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Sugli aumenti del prezzo di fornitura di gas naturale ed energia elettrica il Garante indaga ancora

Sono state avviate dall'AGCM altre sette istruttorie ed altrettanti provvedimenti cautelari per presunte modifiche unilaterali illegittime del prezzo per la fornitura di gas
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Sugli aumenti del prezzo di fornitura di gas naturale ed energia elettrica il Garante indaga ancora

Avviate altre sette istruttorie ed altrettanti provvedimenti cautelari per gli aumenti del prezzo di fornitura di gas ed energia elettrica nei confronti delle principali società fornitrici di energia elettrica e di gas naturale sul mercato libero, che rappresentano circa l’80% del mercato.

Aumenti del prezzo di fornitura energetica: il divieto di modifiche unilaterali

Per effetto dell’entrata in vigore dell’articolo 3 d.l. n. 115/2022 (cd. “aiuti bis” – convertito in Legge n. 142 del 21 settembre 2022), fino al 30 aprile 2023, è stata sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consenta all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo, ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.

 Nonostante la chiarezza del dettato normativo e il fatto che l’AGCM fosse già intervenuta nei confronti di quattro società, non sembrano fermarsi le pratiche illegittime di aumento unilaterale dei prezzi di fornitura di energia elettrica e gas naturale. Secondo una stima, sono oltre sette milioni i consumatori, i condomini e le microimprese interessati dalle comunicazioni di variazione delle condizioni economiche. Di questi, circa 2.667.127 avrebbero già subito un ingiustificato aumento di prezzo.

A segnalare l’accaduto le associazioni di categoria a tutela dei consumatori.

La condotta contestata

Alle sette imprese coinvolte è stato contestato l’aver posto in essere condotte con le quali si comunicava ai consumatori l’applicazione di nuove condizioni economiche (ad essi sfavorevoli) in sostituzione delle precedenti. In alcuni casi, le comunicazioni facevano riferimento alla scadenza delle condizioni economiche pattuite, nonostante i contratti non fossero affatto in scadenza. Una simile condotta non rispetta il divieto di modifica delle condizioni economiche dell’articolo 3 d.l. n. 115/2022 (cd. “aiuti bis”).

L’AGCM ha ritenuto altresì che la condotta sia caratterizzata da particolare gravità atteso che, oltre ad essere mirata all’elusione di un intervento normativo di tutela dei consumatori dal rischio di considerevoli esborsi, risulterebbe anche “connotata da spiccati profili di aggressività”.

I consumatori, infatti, sono stati – o saranno – posti nella condizione di dover accettare le nuove condizioni economiche di carattere peggiorativo, spesso con una durata piuttosto ampia (fino a 36 mesi in alcuni casi) indice della volontà di applicare per un periodo significativamente e spropositatamente lungo i prezzi elevati derivanti da una situazione eccezionale ad auspicabilmente transitoria.

Cosa accadrà?

A seguito dell’adozione del provvedimento cautelare le imprese coinvolte dovranno sospendere l’applicazione delle nuove condizioni economiche, mantenendo o ripristinando i prezzi praticati prima del 10 agosto 2022 e, inoltre, dovranno comunicare all’Autorità le misure che adotteranno al riguardo. Ai consumatori che hanno esercitato il diritto di recesso a seguito della comunicazione delle nuove condizioni economiche dovrà data la possibilità di ritornare in fornitura alle precedenti condizioni economiche.

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