Fisco e Tasse

Manutenzione ordinaria, quando si applica l’Iva agevolata al 10%?

L'applicabilità dell'aliquota Iva del 10 per cento agli interventi di manutenzione ordinaria è condizionata alla circostanza che siano eseguiti su "fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata"
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Manutenzione ordinaria, quando si applica l’Iva agevolata al 10%?
L’Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica n. 11 del 9 novembre 2020, spiega la diversa disciplina dell’imposta tra interventi di manutenzione ordinaria in edifici a prevalente destinazione residenziale e sulle attrezzature da lavoro messe a disposizione dal datore di lavoro

Il quesito

Un’Associazione chiede se l’applicazione dell’aliquota Iva del 10 per cento – già riconosciuta per le verifiche periodiche obbligatorie degli impianti elevatori installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata – sia estensibile a tutte le attività di verifica periodica obbligatorie per legge. E in particolare alle attività disciplinate da:
  • verifiche delle installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi (Dpr n. 462 del 22 ottobre 2001);
  • verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro per  valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza (D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, art. 71, comma 11).
L’Associazione sottolinea che:
  • i soggetti privati che possono svolgere i suddetti controlli cogenti devono essere in possesso di specifica abilitazione ministeriale e dell’accreditamento;
  • tutte le attività indicate seguono le medesime metodiche, anche se le singole operazioni necessariamente differiscano a seconda della fattispecie cui si applicano.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che le verifiche periodiche previste dal Dpr n. 462 del 22 ottobre 2001, aventi una sostanziale identica finalità con gli interventi di manutenzione ordinaria, in cui rientra il mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici esistenti,  possano beneficiare dell’aliquota Iva del 10 per cento. A condizione che siano obbligatori per legge su impianti installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Analogo trattamento non può invece essere riservato alle verifiche periodiche sulla sicurezza e l’efficienza delle attrezzature da lavoro messe a disposizione ai lavoratori dal datore di lavoro. Trattandosi infatti di “attrezzature da lavoro” e non di impianti tecnologici al cui mantenimento in efficienza è finalizzata la manutenzione ordinaria.

L’Iva 10%  per interventi edilizi di manutenzione ordinaria

Il parere dell’Agenzia si basa sulla disamina delle norme e degli atti di prassi che regolano l’applicazione dell’aliquota Iva del 10 per cento, prevista dall’articolo 7 comma 1, lettera b), della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, per le prestazioni di manutenzione ordinaria in interventi di :
  • recupero del patrimonio edilizio
  • restauro e risanamento conservativo
  • ristrutturazione edilizia realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata

Ulteriori chiarimenti

La circolare n. 71/E del 7 aprile 2000 precisa che “caratteristica della manutenzione ordinaria è il mantenimento degli elementi di finitura e degli impianti tecnologici, attraverso opere sostanzialmente di riparazione dell’esistente. Tra gli interventi di manutenzione ordinaria possono essere comprese, ad esempio, le piccole riparazioni eseguite sul fabbricato o sui relativi impianti tecnologici. Il beneficio si rende inoltre applicabile alle prestazioni di manutenzione obbligatoria, previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità. Compresa la sostituzione delle parti di ricambio (ad es. porte, pannelli, serrature, funi etc.) in caso di usura, a fronte delle quali vengono corrisposti canoni annui…”. La circolare n. 15 del 12 luglio 2018 ha ribadito che la norma intende agevolare le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di recupero a prescindere dalle modalità  contrattuali utilizzate per realizzare tali interventi, vale a dire contratto di appalto ovvero fornitura di beni con posa in opera. Secondo la risoluzione n. 15/E del 4 marzo 2013 “la revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento condominiali o ad uso esclusivo, installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, e il controllo delle emissioni degli stessi, in quanto riconducibili nell’alveo degli interventi di manutenzione ordinaria, costituiscono prestazioni di servizi soggette ad Iva con aliquota del 10 per cento”. In base ai suddetti riferimenti normativi e di prassi, l’applicabilità  dell’aliquota Iva del 10 per cento agli interventi di manutenzione ordinaria è condizionata alla circostanza che siano eseguiti su “fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata”.
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