Fisco e Tasse

Contributi a fondo perduto Covid-19: requisiti e scadenze

Nella CM n. 5/E/2021 l'Agenzia delle Entrate offre tutti i chiarimenti, compreso il metodo di calcolo del fatturato e del contributo
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Contributi a fondo perduto Covid-19: requisiti e scadenze
L’Agenzia delle Entrate con la propria CM n. 5/E del 14 maggio 2021 è intervenuta fornendo importanti chiarimenti ai fini della fruizione dei contributi a fondo perduto previsti dai commi da 1 a 9 dell’articolo 1 del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto “Sostegni” recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”) e da altri provvedimenti. ATTENZIONE: si ricorda che, così come da ultimo confermato dalla CM n. 5/E/2021, è possibile presentare l’istanza di accesso al contributo previsto dall’art. 1 del decreto “Sostegni” entro e non oltre il 28 maggio 2021. Inoltre, il contributo a fondo perduto, dal punto di vista contabile, costituisce un contributo in conto esercizio in quanto erogato ad integrazione di mancati ricavi a causa della pandemia, conseguentemente va rilevato nella voce A5 del conto economico (in tal senso si rinvia all’OIC 12).

Contributo: ambito soggettivo e requisiti

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che possono beneficiare del contributo in esame:
  • i soggetti titolari di reddito agrario ex art. 32 del Tuir;
  • i soggetti con ricavi (ex art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir) o compensi (ex art. 54, comma 1, del Tuir) non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”);
  • gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
Invece, il contributo non torna applicabile:
  • ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23 marzo 2021;
  • ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo la medesima data del 23 marzo 2021;
  • agli enti pubblici (art. 74 del Tuir);
  • agli intermediari finanziari (art. 162-bis del Tuir).
Inoltre, sono esclusi dal contributo i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al medesimo Fondo e che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro. ATTENZIONE: Affinché torni applicabile il contributo a fondo perduto l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. Tenendo presente che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi va determinato dividendo l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi di ciascuno dei due anni (2019 e 2020) per il numero dei mesi in cui l’attività è stata esercitata nell’anno.

Riduzione del fatturato medio mensile e calcolo del contributo

Così come chiarito dalla citata CM n. 5/E/2021, ai fini del calcolo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020:
  • vanno considerate tutte le fatture attive (al netto di IVA) con data di effettuazione dell’operazione nel periodo 2019 e 2020, nonché le fatture differite emesse nel mese di gennaio 2020 e 2021 e relative ad operazioni effettuate nel mese di dicembre dell’anno precedente;
  • vanno considerate le note di variazione IVA (di cui all’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972) con data gennaio 2020 e 2021;
  • i soggetti di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 (quali, ad es. i commercianti al minuto) devono considerare l’ammontare globale dei corrispettivi (al netto di IVA) delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento;
  • concorrono alla formazione dell’ammontare di fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
  • in caso di ventilazione dei corrispettivi o applicazione del regime del margine, l’importo può essere riportato al lordo di IVA, in relazione sia al 2019, sia al 2020.

Casistiche particolari

Casistiche Particolari
Contribuenti nel regime forfetario In merito al calcolo del fatturato e dei corrispettivi si deve fare riferimento ai quadri da “LM 22 a 27, colonna 3” del modello di dichiarazione. Per il calcolo del fatturato rileva la data di effettuazione dell’operazione. Nel dettaglio rilevano:
  • per le fatture immediate e i corrispettivi, rispettivamente la data della fattura (in caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 “Data”) e la data del corrispettivo giornaliero;
  • per le fatture differite, la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (in caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 “Data DDT”). Va presa a riferimento la documentazione tenuta ai fini della verifica del superamento della soglia massima prevista per il medesimo regime forfettario.
ATTENZIONE: l’Agenzia delle Entrate con la circolare in esame ha chiarito che il contributo a fondo perduto non rileva ai fini della soglia prevista per i forfetari di cui all’art. 1, comma 54, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (soglia attualmente prevista nella misura di Euro 65.000).
Contribuenti nel regime IVA per cassa I soggetti che nel periodo d’imposta 2019 hanno fruito del regime IVA per cassa (ex art. 32-bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134), che nel periodo d’imposta 2020 hanno applicato il regime ordinario, è stato chiarito che la data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura.

Calcolo dei contributi a fondo perduto

Per il calcolo del contributo a fondo perduto  risulta opportuno ricordare che lo stesso è determinato applicando determinate percentuali sulla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 rispetto al 2019. Nel dettaglio:
Ammontare Ricavi/Compensi (*) Percentuale
FINO A € 100.000 60 per cento
SUPERIORI A € 100.000 E FINO A € 400.000 50 per cento
SUPERIORI A € 400.000 E FINO A € 1.000.000 40 per cento
SUPERIORI A € 1.000.000 E FINO A € 5.000.000 30 per cento
SUPERIORI A € 5.000.000 E FINO A € 10.000.000 20 per cento
(*) Con riferimenti ai distributori di carburante, la CM n. 5/E/2021 ha chiarito che ai fini del contributo in esame, per i distributori di carburante, rileva la nozione di ricavi determinata secondo le modalità di cui all’art. 18, comma 10, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
ATTENZIONE: fermo restando il fatto che l’importo massimo del contributo è pari ad Euro 150.000, invece, l’importo minimo è pari ad Euro 1.000 per le persone fisiche e ad Euro 2.000 per gli altri soggetti. Agenzia delle Entrate, CM n. 5/E del 14 maggio 2021
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