Coronavirus, la stretta del decreto del 4 marzo 2020
Articolo pubblicato il 5/3/2020 e aggiornato il 9/3/2020
Il Coronavirus non allenta la sua forza. E il decreto firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella serata del 4 marzo 2020 impone una nuova stretta e un cambio radicale di abitudini di vita per tutti gli italiani (per aggiornamenti sulle nuove disposizioni del decreto 8 marzo 2020 consulta questo articolo). È un ulteriore rafforzamento della normativa speciale e del provvedimento di istituzione della zona gialla, varato il primo marzo 2020. E si aggiunge, inoltre, al CdM del 28 febbraio che dispone nuove misure di contenimento sul fronte delle tasse, estese anche a chi ha rapporti con i comuni cuore del contagio.
Ecco i temi salienti del decreto 4 marzo 2020.
Incontri e attività congressuale sospesa
I congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali (a questo link molte delle attività anche degli ordini professionali sospese), in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità sono sospesi. Lo stesso vale per tutti i convegni e congressi.
Smartworking e Coronavirus
Innanzitutto, per il mondo professionale risulta importante l’estensione per il lavoro agile per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Nel decreto infatti si legge che “la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.
Concorsi pubblici e privati con distanza di sicurezza e prove d’esame prorogate
Il decreto dispone la proroga dei termini (termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) per i candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame.
Mentre, per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private, devono essere adottate opportune misure organizzative per assicurare la distanza di almeno un metro tra i candidati, riducendo i contatti ravvicinati tra loro.
Coronavirus, studenti a casa
In tutta Italia fino al 15 marzo gli studenti di ogni ordine e grado, dagli asili alle università, restano a casa.
Ecco cosa dice il decreto in merito. “Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell’interno e della difesa.
Sport a porte chiuse e stop ai teatri fino al 3 aprile
Fino al 3 aprile è prevista la sospensione di congressi, riunioni, meeting, eventi sociali, nei quali è previsto il coinvolgimento di personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità. È altresì differita a data successiva al termine di efficacia del decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale.
Sospese anche le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Nel decreto del 4 marzo si legge anche che sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. Resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli inseriti nella zona rossa, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.
Palestre e piscine aperte per le attività private
Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d, che prevede il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro. Il Coronavirus quindi non blocca questo tipo di attività private ma è necessario osservare le prescrizioni previste nel decalogo che ormai tutti conosciamo.

