Fisco e Tasse

Regime forfettario: dal 2024 obbligo generalizzato di utilizzo della fattura elettronica

Sebbene le caratteristiche fondamentali di determinazione del reddito restino intatte, il regime forfettario dal 2024 presenta importanti novità in tema di fatturazione
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Regime forfettario: dal 2024 obbligo generalizzato di utilizzo della fattura elettronica

Si ricorda che l’art. 1, comma 54 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (c.d. Legge di Bilancio 2023), per i soggetti forfettari di cui alla Legge n. 190/2014, ha alzato, dall’anno 2023 (quindi, valevole anche per il 2024 e anni successivi – salvo modifiche normative), a 85.000 euro (rispetto ai precedenti 65.000 euro) la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un’imposta forfettaria del 15% sostitutiva di quelle ordinariamente previste (ulteriormente ridotta al 5%, per i primi 5 anni, nel caso di nuove iniziative produttive). Inoltre, la citata disposizione normativa ha stabilito che tale regime forfettario dal 2024 cessa immediatamente di avere applicazione per coloro che avranno maturato compensi o ricavi superiori ai 100 mila euro, senza aspettare l’anno fiscale seguente.

Regime forfettario dal 2024: che cosa cambia e che cosa resta intatto

ATTENZIONE: si evidenzia che il regime forfettario, di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014, già in precedenza modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della legge n. 145/2018, a partire dall’anno 2023 mantiene le sue caratteristiche fondamentali, ovvero la determinazione del reddito sulla base di coefficienti di redditività variabili a seconda del codice ATECO attribuito all’attività svolta, e la tassazione ad aliquota fissa del 15% (ulteriormente ridotta al 5%, per i primi 5 anni, nel caso di nuove iniziative produttive), fermo restando il nuovo limite di 85.000 euro.

Tipologia di attività Codice ATECO 2007 Limiti dei
ricavi/compensi (a
seguito della novità
apportata dalla Legge
di Bilancio 2023)
Industrie alimentari e delle bevande (10-11) 85.000 euro
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81
Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 – 47.89
Costruzioni e attività immobiliari (41-42-43) – (68)
Intermediari del commercio 46.1
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione (55-56)
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (64-65-66) – (69-70-71-72-73-74-75) – (85) – (86-87-88)
Altre attività economiche (01-02-03) – (05-06-07-08-09) – (12-13-14-15-16- 17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30- 31-32-33) – (35) – (36-37-38-39) – (49-50-51-52- 53) – (58-59-60-61-62-63) – (77-78-79-80-81-82) – (84) – (90-91-92-93) – (94-95-96) – (97-98) – 99

ATTENZIONE: Rimangono ferme anche tutte le limitazioni previste dalla precedente e attuale formulazione della legge n. 190/2014, come modificata ad opera della legge n. 145/2018 e Legge n. 160/2019.

Cause di esclusione all’accesso al regime forfettario dal 2024
Oltre ai soggetti con ricavi/compensi superiori a 85.000 euro, il regime forfettario non può essere utilizzato dai contribuenti persone fisiche che:

  • nel periodo d’imposta precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o di pensione (artt. 49 e 50 del TUIR) di importo superiore a 30.000 euro;
  • si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA (ad esempio: agenzie di viaggio e turismo, regime editoria, agricoltura, ecc.) ovvero di regimi forfettari di determinazione del reddito;
  • non sono residenti in Italia (salvo per i residenti dello Spazio Economico Europeo che producano in Italia almeno il 75% del reddito);
  • effettuano in via prevalente la cessione di fabbricati o terreni fabbricabili, ovvero di mezzi di trasporto nuovi ai sensi dell’art. 53, comma 1, del D.L. n. 331/1993;
  • contemporaneamente partecipano in società di persone, associazioni professionali, imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR ovvero in SRL o associazioni in partecipazione (negli ultimi due casi alle condizioni di cui alla Legge n. 145/2018);
  • esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o siano intercorsi rapporti di lavoro nei due anni precedenti ovvero nei confronti di soggetti direttamente/indirettamente riconducibili ai citati datori di lavoro.

ATTENZIONE: Sempre la Legge di Bilancio 2023, tra le cause di esclusione dall’applicazione del regime forfettario dal 2024, ha stabilito che qualora il contribuente in regime forfettario superi l’ammontare di ricavi o compensi di 100.000 euro, tenendo conto dell’eventuale ragguaglio a periodo, viene immediatamente estromesso dal regime in esame.

Gli ultimi chiarimenti ministeriali in tema di regime forfettario dal 2024

L’Agenzia delle Entrate con la CM n. 32/E del 5 dicembre 2023 ha fornito importanti chiarimenti in merito alle novità apportate al regime forfettario (di cui alla Legge n. 190/2014) ad opera della Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022). Nel dettaglio è stato chiarito che:

