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A chi spetta la riduzione dell’IVA al 5% sulle bollette del gas fino a dicembre

Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate sui beneficiari della riduzione dell'aliquota IVA, applicata sulle fatture del trimestre ottobre, novembre e dicembre
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A chi spetta la riduzione dell’IVA al 5% sulle bollette del gas fino a dicembre

Bollette gas IVA al 5%: a chi spetta? Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Il DL 27 settembre 2021, n. 130 (c.d. “decreto Energia”), recante “Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, in merito al quarto trimestre 2021 (ottobre, novembre e dicembre 2021) ha stabilito:

  • l’annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate nel settore elettrico alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione (art. 1);
  • la riduzione al 5 per cento dell’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano destinate a usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 (art. 2);
  • la riduzione delle aliquote relative agli oneri generali del settore gas (articolo 2, comma 2);
  • la rideterminazione delle agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute ai nuclei familiari in stato di disagio economico, fisico e sociale (art. 3).

ATTENZIONE: Con riferimento alla riduzione dell’aliquota IVA al 5 per cento, di cui all’art. 2, comma 1 del DL n. 130/2021, l’Agenzia delle Entrate, con la CM n. 17/E del 3 dicembre 2021 (disponibile in free download di seguito), ha fornito importanti chiarimenti in merito alla portata della nuova disposizione normativa.

Bollette gas IVA al 5% fino a dicembre: i destinatari

L’Agenzia delle Entrate, con il citato documento di prassi ministeriale, ha chiarito che l’aliquota IVA del 5 per cento, per i mesi da ottobre a dicembre 2021, si applica sia alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 10 per cento, sia a quelle per usi civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 22 per cento. Va da sé che ai fini IVA va presa a riferimento la medesima qualificazione di “usi civili” e di “usi industriali” utilizzata per l’applicazione dell’accisa sul gas naturale. Rientrano nell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 5% anche gli impieghi di gas naturale che beneficiano di esenzione dall’accisa (di cui all’art. 17 del TUA) o di assoggettamento ad aliquote ridotte (di cui all’art. 24 del TUA), in tale ultima ipotesi solo gli utilizzi circoscritti ad usi “civili” e “industriali”.

Gas naturale per autotrazione e produzione energia elettrica

Invece, rimangono esclusi dall’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 5%, gli utilizzi del gas naturale per autotrazione e per la produzione di energia elettrica. Ciò in considerazione del fatto che tali impieghi sono del tutto autonomi e differenziati rispetto agli usi civili e industriali, in quanto sottoposti ad accisa con applicazione di una aliquota specifica.

Con riferimento alla generazione combinata di energia elettrica e calore utile destinato ai soli usi “civili” e “industriali”, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile determinare per differenza il quantitativo di gas naturale utilizzato per la sola produzione di calore utile. In tale ipotesi, tale quantitativo, beneficerà dell’aliquota IVA agevolata del 5%, a differenza del quantitativo di gas naturale utilizzato per la produzione di energia elettrica, che sarà soggetto, invece, all’aliquota IVA ordinaria.

Bollette gas IVA al 5%, le somministrazioni escluse

ATTENZIONE: l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, inoltre, che:

  • rimangono escluse dall’aliquota IVA agevolata del 5% le cessioni di gas nei confronti di soggetti passivi IVA rivenditori per le quali si applica il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. reverse charge interno di cui all’art. 17 del DPR n. 633/1972). Infatti, in tali casi non si realizza l’immissione in consumo, quindi, non si configura l’utilizzo di gas per combustione per uso civile e industriale;
  • le somministrazioni nei confronti di pubbliche amministrazioni, enti e società che rientrano nell’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment di cui all’art. 17-ter del DPR n. 633/1972), qualora ne ricorrano i requisiti (descritti in precedenza), sono soggetti ad IVA agevolata del 5%; fermo restando il fatto che sarà poi il cessionario (soggetto in ambito split payment) a versare direttamente all’Erario l’IVA dovuta sulla somministrazione.

Da ultimo l’Agenzia delle Entrate ha fatto presente che gli uffici dell’Agenzia valuteranno, caso per caso, la non applicabilità delle sanzioni, ai sensi dello Statuto dei diritti del contribuente, qualora riscontrino condizioni di obiettiva incertezza in relazione a comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla pubblicazione della citata CM n. 17/E/2021.

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