Il Bonus colonnine di ricarica per veicoli elettrici coinvolge anche imprese e professionisti
Il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030 (Pniec), lo strumento fondamentale per cambiare la politica energetica e ambientale del nostro Paese verso la decarbonizzazione, si pone l’obiettivo di rendere circolanti in Italia almeno 6 milioni di veicoli elettrici al 2030. Corollario di tale obiettivo è l’installazione di 3,3 milioni di punti di ricarica privata, pari a, 31.500 colonnine di ricarica pubblica veloce e 78.600 colonnine di ricarica pubblica lenta. Per incentivare la diffusione delle infrastrutture di ricarica, il Ministero della Transizione ecologica ha emanato il Decreto del 25 agosto 2021 (GU n. 251 del 20 ottobre 2021), che definisce le condizioni per l’erogazione di contributi per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (anche detto Bonus colonnine di ricarica) effettuata da persone fisiche nell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nonché da soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires).
Le risorse finanziarie a disposizione dei bonus per le colonnine di ricarica
Il decreto, in attuazione della legge n.126/2020, disciplina la concessione e l’erogazione di contributi in conto capitale finalizzati a sostenere l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica effettuati da imprese e professionisti.
Le risorse finanziarie complessive destinate ai soggetti beneficiari per il finanziamento degli interventi ammontano a 90 milioni di euro, percentualmente così ripartite:
a) per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo inferiore a euro 375.000,00 da parte di imprese: 80%;
b) per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo pari o superiore a euro 375.000,00 da parte di imprese: 10%;
c) per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica da parte di professionisti: 10%.
Il cinque per cento delle risorse di cui alle lettere a) e b) è riservato alle imprese che, alla data della domanda di contributo, risultano in possesso del rating di legalità, un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità. Le imprese possono farne richiesta, gratuitamente, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm).
Quali requisiti devono avere le imprese beneficiarie del bonus?
Per l’acquisto e l’installazione delle infrastrutture di ricarica, possono beneficiare del Bonus le imprese che, sia alla data della concessione sia alla data dell’erogazione del contributo stesso, sono in possesso dei seguenti requisiti:
- hanno sede sul territorio italiano;
- risultano attive e iscritte al registro delle imprese;
- non sono in situazione di difficoltà, così come definita dal regolamento Ue n. 651/2014 del 17 giugno 2014:
- nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate;
- nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
- qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- qualora l’impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.
- sono iscritte presso Inps o Inail e hanno una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (Durc);
- sono in regola con gli adempimenti fiscali;
- non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
- non hanno beneficiato di un importo complessivo di aiuti de minimis che, unitamente all’importo delle agevolazioni concesse a valere sul presente decreto, determini il superamento dei massimali previsti dal regolamento de minimis (200.000 euro nell’arco di tre anni);
- non hanno ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del contributo alcun altro contributo pubblico;
- non sono destinatarie di sanzioni interdittive previste dal dlgs n. 231/2001:
- l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni.
Bonus colonnine di ricarica: quali requisiti soni richiesti ai professionisti beneficiari?
Per l’acquisto e l’installazione delle infrastrutture possono beneficiare del Bonus colonnine di ricarica per veicoli elettrici i professionisti che, sia alla data della concessione sia alla data dell’erogazione del contributo, sono in possesso dei seguenti requisiti:
- presentano un volume d’affari, nell’ultima dichiarazione Iva trasmessa all’Agenzia delle entrate, così come risultante dal rigo VE50, non inferiore al valore della infrastruttura di ricarica per la quale è richiesto il contributo. Per i professionisti che applicano il regime forfettario, il valore dell’infrastruttura di ricarica non può essere superiore a euro 20.000;
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni;
- sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- sono in regola con gli adempimenti fiscali;
- non hanno ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del contributo, alcun altro contributo pubblico.
Spese ammissibili al bonus colonnine di ricarica
Sono ammissibili al Bonus colonnine di ricarica le spese, al netto di Iva, sostenute dai soggetti beneficiari relative all’acquisto e all’installazione di infrastrutture di ricarica. Le spese devono essere sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e possono comprendere:
- l’acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica ivi comprese le spese per l’installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio. Per tale voce di costo si considerano i seguenti costi specifici massimi ammissibili:
- infrastrutture di ricarica in corrente alternata di potenza da 7,4 kW a 22kW inclusi:
- wallbox con un solo punto di ricarica: 2.500 euro per singolo dispositivo;
- colonnine con due punti di ricarica: 8.000 euro per singola colonnina.