  • l’obbligo di fattura elettronica per i forfettari scatta, dal 1° luglio 2022, unicamente per coloro che nel corso dell’anno 2021 hanno superato la soglia di euro 25.000. Per tutti gli altri, salvo facoltà di utilizzo, scatta dal 1° gennaio 2024;
  • il superamento nel corso del 2022 della soglia di ricavi/compensi di euro 65.000 ma nel “nuovo” limite, per il 2023, di euro 85.000, consente di poter beneficiare nel 2023 del regime forfettario;
  • per la fuoriuscita dal regime forfettario, superamento della soglia (85.000 euro ovvero 100.000 euro) si fa riferimento al momento dell’incasso come criterio unico che rileva, quindi, ai fini sia dell’IVA sia dell’IRPEF, incluse le relative ritenute d’acconto;
  • il professionista assume il ruolo di sostituto d’imposta solo a decorrere dal primo pagamento da effettuarsi successivamente al superamento del già menzionato limite (anche nei casi in cui l’eventuale fattura che sia stata già ricevuta non indichi l’importo della ritenuta);
  • in caso di superamento nel corso d’anno del limite di euro 100.000 di ricavi/compensi vi è la fuoriuscita immediata dal regime forfettario. Qualora vi sia una fattura in parte nel limite della citata soglia di 100.000 euro e in parte fuori dal limite non si potrà “scindere” il corrispettivo ma la fattura sarà tutta soggetta ad IVA nei modi ordinari.
I chiarimenti in pillole
  • Il superamento nel corso del 2022 del precedente limite di 65.000 euro, ma non anche del nuovo limite di 85.000 euro consente l’ingresso nel regime già a partire dal 2023 ovvero la permanenza nel 2023 da parte di chi già lo applicava nel 2022. Resta ferma, in entrambi i casi (nuovo ingresso o permanenza nel regime), l’applicazione delle nuove regole – introdotte dalla legge di bilancio 2023 – relative al superamento in corso d’anno del limite di 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti, con l’immediata fuoriuscita dal regime medesimo.
  • Per la fuoriuscita dal regime forfettario, superamento della soglia (85.000 euro ovvero 100.000 euro) si fa riferimento al momento dell’incasso come criterio unico che rileva, quindi, ai fini sia dell’IVA sia dell’IRPEF, incluse le relative ritenute d’acconto. La fattura che comporta il superamento del limite di 100.000 euro in corso d’anno, se emessa contestualmente all’incasso, deve esporre l’IVA a debito. Nei casi in cui l’incasso avvenga in un momento successivo all’emissione della fattura, in linea generale, gli obblighi ai fini IVA sono assolti a decorrere dal momento in cui è stato incassato il corrispettivo di tale operazione e dovrà essere integrata la fattura alla quale l’incasso si riferisce, anche se emessa antecedentemente all’incasso medesimo.
  • Dalla fuoriuscita dal regime forfettario, con decorrenza dall’anno successivo a seguito del superamento della soglia di ricavi e compensi (85.000 euro), discende il diritto alla rettifica dell’imposta non detratta, secondo le condizioni previste dall’articolo 19-bis2 del DPR n. 633/1972 per effetto dell’applicazione del regime forfettario, da esporre nella dichiarazione IVA relativa al primo anno di applicazione delle regole ordinarie.
  • Solo per i contribuenti che nell’anno 2021 hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro è entrato in vigore dal 1° luglio 2022 l’obbligo di fatturazione elettronica. Per tutti gli altri soggetti forfettari l’obbligo decorrerà dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dai ricavi/compensi conseguiti nel 2022.
  • Non risulta possibile dividere il corrispettivo oggetto di fatturazione, non assoggettando ad IVA l’operazione fino all’importo che concorre al raggiungimento della soglia di 100.000 euro. Infatti, la fattura che determina il superamento andrà emessa, per il totale, con IVA.

Obbligo di fattura elettronica dal 1° luglio 2022 per i forfettari con compensi/ricavi, nel 2021, superiori ad Euro 25.000 e obbligo generalizzato dal 1° gennaio 2024

Si ricorda che l’art. 18 del DL 30 aprile 2022, n. 36 (c.d. Decreto PNRR-2) all’art. 1, comma 3 del D.lgs. n. 127/2015, ha eliminato gli esoneri, per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 (prendendo a riferimento l’art. 6 del DPR n. 633/1972), in tema di fattura elettronica, previsti per i seguenti soggetti (c.d. soggetti minori/in franchigia):

  • rientranti nel “regime di vantaggio” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;
  • rientranti nel regime forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014;
  • che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 (associazioni sportive dilettantistiche), che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.

ATTENZIONE: L’obbligo di fatturazione elettronica, dal 1° luglio 2022, scatta unicamente per i soggetti precedentemente indicati, qualora l’ammontare dei ricavi/compensi dell’anno precedente (per il 2022 va preso a riferimento l’anno 2021), ragguagliati ad anno, siano stati superiori ad Euro 25.000. Qualora, nell’anno precedente i compensi/ricavi siano stati inferiori ad Euro 25.000 non vi è l’obbligo di utilizzo della fattura elettronica. Infatti, l’obbligo, per i ricavi/compensi inferiori nell’anno precedente ad Euro 25.000 scatterà unicamente dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024.

L’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti minori

L’Agenzia delle Entrate con una propria FAQ pubblicata all’interno del proprio sito web ha chiarito che la norma citata prevede che l’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti minorisi applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti. Pertanto, come precisato anche dalla circolare 26/E del 2022, solo per i contribuenti che nell’anno 2021 hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 è entrato in vigore dal 1° luglio 2022 l’obbligo di fatturazione elettronica. Per tutti gli altri soggetti forfettari l’obbligo decorrerà dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dai ricavi/compensi conseguiti nel 2022”.

ATTENZIONE: A seguito del nuovo obbligo di utilizzo della fattura elettronica, i soggetti minori saranno tenuti anche:

  • alla ricezione in formato elettronico delle fatture passive emesse dai propri fornitori;
  • alla conservazione elettronica delle fatture;
  • all’assolvimento elettronico dell’imposta di bollo.
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