Split payment prorogato di tre anni, la protesta dell’Ance
Il 22 giugno 2020 la Commissione europea ha adottato la proposta del Consiglio che estende fino al 30 giugno 2023 l’autorizzazione richiesta dal Governo italiano per l’applicazione dello split payment, in scadenza il prossimo 30 giugno. Si tratta di una misura speciale di deroga a quanto previsto dalla direttiva 2006/112/CE in materia di Iva.
Lo split payment continuerà quindi ad applicarsi ancora per tre anni alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società individuati dall’art. 17-ter del Dpr n. 633/1972.
Cos’è lo split payment
Lo split payment, o scissione dei pagamenti, si applica alle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi con obbligo di emissione della fattura elettronica. E prevede che il cessionario/committente non corrisponda l’Iva al proprio cedente/prestatore in considerazione del fatto che la stessa è pagata direttamente all’erario. La fattura deve recare l’annotazione “scissione dei pagamenti” o “split payment”.
Il Dl n. 148/2017 (cd. Decreto Fiscale) convertito con modifiche nella legge n.172/2017, estende il regime dello split payment a:
- tutte le pubbliche amministrazioni;
- gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
- tutte le società controllate, in via diretta, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (e le società da queste stesse controllate);
- tutte le società controllate, in via diretta o indiretta, dalle amministrazioni pubbliche, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni ed unioni di comuni o da enti pubblici economici nazionali, regionali e locali e da fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche (e le società da queste stesse controllate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70);
- le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto.
I soggetti esclusi e le sanzioni
In appositi elenchi del MEF, pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze, sono consultabili, tramite l’inserimento del codice fiscale, i cd. soggetti split. Ossia i soggetti pubblici coinvolti nell’applicazione del meccanismo.
La legge n. 96 del 9 agosto 2018 (conversione del cd decreto Dignità) esclude dallo split payment le prestazioni di servizi effettuate dai professionisti soggetti a ritenute a titolo di imposta o di acconto ai sensi dell’art. 25 del Dpr n. 600/1973.
L’omesso ovvero ritardato adempimento del versamento all’Erario (per conto del fornitore) dell’Iva da parte delle Pa e Società, in ambito split payment, prevede una sanzione pari al 30% dell’imposta omessa ovvero ritardata. Con la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.
Ance vs split payment
L’Associazione nazionale costruttori edili (Ance) si è dichiarata contraria alla proroga. In quanto ritiene il proprio settore fortemente penalizzato dallo split payment. Un meccanismo che viola – a suo parere – “il principio di neutralità dell’Iva a causa dell’insostenibile ritardo con cui lo Stato italiano eroga i rimborsi, e introduce una deroga alla Direttiva Iva non proporzionata e di portata eccessivamente ampia, sia a livello temporale che per numero di soggetti coinvolti”.
La proroga appare all’Ance ancor più ingiustificata a seguito dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, operante a regime dal 1° gennaio 2019 (ma nei confronti della Pa introdotto già dal 2014). Che si è mostrato un valido strumento antievasione in materia di Iva, con effetti positivi che si attestano nell’ordine di circa 3,5 miliardi di euro.
Aumento del gettito dell’Iva
Nonostante l’obbligo di fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per specifici settori (applicabile a regime dal 1° gennaio 2020), rendano possibile il controllo in tempo reale delle singole operazioni e degli importi esatti di IVA che le Pubbliche amministrazioni sono tenute a pagare sui loro acquisti, il Governo italiano non ha ritenuto sufficienti tali misure per escludere un’ulteriore proroga dello split payment. Questo ha aumentato il gettito dell’Iva in misura più consistente rispetto a quello stimato al momento dell’introduzione della misura.
Le autorità italiane stimano che le misure attuate mediante il pacchetto antifrode riducono a tre mesi il tempo necessario all’amministrazione fiscale per venire a conoscenza dell’esistenza di un potenziale caso di evasione o frode. Questo rispetto ai 18 mesi inizialmente necessari. Tuttavia in assenza della scissione dei pagamenti, il recupero presso gli evasori fiscali o gli autori delle frodi, una volta effettuato il controllo, potrebbe rivelarsi impossibile in caso di insolvenza degli stessi. Il meccanismo di scissione dei pagamenti, in quanto misura ex ante, presenta una maggiore efficacia.
Il punto di vista del Governo
Una mancata proroga avrebbe costretto le società che applicano il meccanismo di scissione dei pagamenti a modificare i loro sistemi di fatturazione per adeguarsi ai cambiamenti. E l’amministrazione fiscale dovrebbe applicare analoghi adeguamenti ai propri sistemi.
In ragione delle difficoltà che l’Italia sta incontrando a causa della pandemia da Covid-19, secondo il Governo non sembra opportuno chiedere in questo momento alle imprese e all’amministrazione fiscale di procedere a tali modifiche.
Le istituzioni europee, pur concedendo la proroga, auspicano che la “piena attuazione del pacchetto di misure antifrode previste dall’Italia dovrebbe porre fine alla necessità di ulteriori deroghe alla direttiva Iva al fine di applicare la scissione dei pagamenti”.
I tempi del rimborso
In base alle informazioni trasmesse dall’Italia alle istituzioni europee, la procedura di rimborso è stata accelerata. Le domande di rimborso sono trattate mediamente entro 67 giorni. E il tempo medio necessario per il pagamento effettivo al beneficiario è di 7 giorni (per un totale di 74 giorni).
Secondo Ance, tale conteggio è falsato perché costituisce solo una parte del tempo necessario ad ottenere il rimborso del credito Iva. Tenuto conto che la relativa richiesta viene effettuata dalle imprese in media 3 mesi e mezzo dopo l’avvenuta fatturazione. L’associazione intende fornire un vero e proprio contro-rapporto, attingendo dai dati forniti dalle imprese.
Nella decisione del Consiglio di prorogare lo split payment, si invita l’Italia a presentare, diciotto mesi dopo l’entrata in vigore della deroga, una relazione sulla procedura di rimborso dell’Iva. Nello specifico con riguardo alla situazione dei fornitori (soggetti passivi) cui si applica la deroga.