- infrastrutture di ricarica in corrente alternata di potenza da 7,4 kW a 22kW inclusi:
- infrastrutture di ricarica in corrente continua:
- fino a 50 kW: 1000 euro/kW;
- oltre 50 kW: 50.000 euro per singola colonnina;
- oltre 100 kW: 75.000 euro per singola colonnina;
- costi per la connessione alla rete elettrica così come identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal gestore di rete, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e messa in opera delle infrastrutture di ricarica;
- spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e messa in opera delle infrastrutture di ricarica.
Requisiti delle infrastrutture di ricarica
Per l’ammissibilità al contributo previsto dal Bonus colonnine di ricarica per auto elettriche, le infrastrutture devono:
• essere nuove di fabbrica;
• avere una potenza nominale almeno pari a 7,4 kW, che garantiscano almeno 32 Ampere per ogni singola fase;
• rispettare i requisiti minimi indicati all’art. 4 della delibera dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente n. 541/2020/R/ee del 15 dicembre 2020, da attestare sulla base di dichiarazione di idoneità predisposta dal costruttore del dispositivo di ricarica:
o il dispositivo di ricarica deve essere in grado di misurare e registrare la potenza attiva di ricarica del veicolo elettrico e trasmettere tale misura a un soggetto esterno designato dal cliente (come ad esempio un aggregatore);
o il dispositivo di ricarica deve essere in grado di ricevere ed attuare comandi assegnati da tali soggetti designati dal cliente, quali:
• riduzione della potenza massima di ricarica;
• incremento o ripristino della potenza massima di ricarica;
• l’installazione del dispositivo stesso deve venire effettuata secondo il modo 3, definito dalla norma CEI EN 61851-1, ed asseverata tramite rilascio della dichiarazione di conformità rilasciata dall’impresa installatrice (art. 7 decreto Mise n. 37 del 22 gennaio 2008), utilizzando il modello aggiornato dal decreto Mise 19 maggio 2010;
| Consulta l’elenco aggiornato dei dispositivi che rispettano i requisiti minimi, a cura del Gse |
- essere collocate nel territorio italiano e in aree nella piena disponibilità dei soggetti beneficiari;
- essere realizzate secondo la regola d’arte ed essere dotate di dichiarazione di conformità, e del preventivo di connessione accettato in via definitiva.
Sono ammesse le sole spese oggetto di fatturazione elettronica.
Nel limite delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti dei massimali stabiliti dal regolamento de minimis, il Ministero può concedere ai soggetti beneficiari un contributo in conto capitale pari al 40% delle spese ammissibili.
Spese escluse dal contributo
Non sono, in ogni caso, ammissibili al Bonus colonnine di ricarica, a titolo esemplificativo:
- le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere;
- le spese per consulenze di qualsiasi genere;
- le spese relative a terreni e immobili;
- le spese relative acquisto di servizi diversi da quelli per la connessione e per progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi, anche se funzionali all’istallazione;
- le spese per costi relativi ad autorizzazioni edilizie, alla costruzione e all’esercizio.
Come si presentano le domande e come avviene la concessione delle agevolazioni?
Nel corso dell’intero periodo di operatività dell’intervento, ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola domanda di contributo.
Alla domanda va allegata la descrizione dell’investimento che il soggetto beneficiario intende effettuare. La descrizione deve contenere l’indicazione dei risultati attesi a seguito dello stesso. I professionisti allegano alla domanda di contributo anche la dichiarazione Iva.
Entro centoventi giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande, ovvero i maggiori termini correlati alla necessità di acquisire chiarimenti e/o integrazioni documentali, completata l’istruttoria da parte di Invitalia, il Ministero procede alla concessione dei contributi con provvedimenti distinti per ognuno degli interventi, nel rispetto dell’ordine cronologico di ricezione delle domande.
Nel caso di insussistenza dei requisiti di ammissibilità, il Ministero comunica entro lo stesso termine i motivi ostativi all’accoglimento della domanda.
Erogazione dei contributi
L’erogazione del contributo è effettuata da Invitalia in unica soluzione, a seguito della presentazione da parte dei soggetti beneficiari della richiesta di erogazione, con allegata la documentazione di spesa inerente alla realizzazione della infrastruttura di ricarica.
