Tutela del territorio

I criteri per i bandi di gara 2024 per le concessioni balneari

Entro 6 mesi dall'approvazione del ddl sulla concorrenza, il Governo adotterà procedure selettive di affidamento delle concessioni, che dovranno coprire un periodo non superiore a quanto necessario
Condividi
I criteri per i bandi di gara 2024 per le concessioni balneari
Consessioni balneari, si cambia. Ecco cosa prevede un emendamenti al ddl Concorrenza Il Consiglio dei ministri ha approvato all’unanimità un emendamento al disegno di legge sulla concorrenza, che prevede la messa a gara, dal primo gennaio 2024, delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali con scadenza al 31 dicembre 2023, ad eccezione di quelle “già in regola”, cioè valide oltre il 2023 perché “rilasciate seguendo le procedure selettive con l’avviso pubblico di evidenza pubblica”, nel rispetto delle regole Ue. L’obiettivo è allinearsi con la normativa europea “al fine di assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, favorirne la pubblica fruizione” e promuovere un “maggior dinamismo concorrenziale, nel settore dei servizi e delle attività economiche connessi allo sfruttamento delle concessioni per finalità turistico-ricreative”.

Una disciplina uniforme

Tra i criteri per i bandi di gara, indicati nella bozza dell’emendamento, sono previste “clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell’attività del concessionario uscente”. Entro sei mesi dall’approvazione del ddl sulla concorrenza, il Governo adotterà una disciplina uniforme delle procedure selettive di affidamento delle concessioni sulla base dei seguenti criteri:
  • tener conto anche del “pregio naturale e dell’effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione, nonché dell’utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali: svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro o per finalità di interesse pubblico”;
  • individuare i presupposti e i casi per l’eventuale frazionamento in piccoli lotti e un numero massimo di concessioni, per favorire la massima partecipazione di imprese, anche di piccole dimensioni, e di enti del terzo settore;
  • prevedere termini per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiori a trenta giorni;
  • considerare, ai fini della scelta del concessionario, la qualità e le condizioni del servizio offerto agli utenti, alla luce del programma di interventi indicati dall’offerente per migliorare l’accessibilità e la fruibilità del demanio, anche da parte dei soggetti con disabilità, e della idoneità di tali interventi ad assicurare il minimo impatto sul paesaggio, sull’ambiente e sull’ecosistema, con preferenza del programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili;
  • tenere conto dell’esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all’attività oggetto di concessione – o ad analoghe attività’ di gestione di beni pubblici – secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza in maniera tale da non precludere l’accesso al settore di nuovi operatori;
  • considerare la posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l’avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato la concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, nei limiti definiti anche tenendo conto della titolarità, alla data di avvio della procedura selettiva, in via diretta o indiretta, di altra concessione o di altre di attività d’impresa o di tipo professionale;
  • definire una quota del canone annuo concessorio da riservare all’ente concedente e da destinare a interventi di difesa delle coste e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere.

Libero accesso alle spiagge

La nuova disciplina dovrebbe assicurare “varchi sempre liberi per accedere in spiaggia, con la previsione – in caso di ostacoli da parte della titolare della concessione al libero e gratuito accesso e transito alla battigia – delle conseguenze delle relative violazioni”. Saranno inoltre stabiliti “criteri omogenei per l’individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l’adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate”.

La durata delle future concessioni balneari

La durata delle concessioni balneari, una volta messe a gara, “dovrà coprire un periodo non superiore a quanto necessario, per garantire al concessionario l’ammortamento e l’equa remunerazione degli investimenti autorizzati dall’ente concedente in sede di assegnazione della concessione, e comunque da determinarsi in ragione dell’entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare con divieto espresso di proroghe e rinnovi anche automatici”. Il concessionario che lascia la titolarità dell’impresa potrà contare su “un indennizzo posto a carico del concessionario subentrante, in ragione del mancato ammortamento degli investimenti realizzati nel corso del rapporto concessorio, ed autorizzati dall’ente concedente e della perdita dell’avviamento connesso ad attività commerciali o di interesse turistico. A questo link il comunicato del Consiglio dei Ministri n.61 del 15 febbraio 2022.
Condividi

Potrebbero interessarti

Decreto Salva Casa

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2024 il Decreto Legge 29 maggio 2024, n. 69 recante “Disposizioni urgenti in materia di...

Nuovo Codice appalti

Un vero e proprio cambio di paradigma, mirato a ristabilire un equilibrio tra la necessità di velocizzare le procedure di appalto e...

Consumo di suolo, una piaga italiana

Alessandro Bordin
Alessandro Bordin
Il Rapporto sul consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici redatto dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente...