Tre nuovi interpelli in materia di sicurezza (e una precisazione)
Nella sezione dedicata agli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del sito del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono state pubblicate le tre risposte del 31 dicembre 2014 ai quesiti inoltrati alla Commissione per gli interpelli ex art. 12, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, nonché una precisazione relativa all’interpello 20/2014.
Le risposte costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività degli organi di vigilanza.
L’interpello n. 26 era stato inviato dalla Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori).
Il quesito riguarda l’applicabilità nella notifica ex art. 67 del D.Lgs. 81/2008 in presenza della notifica preliminare di cui all’art. 99 del medesimo decreto.
La Commissione ha chiarito che gli obiettivi delle suddette notifiche sono differenti e che, quindi, la notifica preliminare ex art. 99 non sostituisce la comunicazione ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. 81/2008.
Infatti la notifica di cui all’art. 67 è a carico del datore di lavoro e ha lo scopo di informare l’organo di vigilanza (l’Azienda Sanitaria locale) sull’attivazione di nuove attività lavorative nel territorio di competenza per consentirgli di dare preventivamente indicazioni tecniche atte a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei nuovi luoghi di lavoro.
Invece la notifica di cui all’art. 99 del D.Lgs. 81/2008, a carico del committente o del responsabile dei lavori, ha l’obiettivo di rendere noti i dati relativi al cantiere all’organo dì vigilanza, per effettuare una corretta programmazione degli interventi di controllo nel comparto delle costruzioni.
Nell’interpello n. 27/2014 viene fornita risposta alla domanda posta dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) circa la possibilità di avvalersi delle prestazioni delle Aziende Sanitarie Provinciali per quanto attiene all’attività di sorveglianza sanitaria e alle altre attività del medico competente previste dal D.Lgs. n. 81/2008. Nell’indicazione fornita, in riferimento agli artt. 38, 39 e 41 del D.Lgs. 81/2008, la Commissione chiarisce che il datore di lavoro può avvalersi delle prestazioni delle Aziende Sanitarie Locali per quanto attiene all’attività di “sorveglianza sanitaria” e alle altre attività di medico competente previste dal D.Lgs. n. 81/2008, limitatamente alla messa a disposizione dell’opera di dipendenti di tale struttura, sempre che gli stessi non siano stati assegnati ad uffici che svolgono attività di vigilanza, previa sottoscrizione di una specifica convenzione per l’effettuazione dell‘attività di medico competente.
Sempre in tema di medico competente, alla stessa FNOMCeO, con risposta all’interpello n. 28, la Commissione spiega che, qualora in una Unità Operativa Complessa (UOC) di una ASL il direttore di UOC (o di analoga struttura) sia anche responsabile del servizio di prevenzione e protezione, la subordinazione gerarchica di un medico competente incardinato nella stessa UOC può riguardare i soli aspetti che esulano da tale incarico, stante la condizione di piena autonomia organizzativa e funzionale che deve essere garantita dal datore di lavoro al medico competente per lo svolgimento delle proprie funzioni.
Il 31 dicembre 2014 la Commissione per gli Interpelli ha, inoltre, fornito alcune precisazioni in merito alla risposta data all’interpello n. 20/2014 del 6 ottobre 2014, relativo alla corretta interpretazione dell‘art. 47, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008, in riferimento alle “rappresentanze sindacali aziendali”. Nelle “precisazioni” si legge innanzitutto che per le aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza va individuato nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, nelle diverse forme che non si esauriscono in quelle di cui all’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori, e che è demandata la regolamentazione delle modalità di elezione o designazione alla contrattazione collettiva di riferimento.
Infine è possibile eleggere il rappresentante direttamente fra i lavoratori dell’azienda, in una delle diverse forme suddette, esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale in azienda.