Fisco e Tasse

Dispositivi sanitari per emergenza covid, quali esenti IVA?

Tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito ai beni esenti e ai criteri con cui si passerà all’agevolazione al 5%
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Dispositivi sanitari per emergenza covid, quali esenti IVA?
In prima analisi si ricorda che l’art. 124 del Decreto Rilancio ha stabilito che a decorrere dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 sono esenti IVA, con diritto alla detrazione sugli acquisti originari, le cessioni di determinati dispositivi sanitari.

Dispositivi sanitari con esenzione IVA

Nello specifico, i dispositivi interessati sono i seguenti:
  • ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
  • monitor multiparametrico anche da trasporto;
  • pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali;
  • caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
  • maschere per la ventilazione non invasiva;
  • sistemi di aspirazione; umidificatori;
  • laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare;
  • aspiratore elettrico;
  • centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
  • ecotomografo portatile;
  • elettrocardiografo;
  • tomografo computerizzato;
  • mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3;
  • articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
  • termometri;
  • detergenti disinfettanti per mani;
  • dispenser a muro per disinfettanti;
  • soluzione idroalcolica in litri;
  • perossido al 3 per cento in litri;
  • carrelli per emergenza;
  • estrattori RNA;
  • strumentazione per diagnostica per COVID-19;
  • tamponi per analisi cliniche;
  • provette sterili;
  • attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo” (tabella A, parte II-bis, n. 1-ter. 1).

Dal 1 gennaio 2021 IVA al 5%

Invece, a decorrere dalle cessioni ovvero importazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 le stesse saranno soggette ad IVA agevolata nella misura del 5%. Si segnala, inoltre, che l’Agenzia delle Entrate con la CM n. 26/E/2020, tra i diversi chiarimenti, ha precisato che:
  • l’elenco dei beni di cui al citato c. 1 dell’art. 124 ha natura tassativa e non esemplificativa. Va da sé che solo i beni ivi indicati possono essere ceduti sino al 31 dicembre 2020 in esenzione da IVA e con applicazione dell’aliquota IVA del 5% a decorrere dal 1° gennaio 2021. Il trattamento IVA riservato ai beni in esame torna applicabile con riferimento sia alle cessioni/acquisti sia alle importazioni nonché agli acquisti intracomunitari di beni di cui all’art. 38 del D.L. n. 331/1993;
  • il trattamento IVA introdotto dal citato art. 124 del Decreto Rilancio torna applicabile sia alle cessioni onerose sia a quelle gratuite dei medesimi beni, nonché alle prestazioni di servizi di cui all’articolo 16, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 (quindi anche ai contratti d’opera, di appalto e simili, locazione finanziaria, noleggio e simili aventi ad oggetto i beni in esame). Quindi, ad esempio, la fornitura di un ventilatore polmonare mediante un contratto di locazione finanziaria sarà imponibile con aliquota IVA del 5% se effettuata a decorrere del 1° gennaio 2021, mentre sarà esente se effettuata entro il 31 dicembre 2020;
  • il trattamento IVA riservato ai beni elencati nell’art. 124 del Decreto Rilancio torna applicabile, con le medesime tempistiche descritte in precedenza, anche in merito alle cessioni gratuite di beni effettuate a favore dei soggetti indicati all’articolo 10, c. 1, n. 12) del D.P.R. n. 633/1972 (enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e ONLUS) per le quali non è consentita la detrazione dell’imposta assolta sul loro acquisto ai sensi del successivo art. 19, c. 2 del medesimo Decreto;
  • pur non essendo obbligatorio, fino al 31 dicembre 2020, al fine di facilitare l’individuazione dell’esenzione IVA dei beni citati è possibile indicare nelle fatture relative alle cessioni di beni effettuate ai sensi dell’articolo 124, c. 2, che trattasi di “operazione esente con diritto alla detrazione” oppure di “cessione esente ai sensi dell’articolo 124, c. 2, del D.L. n. 34 del 2020”.

Chiarimenti sui detergenti disinfettanti per mani

Tutto ciò premesso si evidenzia che da ultimo l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello 5 novembre 2020, n. 530, ha precisato che, con la dizione “detergenti disinfettanti per mani”, il legislatore ha voluto far riferimento ai soli prodotti per le mani con potere disinfettante. E in particolare ai biocidi o presidi medico-chirurgici, a prescindere dalle dimensioni della confezione. I semplici detergenti infatti non possono quindi ritenersi compresi nell’elenco contenuto nella norma citata, in quanto non svolgono un’azione disinfettante. Infatti i detergenti si limitano a rimuovere lo sporco e i microrganismi in esso presenti e la conseguente riduzione della carica microbica facilita la disinfezione. Per finire, nella nozione di “soluzione idroalcolica in litri” rientrano i disinfettanti a base alcolica, certificati/autorizzati come PMC o biocidi, a base di etanolo almeno al 70%. Questo a prescindere dalle dimensioni della confezione. Tale presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate di fatto è in linea con la propria precedente risposta all’interpello n. 370 del 17 settembre 2020.  Laddove si chiarisce che il regime IVA agevolato in esame non torna applicabile nei confronti di beni con finalità di cosmesi. Ma solo di quelli che siano addizionati con disinfettanti.
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