Fisco e Tasse
Condominio “esclusivamente residenziale”: IVA al 10% per le parti comuni
AeD: l'Iva al 10% per le abitazioni private che utilizzano l’energia esclusivamente ad “uso domestico” per il consumo finale
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In prima battuta risulta opportuno ricordare che il n. 103) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633/1972 (c.d. Decreto IVA), prevede l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% alla cessione di energia elettrica per uso domestico.
L’Agenzia delle Entrate, nel corso degli anni, ha più volte precisato che tale presupposto si realizza nei confronti di soggetti che, quali consumatori finali, impiegano l’energia elettrica nella propria abitazione privata a carattere familiare o in analoghe strutture a carattere collettivo caratterizzate dal requisito di residenzialità. E non la utilizzano nell’esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell’IVA, anche se in regime di esenzione (si vedano: circ. 29/10/1977, n. 59, circ. 07/04/1999, n. 82, ris. 28/01/2008, n. 21/E, ris. 01/04/2010, n. 28/E, ris. 19/01/2017, n. 8/E).
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