Decreto Crescita, le novità per IMU e TASI
Il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) convertito nella Legge n. 58/2019 in tema di IMU/TASI ha introdotto una serie di novità da tenere sotto controllo, in particolare sulle percentuali di deducibilità. Vediamo nel dettaglio quali sono e le percentuali di riferimento.
Decreto crescita, focus sull’articolo 3
L’articolo 3 del Decreto Crescita ha modificato l’art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 23/2011 (recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale), incrementando progressivamente la percentuale di deducibilità dal reddito di impresa e dal reddito professionale (ai fini IRES/IRPEF) dell’IMU dovuta sui beni strumentali, fino ad arrivare alla deducibilità integrale (100%) dell’IMU dalle imposte sui redditi a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023.
Nel dettaglio la deducibilità dell’IMU dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo è pari al:
- 50% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019, per i soggetti “solari”);
- 60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 (2020-2021, per i soggetti “solari”);
- 70%, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (2022, per i soggetti “solari”);
- 100% dal periodo di imposta dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 (2023, per i soggetti “solari”).
Deducibilità, il caso Bolzano
Medesime percentuali di deducibilità operano per l’IMI della Provincia autonoma di Bolzano e l’IMIS della Provincia autonoma di Trento:
- l’art. 3-ter del Decreto Crescita ha stabilito che la dichiarazione IMU/TASI deve essere presentata entro il 31 dicembre (in luogo del precedente termine fissato al 30 giugno) dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo;
- l’art. 3-quater del Decreto Crescita ha soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU/TASI al fine di beneficiare delle agevolazioni IMU/TASI per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado. Sempre l’art. 3-quater stabilisce che per beneficiare delle agevolazioni IMU/TASI (l’aliquota base stabilita dal Comune per IMU/TASI è ridotta al 75%) riservate agli immobili locati a canone concordato (di cui alla Legge n. 431/1998), il soggetto passivo d’imposta non deve attestare in alcun modo il possesso dei requisiti né mediante la dichiarazione IMU/TASI, né mediante qualsiasi altra dichiarazione o comunicazione stabilita dal Comune;
- l’art. 7-bis del Decreto Crescita ha stabilito che dal 1° gennaio 2022, sono esenti dal pagamento della TASI i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- l’art. 16-ter del Decreto Crescita ha stabilito che le società agricole (di cui all’art. 1, 3° comma del D.Lgs. n. 99/2004) sono equiparate agli imprenditori agricoli a titolo principale (c.d. Iap) e ai coltivatori diretti, al fine di includerle nelle agevolazioni fiscali riconosciute a questi ultimi ai fini IMU (di cui all’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011). La norma è retroattiva in considerazione del fatto che la disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell’art. 1, 2° comma della Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente).