Tale documentazione deve contenere:
- copia delle fatture elettroniche relative alla realizzazione della infrastruttura di ricarica;
- estratti del conto corrente dal quale risultino i pagamenti connessi alla realizzazione del progetto realizzato;
- i pagamenti dei titoli di spesa oggetto di richiesta di erogazione devono essere effettuati attraverso un conto corrente intestato al soggetto beneficiario ed esclusivamente per mezzo di bonifici bancari ovvero SEPA Credit Transfer;
- relazione finale relativa all’investimento realizzato, alle relative spese sostenute e alla rispondenza delle specifiche tecniche ai requisiti;
- dichiarazione in tema di disponibilità delle pertinenti autorizzazioni per la costruzione della infrastruttura di ricarica e per l’esercizio della stessa.
Entro novanta giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda completa della documentazione richiesta, ovvero i maggiori termini correlati alla necessità di acquisire chiarimenti e/o integrazioni documentali, Invitalia provvede a:
- verificare la regolarità e la completezza della documentazione presentata;
- accertare il rispetto dei requisiti di ammissibilità del soggetto beneficiario;
- riscontrare la coerenza tra la documentazione di spesa presentata, la documentazione trasmessa e la relazione sull’investimento realizzato;
- comunicare al Ministero l’esito dell’istruttoria
A seguito dei provvedimenti di concessione dei contributi, Invitalia eroga entro trenta giorni il contributo spettante al soggetto beneficiario.
Il Ministero e Invitalia possono effettuare in qualunque fase del procedimento ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari volti alla verifica del rispetto delle disposizioni.
Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari del bonus colonnine, oltre al rispetto degli obblighi indicati, sono tenuti a:
- mantenere nei cinque anni successivi alla data di erogazione del contributo l’infrastruttura di ricarica;
- consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero o da Invitalia, nonché da organismi statali o sovra-statali competenti in materia, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento delle attività oggetto di concessione del contributo e le condizioni per la fruizione e il mantenimento del beneficio;
- corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero o da Invitalia allo scopo di effettuare il monitoraggio e la valutazione degli effetti delle agevolazioni concesse;
- tenere a disposizione, in occasione delle verifiche disposte dagli organismi di controllo competenti, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di concessione delle agevolazioni, tutta la documentazione contabile, tecnica ed amministrativa inerente alla concessione delle agevolazioni e ai servizi fruiti tramite le stesse;
- conservare i documenti giustificativi sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica;
- aderire a tutte le forme di informazione e pubblicizzazione dell’intervento, con le modalità allo scopo individuate dal Ministero.
Il soggetto beneficiario sarà tenuto a trasmettere le informazioni che saranno definite in seguito allo sviluppo della piattaforma PUN – Piattaforma unica nazionale nel caso di infrastrutture di ricarica con accesso pubblico.
Revoche bonus colonnine di ricarica: in quali casi possono avvenire?
I contributi possono essere revocati dal Ministero – in tutto o in parte – nei seguenti casi:
- accertamento dell’insussistenza dei requisiti di ammissibilità;
- il soggetto beneficiario abbia reso, nel modulo di domanda o in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o errate o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- fallimento del soggetto beneficiario ovvero apertura nei confronti del medesimo di una procedura concorsuale;
- mancato rispetto di una o più disposizioni e in particolare degli obblighi previsti;
- in tutti i casi ulteriormente previsti dai provvedimenti di concessione e di erogazione.
- La revoca è disposta dal Ministero con provvedimento motivato e comporta per il soggetto beneficiario l’obbligo di restituzione del contributo entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca.
La revoca del Bonus colonnine è disposta dal Ministero con provvedimento motivato e comporta per il soggetto beneficiario l’obbligo di restituzione del contributo entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca.
Il Ministero della Transizione Ecologica emanerà i provvedimenti che definiscono tempi e modalità di domanda per ottenere l’agevolazione.
| TIPOLOGIA DI SPESA | LIMITI |
| Infrastrutture di ricarica in corrente alternata di potenza da 7,4 kW a 22kW inclusi | |
| wallbox con un solo punto di ricarica | 2.500 euro per singolo dispositivo |
| colonnine con due punti di ricarica | 8.000 euro per singola colonnina |
| Infrastrutture di ricarica in corrente continua | |
| fino a 50 kW | 1000 euro/kW |
| oltre 50 kW | 50.000 euro per singola colonnina |
| oltre 100 kW | 75.000 euro per singola colonnina |
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