alcune importanti tematiche ambientali. Vediamo le principali novità del Dl Semplificazioni e ambiente. La “struttura ambientale” del DL semplificazioni Le semplificazioni e le accelerazioni nelle procedure di valutazione L’interpello ambientale Le semplificazioni in materia di fonti rinnovabili di energia I rifiuti e la bonifica dei siti contaminati

La “struttura ambientale” del DL semplificazioni

Il “DL semplificazioni” (decreto legge 31 maggio 2021 n 77: “Governance del piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”) è costituito da 67 articoli e 4 allegati. La parte prima (artt. 1-16) è dedicata alla “governance per il PNRR”, mentre quella successiva riguarda le disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure amministrative: fra queste, gli artt. 17-37 si occupano di quelle relative al settore ambientale.
Parte II Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa  
Titolo I  – Transizione ecologica e velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico
Capo I – Valutazione di impatto ambientale di competenza statale (17-22)
Capo II – Valutazione di impatto ambientale di competenza regionale (23-24)
Capo III – Competenza in materia di VIA, monitoraggio e interpello ambientale (25-27)
Capo IV – Valutazione ambientale strategica (28)
Capo V – Disposizioni in materia paesaggistica (29)
Capo VI – Accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili (30-31)
Capo VII – Efficientamento energetico (33)
 Capo VIII – Semplificazione per la promozione dell’economia circolare e il contrasto al dissesto idrogeologico (34-37)

Le semplificazioni e le accelerazioni nelle procedure di valutazione

Le valutazioni preventive hanno sempre rappresentato un anello debole del “sistema Italia”; un anello che è strettamente collegato ad un altro “fiore all’occhiello” dell’inefficienza del nostro Paese: la mancanza di fatto dei controlli ex post. Morale: tanta burocrazia prima, che ha generato – che ha contribuito a generare – una strisciante corruzione, e pochi controlli dopo. Mancanza che ha generato – e continua a farlo – situazioni che, nella migliore delle ipotesi, hanno prodotto inefficienza. E nella peggiore delle stragi (quella del Ponte Morandi non è neanche l’ultima…).
In un recente webinar, ripreso da Teknoring, il Ministro Cingolani ha parlato di questa situazione di stallo patologico che viviamo nel nostro Paese, sintetizzando il concetto in “un approccio troppo leguleio alla materia ambientale, e non solo, che porta ad avere grande attenzione agli appalti e ai controlli ex ante, senza poi avere un track record del risultato”. Che, tradotto, vuol dire proprio che ci si mette una vita per autorizzare. E, nel momento in cui occorrerebbe controllare (i controlli ex post), non succede nulla. E i risultati sono quelli che tutti conosciamo.

Valutazioni ambientali, cosa cambia

Il “DL semplificazioni” prova a dare un “seguito operativo” alle indicazioni che, in tal senso, erano già state date dal PNRR, a partire dal settore delle valutazioni ambientali. Attraverso:
  • la riduzione dei (molti e differenziati per singola fase) tempi previsti per la valutazione di impatto ambientale dei progetti che rientrano nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E di quelli finanziati dal fondo complementare e dei progetti attuativi del PNIEC (Piano nazionale integrato per l’energia e il clima);
  • l’istituzione di una Commissione speciale tecnica per la VIA, che dovrà lavorare a pino ritmo per garantire efficienza e capacità produttiva;
  • la previsione del potere sostitutivo nel caso di inerzia della commissione;
  • la creazione di una Soprintendenza speciale per la tutela dei beni culturali e paesaggistici interessati dagli interventi previsti nel PNRR;
  • l’indicazione che le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel PNRR e necessari al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNIEC, nonché le opere ad essi connesse, costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.
In materia di “Provvedimento Unico Ambientale” è stata inserita la facoltà, per il proponente, di richiedere l’esclusione dal procedimento dell’acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, nel caso in cui le relative normative di settore richiedano, per consentire una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, un livello di progettazione esecutivo”.

L’interpello ambientale

Fra i principi generali del testo Unico Ambientale è stato inserito l’interpello in materia ambientale. Un’istanza di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale che può essere presentata al MiTE dalle regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dalle province, dalle città metropolitane, dai Comuni, dalle associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e dalle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale. E da quelle presenti in almeno cinque regioni (o nelle province autonome di Trento e Bolzano). Si tratta di una nuova forma di partecipazione, che comunque non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, né sulla decorrenza dei termini di decadenza. E non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Le semplificazioni in materia di fonti rinnovabili di energia

Per accelerare il raggiungimento degli obiettivi nazionali di decarbonizzazione sono semplificate le procedure autorizzative che riguardano:
  • gli interventi localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica. (Nei provvedimenti di autorizzazione il Ministero della cultura si esprime nell’ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante: decorso inutilmente il termine per l’espressione di tale parere, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione);
  • gli impianti di accumulo (esclusione, a specifiche condizioni, dalla verifica di assoggettabilità e di VIA per gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo “stand-alone” e le relative connessioni alla rete elettrica) e fotovoltaici (di potenza sino a 10 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, per i quali è prevista la possibilità di presentare una autodichiarazione che l’impianto non si trova “all’interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall’Allegato 3, lettera f), al decreto del MiSE 10 settembre 2010”, grazie alla quale sarà quindi possibile procedere con l’edificazione diretta degli impianti fotovoltaici anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l’edificazione);
  • il repowering degli impianti esistenti (non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla comunicazione relativa alle attività in edilizia libera gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell’area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell’intervento).

I rifiuti e la bonifica dei siti contaminati

In materia di End of waste, il “DL semplificazioni” prevede che, in mancanza degli specifici criteri stabiliti per tipologia di sostanza, “le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda” del D.Lgs n. 152/2006, per lo svolgimento di operazioni di recupero, “sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni […] e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell’ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori “previo parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente”. Una modifica che non sembra sufficiente per superare le perplessità create dal “controllo a campione”, di cui all’art. 184-ter, comma 3-ter, del Testo Unico ambientale (anzi, è stato abrogato il termine entro il quale il procedimento di controllo si sarebbe dovuto concludere…).

Le novità degli articoli 35 e 37

Le restanti modifiche, in materia di rifiuti e di bonifica dei siti contaminati, sono racchiuse negli articoli 35 e 37. Articoli non semplice lettura, a causa dei continui rimandi – frammentati e confusionari – a commi di articoli di leggi differenti fra di loro. E da un’indentazione (formale e sostanziale) che ha visto tempi migliori. Fra le più significative quelle che riguardano:
  • le esclusioni ex art. 185 del TUA (nella lettera che già escludeva il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato, il “DL semplificazioni” ha aggiunto le “ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all’interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana”);
  • il luogo di produzione dei rifiuti provenienti da assistenza sanitaria “svolta al di fuori delle strutture sanitarie di riferimento”. Che – ai fini del trasporto e del deposito, “si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio dell’operatore che svolge tali attività”);
  • la nuova “attestazione di avvio al recupero o smaltimento” che ha sostituito “l’attestazione di avvenuto smaltimento”. Con la quale si è chiarito che tale attestazione debba essere rilasciata dall’impianto intermedio di smaltimento;
  • le misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali, che prevedono puntuali integrazioni della disciplina dettata dal TUA in materia di bonifica dei siti contaminati. Fra le quali spicca la precisazione che il trattamento delle acque emunte, che deve garantire un’effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo ricettore, al fine di evitare il mero trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali, deve effettuarsi anche in caso di utilizzazione nei cicli produttivi in esercizio nel sito. A tal fine, per garantire la tempestività degli interventi di messa in sicurezza di emergenza e di prevenzione, i termini per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico sono dimezzati.
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