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Prezzi di gas ed elettricità: l’Antitrust sanziona 4 società

Sotto la lente dell’Antitrust contratti soggetti a modifiche unilaterali: le società sanzionate dovranno applicare le originarie condizioni di fornitura’
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Prezzi di gas ed elettricità: l’Antitrust sanziona 4 società
Prezzi di gas ed elettricità sempre più in alto. Finiscono sotto la lente dell’Antitrust quattro società (Iren, Iberdrola, E.ON e Dolomiti) fornitrici di energia elettrica e gas naturale. L’Autorità ha anche inviato una richiesta di informazioni a ben altre 25 società, tutte appartenenti al settore energetico.

Prezzi di gas ed elettricità: l’Antitrust apre una istruttoria

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato quattro procedimenti istruttori, e altrettanti sub-procedimenti cautelari, nei confronti di diverse società fornitrici di energia elettrica e gas naturale sul mercato libero. Inoltre, ha anche inviato una richiesta di informazioni ad altre 25 società, per aver inviato proposte di modifica del prezzo di fornitura di energia elettrica e gas naturale, in contrasto con l’art. 3 del Decreto-legge 9 agosto 2022 n. 115 (Aiuti bis), convertito in Legge n. 142 del 21 settembre 2022. L’articolo 3 d.l. n. 115/2022 (cd. “aiuti bis”) sospende, fino al 30 aprile 2023, l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consenta all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo, ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. Fino a tale data, ancora, sono inefficaci anche i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima del 10 agosto 2022 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame), a meno che le modifiche contrattuali non si siano già perfezionate. Con tale disposizione dell’articolo 3 d.l. n. 115/2022 consente di rifiutare le offerte di erogazione del servizio a prezzi superiori rispetto a quelli già concordati senza che il fornitore possa risolvere unilateralmente il contratto (lamentandone l’eccessiva onerosità). L’interruzione del servizio, o, meglio, la risoluzione del contratto, non può essere imposta unilateralmente dai fornitori di energia elettrica e gas naturale ma deve necessariamente passare per una pronuncia giurisdizionale con la quali si dichiari la risoluzione contrattuale.

Le contestazioni avanzate

Nel caso di specie l’Antitrust ha contestato:
  • la comunicazione con cui le società hanno rappresentato agli utenti la risoluzione del contratto di fornitura per eccessiva onerosità sopravvenuta, in alternativa all’accettazione di un nuovo contratto a condizioni economiche significativamente peggiori;
  • l’asserita efficacia delle comunicazioni di modifica unilaterale del prezzo di fornitura perché inviate prima dell’entrata in vigore del Decreto Aiuti bis (10 agosto 2022), mentre la norma fa salve solo le modifiche unilaterali perfezionate ovvero effettivamente applicate prima della stessa data;
  • la comunicazione relativa alla asserita scadenza di tutte le offerte a prezzo fisso con la contestuale prospettazione delle nuove e peggiorative condizioni economiche di offerta, in alternativa alla facoltà del cliente di recedere dalla fornitura;
  • l’ingannevolezza delle comunicazioni che evidenzierebbero l’impossibilità di fornire energia elettrica al prezzo contrattualmente stabilito a causa dell’aumento del prezzo del gas naturale, in espressa e grave contraddizione con le affermazioni diffuse nei messaggi promozionali, secondo le quali l’energia elettrica venduta proverrebbe esclusivamente da fonti rinnovabili.
  • Dopo aver sentito le imprese e consentito loro, entro breve termine, l’esercizio del diritto di difesa, l’Autorità concluderà i sub-procedimenti valutando se ricorreranno i presupposti per adottare eventuali provvedimenti cautelari.
Alle altre 25 società fornitrici di energia elettrica e gas naturale l’Autorità ha inviato una richiesta di informazioni per acquisire copia di eventuali comunicazioni contra legem mandate ai consumatori, a partire dal 1° maggio 2022, relative alle modifiche unilaterali delle condizioni economiche di fornitura o anche alla rinegoziazione/sostituzione/aggiornamento applicate dopo il 10 agosto 2022. In tal modo si intende verificare se siano state attuate similari condotte non rispettose dei diritti dei consumatori, conclude Antitrust.

Le misure cautelari adottate dall’Antitrust per le quattro società

L`Autorità garante della concorrenza e del mercato, in seguito all’istruttoria, ha adottato quattro provvedimenti cautelari nei confronti delle società Iren, Iberdrola, E.ON e Dolomiti, fornitrici di energia elettrica e gas naturale sul mercato libero, per non aver rispettato il divieto di modificare il prezzo di fornitura di energia elettrica e gas naturale, disposto dall`articolo 3 del Decreto Legge 115 del 9 agosto 2022 (cosiddetto Dl Aiuti bis), convertito in Legge n142 del 21 settembre 2022. Questo è quanto si apprende da un comunicato stampa, diramato dalla stessa Autorità, si precisa: “la norma in questione sospende, fino al 30 aprile 2023, l`efficacia delle clausole contrattuali, che consentono alle società di vendita di modificare il prezzo di fornitura, e dei preavvisi già inviati alla clientela, salvo che le modifiche si siano perfezionate prima dell`entrata in vigore del decreto stesso”, spuega l’Antitrust. Dopo aver avviato le istruttorie per accertare l`esistenza di una pratica scorretta e rappresentato le correlate esigenze cautelari, nessuna delle imprese ha adeguatamente giustificato la propria condotta, né ha ritenuto di modificarla, persistendo per tutte, dunque, le esigenze cautelari. In particolare, “Iberdrola ed E.On hanno comunicato agli utenti la risoluzione del contratto di fornitura per eccessiva onerosità sopravvenuta, indebitamente condizionando i consumatori ad accettare un nuovo contratto a condizioni economiche ben peggiori ovvero a passare a forniture alternative”. Dolomiti “ha impropriamente ritenuto valide le comunicazioni di modifica unilaterale del prezzo di fornitura inviate prima dell`entrata in vigore del Decreto Aiuti bis (10 agosto 2022), mentre la norma fa salve solo le modifiche unilaterali ‘perfezionate’ ovvero effettivamente applicate prima della stessa data. Iren, infine, ha indebitamente comunicato alla clientela la scadenza delle offerte a prezzo fisso per applicare nuove e peggiorative condizioni di fornitura, sostituendo le precedenti comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni economiche con nuove comunicazioni parimenti vietate dal Decreto Aiuti bis”. Per questi motivi l’Autorità ha disposto:
  •  nei confronti di Iberdrola e di E.On, l’obbligo di applicare le originarie condizioni di offerta, a favore dei consumatori che hanno sottoscritto nuovi contratti a condizioni peggiorative; di consentire di ritornare in fornitura alle originarie condizioni ai consumatori che, a seguito della risoluzione, hanno scelto un nuovo fornitore o sono stati trasferiti alla fornitura in regime di salvaguardia;
  •  nei confronti di Dolomiti e di Iren, la sospensione delle illegittime comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni economiche di offerta mantenendo, fino al 30 aprile 2023, il prezzo di fornitura applicato in data precedente al 10 agosto;
  •  nei confronti delle quattro società, l’obbligo di informare i consumatori, individualmente e con la stessa modalità adottata in precedenza, sull’inefficacia delle comunicazioni inviate e sulle misure cautelari.
Le imprese dovranno comunicare all’Autorità, entro 5 giorni, le misure adottate per ottemperare ai provvedimenti cautelari. Articolo pubblicato in data 25/10/22 aggiornato in data 28/10/222
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