Fisco e Tasse

Fattura elettronica: nuove specifiche tecniche per il 2020

Decorrenza dal 4 maggio 2020 per le nuove specifiche della fattura elettronica. È anche il termine ultimo per l’adesione al servizio di consultazione
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Fattura elettronica: nuove specifiche tecniche per il 2020

In tema di fattura elettronica si segnala che il Provvedimento direttoriale del 28 febbraio 2020 ha approvato le nuove specifiche tecniche, che sostituiscono, con decorrenza 4 maggio 2020, le precedenti specifiche tecniche di cui all’allegato A del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018.

Fattura elettronica, una novità importante

Così come previsto dal Provvedimento in esame, al fine di garantire la continuità dei servizi e il graduale adeguamento alle nuove specifiche, la trasmissione al Sistema di Interscambio (c.d. SdI) e il recapito delle fatture elettroniche sono comunque consentiti fino al 30 settembre 2020 anche secondo le specifiche tecniche approvate con il precedente Provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018.

Attenzione: in base a quanto più sopra esposto ne consegue che:

  • a decorrere dal 4 maggio 2020 e fino al 30 settembre 2020 il Sistema di Interscambio, comunque, accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema sia con lo schema approvato con le attuali specifiche tecniche di cui al Provvedimento direttoriale del 30 aprile 2018 (specifiche tecniche versione 1.5);
  • dal 1° ottobre 2020 il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema approvato con il Provvedimento direttoriale del 28 febbraio 2020.

Maggiori informazioni inseribili in fattura elettronica

Dalle nuove specifiche tecniche si evince che una prima importante modifica riguarda l’introduzione di nuove codifiche utilizzabili nel campo [DatiRitenuta], che si arricchisce e potrà essere popolato con uno o più delle seguenti informazioni:

  • RT01 Ritenuta persone fisiche
  • RT02 Ritenuta persone giuridiche
  • RT03 Contributo INPS (di nuova istituzione)
  • RT04 Contributo ENASARCO (di nuova istituzione)
  • RT05 Contributo ENPAM (di nuova istituzione)
  • RT06 Altro contributo previdenziale (di nuova istituzione)

Inoltre, a decorrere dal 4 maggio 2020, verranno ampliate le tipologie di [TipoDocumento] (elemento che identifica la tipologia di documento in fase di trasmissione elettronica).

Nel dettaglio saranno previste le seguenti fattispecie:

  • TD01 Fattura
  • TD02 Acconto/Anticipo su fattura
  • TD03 Acconto/Anticipo su parcella
  • TD04 Nota di Credito
  • TD05 Nota di Debito
  • TD06 Parcella
  • TD07 Fattura semplificata (di nuova istituzione)
  • TD08 Nota di Credito semplificata (di nuova istituzione)
  • TD12 Documento riepilogativo (art. 6, D.P.R. n. 695/1996) (di nuova istituzione)
  • TD16 Integrazione fattura reverse charge interno (di nuova istituzione)
  • TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero (di nuova istituzione)
  • TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari (di nuova istituzione)
  • TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c. 2, D.P.R. n. 633/1972 (di nuova istituzione)
  • TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6, c. 8, D.Lgs. n. 471/1997 o art. 46, c. 5, D.L. n. 331/1993) (Caso del mancato ricevimento della fattura entro quattro mesi) (già presente ma ampliata la descrizione)
  • TD21 Autofattura per splafonamento (di nuova istituzione)
  • TD22 Estrazione beni da Deposito IVA (di nuova istituzione)
  • TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA (di nuova istituzione)
  • TD24 Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a) (di nuova istituzione)
  • TD25 Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b) (di nuova istituzione)
  • TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36, D.P.R. n. 633/1972) (di nuova istituzione)
  • TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa (di nuova istituzione)

Si evince che l’elencazione dei [TipoDocumento] ad oggi presente si arricchisce di elementi utili a far transitare direttamente dal SdI le autofatture e/o le integrazioni effettuate ai fini IVA sugli acquisti, distintamente per norma applicabile.

Le causali in fattura elettronica

Molteplici sono le causali introdotte anche allo scopo di rendere evitare la presentazione del cd. esterometro, circostanza derivante dal fatto che le integrazioni IVA effettuate potranno essere rappresentate mediante la trasmissione dei documenti formati con i codici da TD16 a TD19.

Inoltre, è aumentato il grado di dettaglio richiesto nel caso di emissione di autofattura, con l’introduzione, ad esempio, di un codice dedicato all’autofattura dovuta nel caso di splafonamento.

Le specifiche tecniche prevedono anche l’introduzione di nuovi codici natura (di fatto molto più dettagliati rispetto agli attuali) e nello specifico:

  • N1 escluse ex art. 15 (ora N1 – invariato)
  • N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972
  • N2.2 non soggette – altri casi
    (Ora tutte rientranti nella codifica N2)
  • N3.1 non imponibili – esportazioni
  • N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie
  • N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino
  • N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
  • N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
  • N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
    (Ora tutte rientranti nella codifica N3)
  • N4 esenti (Ora N4 – invariato)
  • N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura (Ora N5 – invariato)
  • N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
  • N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro
  • N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile
  • N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati
  • N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
  • N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
  • N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
  • N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico
  • N6.9 inversione contabile – altri casi
    (Ora tutte rientranti nella codifica N6)
  • N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41, comma 1, lett. b, D.L. n. 331/1993; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, D.P.R. n. 633/1972 e art. 74-sexies, D.P.R. n. 633/1972) (Ora N7, invariato).

In base a quanto sopra ne consegue che in sede di fatturazione dovranno essere utilizzati gli appositi codici natura che identificano, in modo dettagliato, la tipologia di operazione posta in essere da parte dei fornitori.

La consultazione

Da ultimo il Provvedimento direttoriale del 28 febbraio 2020 ha prorogato il termine ultimo per l’adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche fissato, ora, al 4 maggio 2020. Conseguentemente, il servizio di consultazione rimarrà ancora fruibile, fino al 4 maggio 2020, anche ai soggetti che non abbiano manifestato alcuna scelta, invece, i consumatori finali che abbiano già aderito, potranno consultare, a partire dal 1° marzo 2020, le proprie fatture ricevute.

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