Fisco e Tasse
Contributi a fondo perduto Covid-19: requisiti e scadenze
Nella CM n. 5/E/2021 l'Agenzia delle Entrate offre tutti i chiarimenti, compreso il metodo di calcolo del fatturato e del contributo
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L’Agenzia delle Entrate con la propria CM n. 5/E del 14 maggio 2021 è intervenuta fornendo importanti chiarimenti ai fini della fruizione dei contributi a fondo perduto previsti dai commi da 1 a 9 dell’articolo 1 del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto “Sostegni” recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”) e da altri provvedimenti.
ATTENZIONE: si ricorda che, così come da ultimo confermato dalla CM n. 5/E/2021, è possibile presentare l’istanza di accesso al contributo previsto dall’art. 1 del decreto “Sostegni” entro e non oltre il 28 maggio 2021. Inoltre, il contributo a fondo perduto, dal punto di vista contabile, costituisce un contributo in conto esercizio in quanto erogato ad integrazione di mancati ricavi a causa della pandemia, conseguentemente va rilevato nella voce A5 del conto economico (in tal senso si rinvia all’OIC 12).
ATTENZIONE: fermo restando il fatto che l’importo massimo del contributo è pari ad Euro 150.000, invece, l’importo minimo è pari ad Euro 1.000 per le persone fisiche e ad Euro 2.000 per gli altri soggetti.
Agenzia delle Entrate, CM n. 5/E del 14 maggio 2021
Contributo: ambito soggettivo e requisiti
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che possono beneficiare del contributo in esame:- i soggetti titolari di reddito agrario ex art. 32 del Tuir;
- i soggetti con ricavi (ex art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir) o compensi (ex art. 54, comma 1, del Tuir) non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”);
- gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23 marzo 2021;
- ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo la medesima data del 23 marzo 2021;
- agli enti pubblici (art. 74 del Tuir);
- agli intermediari finanziari (art. 162-bis del Tuir).
Riduzione del fatturato medio mensile e calcolo del contributo
Così come chiarito dalla citata CM n. 5/E/2021, ai fini del calcolo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020:- vanno considerate tutte le fatture attive (al netto di IVA) con data di effettuazione dell’operazione nel periodo 2019 e 2020, nonché le fatture differite emesse nel mese di gennaio 2020 e 2021 e relative ad operazioni effettuate nel mese di dicembre dell’anno precedente;
- vanno considerate le note di variazione IVA (di cui all’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972) con data gennaio 2020 e 2021;
- i soggetti di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 (quali, ad es. i commercianti al minuto) devono considerare l’ammontare globale dei corrispettivi (al netto di IVA) delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento;
- concorrono alla formazione dell’ammontare di fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
- in caso di ventilazione dei corrispettivi o applicazione del regime del margine, l’importo può essere riportato al lordo di IVA, in relazione sia al 2019, sia al 2020.
Casistiche particolari
| Casistiche Particolari | |
| Contribuenti nel regime forfetario | In merito al calcolo del fatturato e dei corrispettivi si deve fare riferimento ai quadri da “LM 22 a 27, colonna 3” del modello di dichiarazione. Per il calcolo del fatturato rileva la data di effettuazione dell’operazione.
Nel dettaglio rilevano:
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| Contribuenti nel regime IVA per cassa | I soggetti che nel periodo d’imposta 2019 hanno fruito del regime IVA per cassa (ex art. 32-bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134), che nel periodo d’imposta 2020 hanno applicato il regime ordinario, è stato chiarito che la data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura. |
Calcolo dei contributi a fondo perduto
Per il calcolo del contributo a fondo perduto risulta opportuno ricordare che lo stesso è determinato applicando determinate percentuali sulla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 rispetto al 2019. Nel dettaglio:| Ammontare Ricavi/Compensi (*) | Percentuale |
| FINO A € 100.000 | 60 per cento |
| SUPERIORI A € 100.000 E FINO A € 400.000 | 50 per cento |
| SUPERIORI A € 400.000 E FINO A € 1.000.000 | 40 per cento |
| SUPERIORI A € 1.000.000 E FINO A € 5.000.000 | 30 per cento |
| SUPERIORI A € 5.000.000 E FINO A € 10.000.000 | 20 per cento |
| (*) Con riferimenti ai distributori di carburante, la CM n. 5/E/2021 ha chiarito che ai fini del contributo in esame, per i distributori di carburante, rileva la nozione di ricavi determinata secondo le modalità di cui all’art. 18, comma 10, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. | |
