Sicurezza sul lavoro

Smart working in fase Covid-19: cosa è cambiato dal 1° agosto

Torna l'obbligo di stipula dei contratti fra datore e lavoratore per effettuare lo smart working. La procedura resta ad ogni modo semplificata
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Smart working in fase Covid-19: cosa è cambiato dal 1° agosto

Con la fine dello stato emergenziale, fissata al 31 luglio, cosa cambia per lo smart working? Come si potrà gestire questa modalità di lavoro che ha caratterizzato i mesi scorsi? A rispondere a queste domande sono le FAQ aggiornate dal Ministero del Lavoro, che chiariscono la disciplina del lavoro agile.

Cosa cambia con la fine dell’emergenza?

Finora i datori di lavoro hanno infatti potuto far lavorare i propri dipendenti fuori sede, senza l’accordo individuale richiesto dalla Legge 81/2017. Ma semplicemente attraverso una comunicazione dei nominativi al Ministero. Dal 1° agosto sarà possibile proseguire con questa modalità di lavoro ma la procedura, seppur semplificata, cambia. Il datore di lavoro dovrà infatti stipulare un accordo con il lavoratore ma non sarà tenuto ad inviarlo al Ministero.  L’accordo dovrà essere esibito al Ministero, all’ INAIL e all’ Ispettorato soltanto in caso di attività di vigilanza e monitoraggio.

Permane l’obbligo, previsto all’articolo 23, comma 1 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, di comunicare i nominativi dei dipendenti che continueranno o inizieranno ex novo lo smart working. La comunicazione dovrà effettuata con i modelli predisposti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Modello per effettuare la comunicazione – Template per comunicare l’elenco dei lavoratori coinvolti).

Smart working nell’era COVID-19

Come sappiamo, il lavoro agile è stato fortemente incentivato in questa particolare fase. Per ridurre il rischio di contagio da COVID-19, il 1° marzo 2020 il Governo ha emanato un DPCM che ha regolamentato le modalità di accesso allo smart working. Modalità confermate anche nelle successive disposizioni per far fronte allo stato emergenziale.

Con il DPCM del 26 aprile 2020, il Governo ha raccomandato il massimo utilizzo del lavoro agile per tutte quelle attività che si prestano al suo svolgimento. Favorendone l’applicazione con la semplificazione delle procedure, di cui abbiamo parlato.

Successivamente, il Cura Italia ha disposto che, sino alla fine dello stato di emergenza, i dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare un disabile, hanno diritto allo smart working. Chiaramente a condizione di compatibilità con la tipologia di prestazione. Inoltre, ai dipendenti privati con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

Infine, con il Decreto Rilancio, il Governo ha disposto che i dipendenti privati con almeno un figlio a carico minore di 14 anni, hanno diritto al lavoro agile. A patto che la modalità sia compatibile con il lavoro da svolgere e che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, nei casi di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia un genitore non lavoratore.

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