Codice della Strada: cosa cambia con la conversione in legge del Dl Semplificazioni

Il Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, introduce una serie di importanti novità in merito alle disposizioni che governano il codice stradale. Gli articoli 49 e 49 bis normano la disciplina. Si tratta di essenzialmente di misure volte alla prevenzione ed accertamento delle violazioni di sosta e fermata. Ma anche di accertamento della velocità, di ingresso nelle zone ZTL, di strade ciclabili. Istituendo anche il diritto di precedenza per chi va in bicicletta. Presentiamo i principali passaggi dei due articoli in questione. Un testo che aveva suscitato numerose perplessità: prime fra tutte, quelle del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
Gallerie, viadotti ed autostrade
L’art. 49 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali” esordisce con l’indicazione di una serie di linee guida. Utili per la programmazione di indagini ispettive sullo stato di conservazione delle gallerie e le infrastrutture stradali del Paese. Un’attività fondamentale per poi calendarizzare eventuali interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle arterie coinvolte. Monitoraggio che coinvolge anche ponti, viadotti, cavalcavia e opere similari, lungo strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali. Controlli che avranno una durata di non meno di un anno, con precedenza per le strutture che presentano “particolari condizioni di criticità in relazione all’intensità del traffico di mezzi pesanti”.
Il mondo delle due ruote
Un Decreto in linea con i tempi e al passo con le esigenze di rispetto dell’ambiente e della sostenibilità. Ecco dunque una serie di definizioni nuove per alcune strade. A cominciare da quelle “urbane ciclabili”: “ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorità per i velocipedi”. E ancora, la “corsia ciclabile”: “parte longitudinale della carreggiata, posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, destinata alla circolazione sulle strade dei velocipedi”. La corsia ciclabile “può essere impegnata, per brevi tratti, da altri veicoli se le dimensioni della carreggiata non ne consentono l’uso esclusivo ai velocipedi”.
Corsie ciclabili e zone scolastiche
Un’altra definizione del Decreto è relativa alla “Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile”. Si tratta di: “parte longitudinale della carreggiata urbana a senso unico di marcia, posta a sinistra rispetto al senso di marcia, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo”. Si tratta di una corsia “idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli”. Importante anche il concetto di “Zona scolastica”. In soldoni, un’area urbana nelle vicinanze di istituti scolastici, “in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell’ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine”.
Il “doppio senso ciclabile” e la precedenza
Una novità importante risiede nel fatto che nelle strade appena descritte il Codice dà la possibilità a chi va in bicicletta di circolare anche in senso opposto al senso di marcia. La facoltà è prevista “indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito”. Una modalità di circolazione denominata “doppio senso ciclabile”, individuata da un’apposita segnaletica. Ma non solo. Le autovetture e tutti gli altri veicoli hanno l’obbligo di “dare la precedenza ai velocipedi che transitano sulle strade urbane ciclabili o vi si immettono”. Una precedenza che vale anche sulle strade urbane. Qui tutti i conducenti devono dare spazio ai “velocipedi che circolano sulle corsie ciclabili”.
Potere ai sindaci
Importanti poteri sono conferiti ai sindaci, che possono assegnare, ai dipendenti comunali o delle società private e pubbliche che gestiscono la sosta a pagamento o dei parcheggi, funzioni di prevenzione e accertamento per le violazioni in materia di sosta. Funzioni che possono riguardare anche il personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. “A tale personale sono inoltre conferite le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea”.
Videosorveglianza e autovelox
Parte la videosorveglianza nelle zone ZTL, come aveva già previsto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I Comuni avranno la facoltà di utilizzare le telecamere a scopo di sanzione del divieto di accesso o di transito. In tal modo, si estenderà il range delle contestazioni immediate delle infrazioni. Altra questione, gli autovelox: potranno essere impiegati sulle strade urbane (di quartiere e locali) e su “tratti di esse, che saranno individuate con apposito decreto del Prefetto”.
Proroga delle revisioni
In considerazione dello stato di emergenza nazionale, il Decreto autorizza la circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di revisione. Analogamente, si autorizza la circolazione fino al 31 dicembre 2020 dei veicoli da sottoporre ai medesimi controlli entro il 30 settembre 2020. Nonché la circolazione fino al 28 febbraio 2021 dei veicoli da sottoporre agli stessi controlli entro il 31 dicembre 2020.