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Condominio “esclusivamente residenziale”: IVA al 10% per le parti comuni

AeD: l'Iva al 10% per le abitazioni private che utilizzano l’energia esclusivamente ad “uso domestico” per il consumo finale
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Condominio “esclusivamente residenziale”: IVA al 10% per le parti comuni
In prima battuta risulta opportuno ricordare che il n. 103) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633/1972 (c.d. Decreto IVA), prevede l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% alla cessione di energia elettrica per uso domestico. L’Agenzia delle Entrate, nel corso degli anni, ha più volte precisato che tale presupposto si realizza nei confronti di soggetti che, quali consumatori finali, impiegano l’energia elettrica nella propria abitazione privata a carattere familiare o in analoghe strutture a carattere collettivo caratterizzate dal requisito di residenzialità. E non la utilizzano nell’esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell’IVA, anche se in regime di esenzione (si vedano: circ. 29/10/1977, n. 59, circ. 07/04/1999, n. 82, ris. 28/01/2008, n. 21/E, ris. 01/04/2010, n. 28/E, ris. 19/01/2017, n. 8/E).
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Cos’è un condominio ‘esclusivamente residenziale’

Tutto ciò premesso l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 3 marzo 2021, n. 142 ha chiarito che l’aliquota IVA agevolata del 10% per le cessioni di energia elettrica per uso domestico torna applicabile anche alle forniture di energia elettrica di condomini composti “esclusivamente” da unità immobiliari residenziali. Per meglio dire da abitazioni private che utilizzano l’energia esclusivamente ad “uso domestico” per il consumo finale. Tenendo presente che, a tal fine, si è in presenza di un condominio “esclusivamente residenziale” anche nel caso in cui le unità immobiliari ad uso commerciale ubicate all’interno dell’edificio condominiale siano indipendenti per quanto riguarda le utenze.
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